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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12642/2021 del 12/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva riformato il giudizio di primo grado e dichiarato la nullità del contratto di direttore generale stipulato il 20/08/2012 per assenza di preventiva procedura selettiva/concorsuale; aveva inoltre dedotto danni patrimoniali e non patrimoniali (danno alla professionalità e danno all'immagine) e censurato questioni processuali relative alla rappresentanza in giudizio dell'Ateneo (conferimento del patrocinio all'Avvocatura dello Stato). In Cassazione sono stati prospettati cinque motivi tra cui: vizio di nullità dell'appello per mancanza di procura, errata applicazione delle norme su individuazione e validità dell'incarico di direttore generale (art.2 L.240/2010 e rapporti con d.lgs.165/2001), insufficiente prova del danno all'immagine e omesso esame di fatti decisivi, e censura sul regolamento delle spese per comportamento processuale dell'Università.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (riguardante l'obbligo di motivazione per l'affidamento del patrocinio all'Avvocatura dello Stato) ritenendo che l'Avvocatura dello Stato abbia rappresentanza organica ed esclusiva salvo le ipotesi derogatorie; ha invece accolto il secondo motivo rilevando che la Corte d'Appello ha esteso impropriamente alla fattispecie la disciplina dell'impiego pubblico dirigenziale e ha dichiarato erronea la nullità del contratto per la mancata procedura selettiva. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati. I restanti motivi sono stati assorbiti. Al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 2

    La norma fissa i requisiti qualitativi per il direttore generale ("personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale") e il regime contrattuale (contratto a termine di diritto privato), ma non impone tassativamente una procedura selettiva pubblica; non limita l'autonomia statutaria dell'Ateneo nelle modalità concrete di individuazione

  • Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, art. 16

    Richiamato solo per i compiti compatibili; la Corte ha ritenuto che la disciplina della dirigenza prevista dal d.lgs.165/2001 non si estende automaticamente al rapporto del direttore generale qualificato dalla legge universitaria come rapporto di natura privata

  • Regio Decreto n. 1611/1933, art. 43

    L'art. 43 disciplina il patrocinio e la rappresentanza in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato: la Corte ha interpretato tale disciplina nel senso che l'Avvocatura dello Stato esercita rappresentanza organica ed esclusiva e che l'uso dell'Avvocatura non richiede atto deliberativo ogni qualvolta sia esercitata l'autorizzazione prevista

  • Costituzione, art. 97

    Richiamato relativamente agli obblighi di imparzialità e buon andamento della P.A.; la Corte ne ha tenuto conto nell'interpretare i limiti all'autonomia statutaria universitaria ma ha escluso che imponga di per sé una procedura selettiva obbligatoria per la nomina del direttore generale

  • Legge n. 168/1989

    Rilevata come fonte che ha disciplinato l'autonomia statutaría universitaria e la disciplina del patrocinio, pur senza abrogare le disposizioni sull'Avvocatura dello Stato richiamate dal R.D.

Massime di principio

  • La legge n. 240/2010 stabilisce i requisiti e il regime contrattuale del direttore generale ma non impone, di per sé, una procedura pubblica selettiva obbligatoria: l'eventuale obbligo procedurale dipende da norma statutaria o regolamentare dell'Ateneo o da disposizione imperativa di legge
  • La qualificazione normativa del rapporto come "privato" (contratto a tempo determinato) esclude in generale l'automatica applicazione delle regole dell'impiego pubblico dirigenziale dettate dal d.lgs.165/2001, salvo richiamo limitato ai compiti compatibili
  • La nullità del contratto può essere dichiarata solo se sia stata violata una norma inderogabile relativa alla validità del negozio; la mera violazione di norme procedurali o di comportamento può dare luogo a responsabilità ma non automaticamente a nullità
  • L'Avvocatura dello Stato esercita di norma la rappresentanza processuale delle Università salvo le ipotesi derogatorie previste dalla legge; non è necessario un atto deliberativo ogni volta che l'Avvocatura assuma la difesa, salvo che l'ente intenda derogare al regime ordinario
  • Il danno all'immagine è risarcibile solo se provato con elementi concreti e non in re ipsa; occorrono circostanze precise, gravi e concordanti idonee a dimostrare la diminuita considerazione nel contesto rilevante
  • In caso di conflitti o di valutazioni sulla legittimità dell'operato amministrativo è rilevante verificare distintamente la legittimità della procedura di nomina e la responsabilità per eventuali comportamenti lesivi: l'illegittimità amministrativa non sempre corrisponde alla nullità contrattuale

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