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Circolare

Circolare numero 17 del 29-01-2018

Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e Unione Italiana Lavoratori e Lavoratrici della Comunicazione (UILCOM), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. INDICE PREMESSA SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA PRESENTAZIONE E DECORRENZA DELLA DELEGA REVOCA DELLA DELEGA: DECORRENZA E VALIDITA’ MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA CODICE INPS ISTRUZIONI CONTABILI

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione perfezionata tra INPS e UILCOM per la trattenuta e riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni di cui all’art. 4, commi 1-7-ter, della L. 92/2012. Vengono disciplinati soggetti legittimati, modalità di rilascio e trasmissione della delega, decorrenza ed effetti, revoca, misura del contributo, rapporti finanziari e spese, clausole di salvaguardia e istruzioni contabili.

Convenzione INPS-UILCOM per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni ex art. 4 L. 92/2012

Convenzione INPS-UILCOM per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni ex art. 4 L. 92/2012

La circolare dà conto della convenzione perfezionata il 25 settembre 2017 tra INPS e UILCOM per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni erogate dall’Istituto, delle quote sindacali dovute dagli aventi titolo alle prestazioni previste dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il documento disciplina durata, soggetti legittimati, modalità operative, decorrenza delle deleghe, revoche, misura del contributo, aspetti finanziari e profili contabili.

Durata della convenzione e facoltà di recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di perfezionamento. Essa è rinnovabile per un ulteriore triennio, previo accertamento dei requisiti necessari alla stipula e su richiesta specifica dell’organizzazione sindacale, da inoltrare all’Istituto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Resta salva la facoltà di ciascuna parte di recedere dal negozio giuridico mediante comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono rilasciare la delega i titolari delle prestazioni di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della L. 92/2012, che intendano versare i contributi sindacali alla UILCOM tramite trattenuta operata dall’INPS sulle prestazioni erogate per conto del datore di lavoro.

La riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS a favore delle organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi. L’Istituto mette inoltre a disposizione degli interessati canali telematici per consentire la consultazione dell’importo trattenuto e della denominazione dell’organizzazione destinataria.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di apposita delega. La delega deve essere redatta sul modulo predisposto dall’Istituto e deve indicare espressamente la misura del contributo nonché le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.

La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di prestazione, la trasmissione all’INPS è effettuata dal datore di lavoro.

Decorrenza degli effetti e conservazione della documentazione

La delega trasmessa contestualmente alla domanda di prestazione produce effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa.

Il datore di lavoro che acquisisce la delega deve conservarne l’originale sottoscritto e la copia del documento d’identità, in conformità alla normativa sulla conservazione sostitutiva e fino al termine ordinario di prescrizione, così da consentire eventuali verifiche da parte dell’INPS.

Nel caso di delega riferita a una prestazione già in essere, l’invio dei dati all’INPS deve essere effettuato dall’organizzazione sindacale in modalità telematica secondo le specifiche tecniche concordate con l’Istituto. Anche in tal caso l’organizzazione deve trasmettere il documento in formato digitale e conservare l’originale firmato.

La delega su prestazione già in essere produce effetti dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione della delega. La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Revoca della delega e regola dell’unicità

L’iscritto può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega alla riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta.

La convenzione ammette una sola delega per singola prestazione. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da una delega verso altra organizzazione sindacale, la nuova delega ha efficacia soltanto se preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

L’organizzazione sindacale che acquisisce contestualmente revoca e nuova delega deve trasmettere in formato digitale entrambi gli atti e conservarne gli originali, insieme alla copia del documento d’identità, secondo le modalità previste per la documentazione della delega. L’INPS comunica l’acquisizione della revoca sia al soggetto che l’ha inviata sia all’organizzazione sindacale revocata.

La revoca ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione interessata.

Misura del contributo e variazioni

La misura del contributo associativo da trattenere, uguale per tutti gli iscritti, è pari all’1% della quota della prestazione erogata ai sensi dell’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della L. 92/2012.

Ogni successiva variazione deve essere comunicata dall’organizzazione sindacale alla Direzione centrale Organizzazione e Sistemi informativi dell’INPS entro e non oltre il 30 settembre. La variazione decorre dal 1° gennaio successivo. Parallelamente, la UILCOM si impegna a comunicare agli interessati, firmatari delle deleghe, le modifiche della quota associativa.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 7 della convenzione, con adempimenti definiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’organizzazione sindacale.

