Cassazione Penale, Ordinanza n. 03405/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di merito, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 17 aprile 2025. Ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale, contestando la ricostruzione del dolo specifico; con il secondo motivo ha eccepito l'intervenuta prescrizione del reato; con il terzo motivo ha censurato la determinazione della pena base, ritenuta eccessiva o comunque non adeguatamente motivata. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente reiterativo di censure fattuali già disattese con motivazione immune da errori di diritto e da manifesta illogicità, evidenziando che la corte territoriale aveva logicamente valorizzato l'apertura e chiusura rapida di società con la medesima ragione sociale quale indice della volontà di creare confusione contabile, amministrativa e finanziaria funzionale alla commissione di illeciti tributari, oltre alla realizzazione dei fatti di cui ai capi 10) e 11), non contestati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la prescrizione era maturata dopo la deliberazione della sentenza impugnata e, trattandosi di ricorso inammissibile, non poteva essere rilevata in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la motivazione sulla pena base, fissata in un anno di reclusione, era sufficiente in quanto la sanzione era inferiore al medio edittale.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Quando la pena irrogata è inferiore al medio edittale, una motivazione sintetica che la qualifichi come "equa" è sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
art. 157 c.p.
La prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere rilevata in cassazione se il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la rilevazione della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402
La motivazione sulla pena base è sufficiente quando la pena è inferiore al medio edittale e il giudice la indichi come equa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che ripropone in modo sostanzialmente fattuale censure già esaminate e disattese in appello può essere dichiarato inammissibile se la motivazione della sentenza di merito è logicamente coerente e priva di manifeste illogicità.
- La prescrizione maturata dopo la deliberazione della sentenza impugnata non è rilevabile in cassazione quando il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, perché l'inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione.
- La motivazione sulla pena base è sufficiente quando la sanzione irrogata è collocata in misura inferiore al medio edittale e il giudice la ritenga equa, senza che sia necessaria una specifica analisi ulteriore se non emergono profili di evidente sproporzione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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