Circolare numero 11 del 24-01-2018
Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACALE PENSIONATI E LAVORATORI AUTONOMI (ANSPLA), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 12 ottobre 2017 tra INPS e ANSPLA per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni dei propri iscritti. Definisce i soggetti ammessi, le modalità di rilascio, trasmissione, decorrenza e revoca della delega, la misura del contributo, i rapporti finanziari e le relative istruzioni contabili. Vengono inoltre richiamate le clausole di salvaguardia a tutela dell’INPS e indicato il codice INPS assegnato all’Organizzazione.
Convenzione INPS-ANSPLA per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-ANSPLA per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare disciplina la convenzione stipulata tra INPS e ANSPLA per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni dei soggetti iscritti all’Organizzazione. Il testo definisce i destinatari, le modalità di conferimento e gestione della delega, la misura del contributo, le regole di revoca, i profili finanziari e le istruzioni contabili, oltre alle clausole di tutela dell’Istituto.
Premessa, validità e rinnovo della convenzione
In data 12 ottobre 2017 è stata sottoscritta la convenzione con l’Associazione Nazionale Sindacale Pensionati e Lavoratori Autonomi (ANSPLA), sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione commissariale n. 127 del 30 luglio 2014. La convenzione riguarda la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 ed è rinnovabile di tre anni in tre anni, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula e su specifica richiesta dell’Organizzazione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza. Resta comunque ferma la facoltà di ciascuna parte di recedere con comunicazione scritta, da inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con preavviso di almeno 60 giorni.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Ai sensi dell’articolo 23-octies della legge n. 485/1972, possono avvalersi del servizio i pensionati che rilasciano una delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.
Sono ammessi alla trattenuta dei contributi sindacali:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.
Sono esclusi i titolari di pensione sociale o assegno sociale, in quanto la norma fa riferimento alle sole pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e adempimenti documentali
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di una specifica delega. Il modulo predisposto dall’Istituto deve indicare espressamente la misura del contributo e contenere le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
La delega deve essere:
- sottoscritta dal titolare della pensione;
- corredata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido.
L’Organizzazione che acquisisce la delega deve trasmettere i dati all’INPS con modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e deve inviare anche la delega in formato digitale. Rimane l’obbligo di conservare l’originale firmato e la copia del documento d’identità, secondo le regole vigenti in materia di conservazione sostitutiva e per i termini ordinari di prescrizione.
Decorrenza della delega
La decorrenza della delega varia a seconda del momento in cui viene rilasciata.
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa; in tal caso i dati sono inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione:
- per i trattamenti della Gestione Dipendenti Privati, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
- per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, produce effetti dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega e unicità della delega per prestazione
L’iscritto può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto procede nel più breve tempo possibile all’elaborazione della domanda.
La convenzione prevede che su una singola prestazione possa sussistere una sola delega. Pertanto, se perviene una nuova delega su una prestazione già assistita da una delega a favore di altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
Se revoca e nuova delega sono acquisite contestualmente, l’Organizzazione deve:
- trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca;
- conservare entrambi gli originali;
- conservare la copia del documento d’identità.
L’INPS comunica l’avvenuta acquisizione della revoca sia al soggetto che l’ha inviata sia all’Organizzazione revocata. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.
Misura del contributo sindacale
L’importo del contributo sindacale è indicato nel testo di delega ed è calcolato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima. Sono esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati e, per la Gestione Dipendenti Pubblici, gli assegni accessori erogati a favore dei grandi invalidi per servizio.
Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari, spese e costi del servizio
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per l’espletamento del servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestite a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono applicabili dal 1° gennaio 2017 e risultano pari a:
- 0,31 euro per la revoca delega cartacea residuale;
- 0,04 euro per la gestione delega.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende relative a tale rapporto.
L’Organizzazione esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti associativi. In particolare:
- nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata;
- l’INPS è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione o di strutture a essa associate, anche se il pignoramento è in corso o già eseguito alla data di stipula della convenzione;
- in caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del rapporto convenzionale se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, o se vengono meno i requisiti di legge per la stipula. La sospensione è possibile anche se intervengono nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta altresì fermo il potere dell’Istituto di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Codice INPS e istruzioni contabili
All’Organizzazione sindacale è attribuito il codice INPS BO.
Per la rilevazione contabile delle trattenute sulle pensioni sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25654, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27654, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11654, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del sindacato sono imputati al conto già in uso GPA35041. I conti indicati sono movimentati dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate e dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti dalla Direzione Generale. Nell’allegato n. 2 sono riportate le denominazioni dei conti istituiti.
Punti principali
Premessa e durata della convenzione
Il 12 ottobre 2017 è stata sottoscritta con ANSPLA una convenzione per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche. La convenzione deriva dallo schema approvato con determinazione commissariale n. 127 del 30 luglio 2014, ha validità fino al 31 dicembre 2017 ed è rinnovabile di tre anni in tre anni, previa verifica dei requisiti e su richiesta dell’Organizzazione da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza. È prevista la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta, tramite raccomandata A/R o PEC, da far pervenire con preavviso di almeno 60 giorni.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Sono inclusi anche i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364. Sono invece esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, perché la norma richiede pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
L’autorizzazione alle trattenute avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega predisposta dall’Istituto. Il modulo deve indicare in modo espresso la misura del contributo e contenere le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. La delega deve essere firmata dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione deve inviare telematicamente i dati secondo le specifiche tecniche INPS e trasmettere anche il formato digitale della delega, conservando l’originale firmato e la copia del documento d’identità.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione e i dati sono trasmessi con le stesse modalità telematiche della domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, per i trattamenti della Gestione Dipendenti Privati decorre dalla prima rata non estratta alla data di ricezione; per la Gestione Dipendenti Pubblici decorre dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’iscritto può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. È ammessa una sola delega per singola prestazione; se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha effetto solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e di un documento valido del revocante. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata. In caso di contestuale acquisizione di revoca e nuova delega, l’Organizzazione deve trasmettere entrambe in formato digitale e conservarne gli originali con copia del documento d’identità.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sulle rate lorde di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati e, per la Gestione Dipendenti Pubblici, gli assegni accessori erogati ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono: 0,50% sugli importi fino al trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e fino al doppio dello stesso; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari e costi del servizio
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestite a livello centrale. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono applicabili dal 1° gennaio 2017 e pari a 0,31 euro per la revoca delega cartacea residuale e 0,04 euro per la gestione delega.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. L’Organizzazione esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante da tali rapporti; nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. L’Organizzazione deve ristorare l’INPS per le spese sostenute in caso di controversie giudiziarie attinenti ai rapporti con gli associati. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni su denominazione, acronimo, logo o poteri statutari dell’Organizzazione, se vengono meno i requisiti di legge o se intervengono nuove disposizioni normative/regolamentari; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
All’Organizzazione è attribuito il codice INPS BO. Per la rilevazione contabile delle trattenute e dei pagamenti sono istituiti i conti GPA25654 e GPA27654 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni pagate nell’anno in corso e negli anni precedenti, entrambi movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione. È inoltre istituito il conto GPA11654 per il debito verso l’Organizzazione e l’imputazione del pagamento; gli accreditamenti a favore del sindacato sono imputati al conto GPA35041 già in uso. I conti sono movimentati dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali; i rapporti finanziari sono definiti dalla Direzione Generale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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