I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono indicati come segue, con decorrenza dal 1° gennaio 2017:

  • revoca delega cartacea (residuale): € 0,31;
  • gestione delega: € 0,04.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il singolo iscritto e l’organizzazione sindacale e alle vicende ad esso collegate.

La UILCOM esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’organizzazione sindacale stipulante risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità per le conseguenze derivanti dall’applicazione della convenzione, compresi i pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della stessa da creditori dell’organizzazione sindacale o di strutture associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione sindacale, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o in caso di perdita dei requisiti prescritti per la stipula. Resta inoltre salva la facoltà dell’INPS di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS BS.

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali effettuate sulle prestazioni erogate ai sensi dell’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della L. 92/2012 per conto della UILCOM, vengono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25662, per i contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27662, per i contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni pagate negli anni precedenti.

È inoltre istituito il nuovo conto GPA11662 per la rilevazione del debito verso l’organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e per l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato restano imputati al conto GPA35041, già in uso.

I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni. I rapporti finanziari con la UILCOM sono definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione Generale.

Punti principali

Durata e rinnovo della convenzione

La convenzione è stata perfezionata il 25 settembre 2017 e ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di perfezionamento. È rinnovabile per un ulteriore triennio, previa verifica dei requisiti e su richiesta della UILCOM da presentare almeno 6 mesi prima della scadenza. È comunque prevista la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o PEC.

Soggetti legittimati e raccolta della delega

Possono rilasciare la delega i titolari delle prestazioni di cui all’art. 4, commi 1-7-ter, della L. 92/2012, per consentire la trattenuta della quota sindacale a favore della UILCOM da parte dell’INPS. L’Istituto effettua la riscossione per le organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi e mette a disposizione canali telematici per consultare importo trattenuto e organizzazione destinataria.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

La delega deve essere trasmessa telematicamente all’INPS, utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto, con indicazione esplicita della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati personali. Deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e accompagnata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido. Se presentata con la domanda di prestazione, è trasmessa dal datore di lavoro; se riguarda una prestazione già in essere, l’invio è effettuato dalla UILCOM secondo specifiche tecniche concordate con l’Istituto.

Decorrenza, conservazione e rinnovo tacito

La delega trasmessa contestualmente alla domanda produce effetti dalla data di decorrenza della prestazione. Nel caso di prestazione già in essere, decorre dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione della delega. Il datore di lavoro o l’organizzazione sindacale deve conservare l’originale firmato e copia del documento di identità secondo le regole di conservazione sostitutiva e per i termini ordinari di prescrizione. La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Revoca della delega e unicità della delega per prestazione

L’iscritto può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. È ammessa una sola delega per singola prestazione: se esiste già una delega attiva verso altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo dopo la revoca di quella precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e di un documento di identità valido. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.

Misura del contributo sindacale

La quota associativa trattenuta è fissata nella misura dell’1% della prestazione erogata ai sensi dell’art. 4, commi 1-7-ter, della L. 92/2012. Ogni variazione deve essere comunicata dall’organizzazione sindacale all’INPS entro il 30 settembre e decorre dal 1° gennaio successivo; la UILCOM deve inoltre informare direttamente gli iscritti firmatari delle deleghe.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

Le modalità di versamento delle quote e le spese sostenute dall’INPS sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono pari a € 0,31 per la revoca delega cartacea (residuale) e € 0,04 per la gestione delega, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. La UILCOM esonera l’INPS da responsabilità per controversie sulla validità della delega e, in caso di soccombenza, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità per pignoramenti presso terzi o altre vicende connesse; la UILCOM deve ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie e l’Istituto può sospendere o recedere dalla convenzione in presenza di contestazioni, perdita dei requisiti, pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS BS. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25662 e GPA27662 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle prestazioni dell’anno in corso e degli anni precedenti, nonché il nuovo conto GPA11662 per il debito verso la UILCOM e il pagamento. Gli accreditamenti al sindacato sono imputati al conto GPA35041, già in uso. I movimenti avvengono tramite la procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali e i rapporti finanziari sono definiti dalla Direzione Generale.

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