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Circolare

Circolare numero 15 del 29-01-2018

Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. 1. Premessa 2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’adeguamento, per il 2018, delle fasce di retribuzione e dei relativi contributi per i lavoratori domestici, in base alla variazione ISTAT dell’1,1% dell’indice dei prezzi al consumo tra gennaio-dicembre 2016 e gennaio-dicembre 2017. Vengono confermati gli esoneri già previsti per CUAF e altre voci, nonché la maggiorazione dell’1,40% per i rapporti a tempo determinato, salvo i casi di sostituzione di lavoratori assenti. La circolare riporta inoltre gli importi orari dei contributi, distinti per retribuzione effettiva/convenzionale e per presenza o meno del contributo addizionale, e i coefficienti di ripartizione delle aliquote dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Nuove fasce contributive 2018 per i lavoratori domestici

Contributi per i lavoratori domestici per l’anno 2018

La circolare definisce le nuove misure contributive dovute per i lavoratori domestici dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, aggiornate in base alla variazione ISTAT dell’1,1% dell’indice dei prezzi al consumo registrata tra il periodo gennaio-dicembre 2016 e gennaio-dicembre 2017. Il documento riporta inoltre gli esoneri vigenti, la disciplina del contributo addizionale per i contratti a termine e i coefficienti di ripartizione delle aliquote.

Adeguamento delle fasce retributive

Sulla base dell’aggiornamento ISTAT, sono state determinate le fasce di retribuzione oraria sulle quali calcolare i contributi per il 2018. La circolare distingue le fasce di retribuzione effettiva e convenzionale fino a 7,97 euro, oltre 7,97 e fino a 9,70 euro, e oltre 9,70 euro, prevedendo anche una fascia specifica per l’orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, pari a 5,13 euro di retribuzione convenzionale.

Importi dei contributi orari

Per i lavoratori italiani e stranieri, la circolare indica gli importi del contributo orario sia senza contributo addizionale sia comprensivi del contributo addizionale previsto per i rapporti a tempo determinato. In assenza dell’addizionale, gli importi contributivi sono pari a:

  • 1,41 euro per la prima fascia, con quota lavoratore di 0,35 euro;
  • 1,59 euro per la seconda fascia, con quota lavoratore di 0,40 euro;
  • 1,94 euro per la terza fascia, con quota lavoratore di 0,49 euro. Per l’orario superiore a 24 ore settimanali il contributo è pari a 1,02 euro, con quota a carico del lavoratore di 0,26 euro.

Con il contributo addizionale dell’1,40% per i contratti a tempo determinato, gli importi diventano:

  • 1,51 euro per la prima fascia, con quota lavoratore di 0,35 euro;
  • 1,70 euro per la seconda fascia, con quota lavoratore di 0,40 euro;
  • 2,07 euro per la terza fascia, con quota lavoratore di 0,49 euro. Per l’orario superiore a 24 ore settimanali il contributo è pari a 1,10 euro, con quota a carico del lavoratore di 0,26 euro.

Contributo CUAF ed esoneri

La circolare conferma che il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto soltanto in due casi: nei rapporti fra coniugi, se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento, e nei rapporti tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, quando il rapporto è riconosciuto ai sensi di legge. Restano inoltre in vigore gli esoneri previsti dalla normativa richiamata, con conferma della minore aliquota ASpI per i datori di lavoro soggetti a CUAF.

Contributo addizionale nei rapporti a termine

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. La circolare precisa però che tale contributo non è dovuto nei casi di assunzione a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Coefficienti di ripartizione delle aliquote

Per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 sono riportati i coefficienti di ripartizione delle aliquote per i lavoratori domestici con CUAF e senza CUAF. La tabella distingue tra regime ordinario e regime con contributo addizionale per i contratti a termine, indicando le percentuali relative a F.P.L.D., ASpI, CUAF, maternità, INAIL, contributo addizionale e Fondo garanzia TFR. I coefficienti sono determinati in modo da comporre il totale unitario di riparto.

Riferimenti normativi richiamati

Il documento richiama diverse disposizioni normative di riferimento. In particolare:

  • l’articolo 2 della legge n. 92/2012, che istituisce l’ASpI e prevede il contributo addizionale dell’1,40% per i rapporti non a tempo indeterminato;
  • l’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006, che ha elevato dello 0,30% la quota a carico del lavoratore;
  • la legge n. 266/2005, commi 361 e 362, relativa agli esoneri su CUAF, maternità e disoccupazione;
  • l’articolo 120 della legge n. 388/2000, che riconosce l’esonero dal versamento CUAF;
  • ulteriori disposizioni storiche su contributi ormai soppressi o non più riscossi, citate a fini ricostruttivi della composizione delle aliquote.

Punti principali

Adeguamento ISTAT e decorrenza

L’ISTAT ha comunicato una variazione del 1,1% dell’indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 e gennaio 2017-dicembre 2017. Sulla base di tale variazione sono state determinate le nuove fasce di retribuzione valide per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori domestici nell’anno 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Esoneri e contributo addizionale nei contratti a termine

Restano in vigore gli esoneri previsti dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005. Si conferma quindi la minore aliquota ASpI per i datori di lavoro soggetti al contributo CUAF. Per i rapporti a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale dell’1,40% previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali; tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Importi contributivi orari 2018

La circolare indica gli importi del contributo orario per i lavoratori italiani e stranieri, distinguendo tra contribuzione senza contributo addizionale e contribuzione comprensiva dell’addizionale per i contratti a termine. Le fasce sono calcolate su retribuzione oraria effettiva/convenzionale fino a 7,97 euro, oltre 7,97 e fino a 9,70 euro, e oltre 9,70 euro. Per l’orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali è previsto un importo ridotto. Sono indicati anche gli importi con e senza quota CUAF, con la precisazione che la cifra tra parentesi rappresenta la quota a carico del lavoratore.

CUAF e casi di esclusione

Il contributo CUAF non è dovuto solo nei casi di rapporto fra coniugi, ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento, e nei rapporti tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuti ai sensi di legge (art. 1 del DPR n. 1403/1971).

Coefficienti di ripartizione delle aliquote

Per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 la circolare riporta i coefficienti di ripartizione per la gestione dei lavoratori domestici con e senza CUAF, sia in assenza sia in presenza del contributo addizionale del 1,40% per i contratti a tempo determinato. Sono specificate le aliquote per F.P.L.D., ASpI, CUAF, maternità, INAIL, contributo addizionale e Fondo garanzia TFR, con i rispettivi coefficienti di riparto fino al totale pari a 1,000000.

Riferimenti normativi richiamati

La circolare richiama, tra gli altri, l’articolo 2 della legge n. 92/2012 per l’istituzione dell’ASpI e il contributo addizionale; l’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006 per l’aumento dello 0,30% della quota a carico del lavoratore; la legge n. 266/2005 per gli esoneri su CUAF, maternità e disoccupazione; l’articolo 120 della legge n. 388/2000 per l’esonero CUAF; e ulteriori norme storiche relative a riduzioni o soppressioni di contributi ormai non più riscossi.

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