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Circolare

Circolare numero 10 del 24-01-2018

Dal 1° gennaio 2018 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per il 2018 i limiti di reddito familiare da applicare alla cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per alcune categorie escluse dall'assegno per il nucleo familiare. Indica inoltre i nuovi limiti mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari, calcolati sul trattamento minimo 2018. Sono riportati anche gli importi delle prestazioni spettanti alle varie categorie interessate.

Limiti di reddito 2018 per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione

Limiti di reddito 2018 per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione

La circolare aggiorna, per l'anno 2018, i limiti di reddito familiare rilevanti ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Fornisce inoltre i nuovi limiti mensili da considerare per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari, nonché gli importi delle prestazioni spettanti alle categorie interessate.

Soggetti interessati

Le disposizioni si applicano ai soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia:

  • coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti, per i quali continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari;
  • pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per i quali continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione.

La circolare precisa che, per tali soggetti, la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia per effetto dei limiti di reddito non incide su altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico.

Importi delle prestazioni

Vengono richiamati gli importi mensili delle prestazioni spettanti:

  • euro 8,18 ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per figli ed equiparati;
  • euro 10,21 ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e figli ed equiparati;
  • euro 1,21 ai piccoli coltivatori diretti per genitori ed equiparati.

Limiti di reddito familiare per la cessazione o riduzione delle prestazioni

I limiti di reddito familiare da considerare per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento ai centesimi di euro. Per il 2017 il tasso di inflazione programmato è indicato nella misura dello 0,9%.

In conseguenza di tale aggiornamento, le tabelle allegate alla circolare (allegati da 1 a 4) si applicano dal 1° gennaio 2018 nei confronti dei soggetti sopra indicati. È inoltre precisato che le procedure di calcolo delle pensioni risultano già aggiornate secondo i nuovi limiti.

Limiti mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari

Ai fini dell'accertamento del carico, inteso come non autosufficienza economica, e quindi del diritto agli assegni familiari, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato, dal 1° gennaio 2018 e per tutto l'anno, in euro 549,71 mensili.

Sulla base di tale importo, i limiti di reddito mensili per il 2018 risultano pari a:

  • euro 714,62 per il coniuge, un genitore, ciascun figlio od equiparato;
  • euro 1.250,58 per due genitori ed equiparati.

Gli stessi limiti si applicano anche alle richieste di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, secondo le disposizioni già vigenti e richiamate dalla circolare.

Comunicazione alle strutture territoriali

Le strutture territoriali sono invitate a portare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli enti di patronato e delle organizzazioni sindacali il contenuto della circolare.

Punti principali

Ambito di applicazione

Le disposizioni riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, in particolare coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Per i primi continua ad applicarsi la normativa degli assegni familiari; per i secondi, quella delle quote di maggiorazione di pensione.

Effetti sulla vivenza a carico e benefici connessi

La cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia per effetto dei limiti di reddito non comporta la cessazione di altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico o ad essa connessi.

Importi delle prestazioni

Sono richiamati gli importi mensili: euro 8,18 per coltivatori diretti, coloni e mezzadri per figli ed equiparati; euro 10,21 per pensionati delle gestioni speciali per lavoratori autonomi e per piccoli coltivatori diretti per coniuge e figli ed equiparati; euro 1,21 per piccoli coltivatori diretti per genitori ed equiparati.

Aggiornamento dei limiti di reddito familiare per il 2018

I limiti di reddito familiare per cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento ai centesimi di euro. Per il 2017 il tasso è stato pari allo 0,9%, e le tabelle aggiornate (allegati da 1 a 4) si applicano dal 1° gennaio 2018. Le procedure di calcolo delle pensioni risultano già adeguate ai nuovi limiti.

Limiti mensili per il riconoscimento degli assegni familiari

Per il 2018, sulla base del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fissato in euro 549,71 mensili dal 1° gennaio 2018, i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico e del diritto agli assegni familiari sono pari a euro 714,62 per il coniuge, un genitore, ciascun figlio o equiparato, e a euro 1.250,58 per due genitori ed equiparati. Gli stessi limiti valgono anche per fratelli, sorelle e nipoti secondo le disposizioni già vigenti.

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