Cassazione Penale, Sentenza n. 13180/2025 del 04/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Genova del 03/02/2025 per presunta inosservanza e erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione: il ricorrente deduce che la nullità derivante dall'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'interrogatorio preventivo fosse assoluta (artt. 178 lett. c e 179 c.p.p.) e quindi insanabile, e contesta che tale nullità sia stata ritenuta sanata ai sensi dell'art. 184 c.p.p.; inoltre sostiene che la memoria ex art. 121 c.p.p. depositata prima dell'interrogatorio non poteva valere come rinuncia o sanatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, una volta dichiarata l'incompetenza territoriale dal Tribunale del riesame e trasmessi gli atti al giudice competente, la misura cautelare può essere eventualmente disposta nuovamente dal giudice competente entro 20 giorni ex art. 27 c.p.p.; pertanto ogni ulteriore censura sull'originaria ordinanza diventa priva di incidenza (se la misura è stata ripristinata) o la misura originaria perde efficacia (se non è ripristinata). La Corte ha inoltre precisato che l'interesse ad impugnare al fine di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione non può presumersi ma va dedotto in termini positivi e univoci. Non ravvisando tale deduzione, il ricorso è stato considerato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma relativa al riesame delle misure cautelari; il Tribunale adito ai sensi di tale disposizione ha esaminato la custodia cautelare disposta dal GIP.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Rilevata l'ipotesi prevista dal comma 5 in relazione ad alcuni capi di imputazione (reati in materia di stupefacenti).
art. 184 cod. proc. pen.
Disciplina della sanatoria delle nullità per effetto della comparizione o di atti concludenti; il Tribunale ha ritenuto che la nullità relativa all'omessa notifica fosse sanata secondo questa norma.
art. 178 cod. proc. pen.
Individua le nullità assolute; il ricorrente sosteneva che l'omessa notifica rientrasse in questa categoria e fosse quindi insanabile.
art. 179 cod. proc. pen.
Disciplina conseguenze delle nullità assolute; richiamata dal ricorrente per sostenere l'insanabilità della violazione.
art. 121 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di depositare memorie; nel caso fu depositata una memoria per segnalare la nullità e informare della non comparizione, elemento valutato nella questione della sanatoria.
art. 27 cod. proc. pen.
Stabilisce che, se il giudice competente non provvede a nuovo decreto entro 20 giorni dalla trasmissione degli atti, la misura precedentemente adottata perde efficacia; elemento centrale per l'inammissibilità del ricorso dato che la misura può essere ripristinata dal giudice competente entro tale termine.
art. 314 cod. proc. pen.
Regola la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha ricordato che l'interesse a impugnare per finalità di futura riparazione deve essere dedotto positivamente e motivatamente dall'interessato.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale relativa ai motivi di ricorso in Cassazione; evocata come base formale del motivo dedotto.
Massime di principio
- Se il giudice del riesame dichiara la sua incompetenza territoriale e trasmette gli atti al giudice competente, la precedente ordinanza cautelare perde efficacia se il giudice competente non la riemette entro 20 giorni (art. 27 c.p.p.). Ciò limita l'interesse a impugnare l'ordinanza del riesame, salvo specifica deduzione di interesse concreta e motivata.
- Per conservare la possibilità di ottenere, in futuro, la riparazione per ingiusta detenzione, l'interessato deve dedurre espressamente e in termini motivati il proprio interesse all'impugnazione; l'interesse non può essere presunto.
- La nullità per omessa notifica al difensore può essere sanata ex art. 184 c.p.p. tramite comportamenti idonei (es. comparizione, atti concludenti), ma la presenza di una deduzione di nullità prima dell'atto può impedire l'applicazione della sanatoria. È opportuno eccepire tempestivamente la nullità e chiedere pronuncia prima dell'atto se si intende preservarla.
- Se l'avviso di fissazione contiene un errore di indicazione del difensore e la notifica è avvenuta solo al domiciliatario, il difensore di fiducia deve prontamente far valere l'irregolarità e chiedere che sia decisa la nullità prima dello svolgimento dell'atto; altrimenti si rischia che la questione resti priva di incidenza qualora la misura divenga inefficace o venga nuovamente disposta dal giudice competente.
- In sede di impugnazione in Cassazione contro provvedimenti relativi a misure cautelari divenute inefficaci o revocate, concentrare e motivare chiaramente l'interesse concreto perseguito con l'impugnazione (ad es. futura domanda di riparazione) è essenziale per evitare l'inammissibilità.
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