Sentenza del 23/01/2017 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Accertamento - legittimità alla sottoscrizione del funzionario delegato - rimborso I.V.A - condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, la legittimità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di un funzionario delegato privo della qualifica dirigenziale, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015; dall’altro, il diritto al rimborso IVA per beni strumentali detenuti dalla società in locazione o comodato e realizzati anche su terreno di proprietà altrui. La società sosteneva che la mancanza della qualifica dirigenziale del firmatario rendesse invalido l’accertamento e che i beni possedessero i requisiti necessari per il rimborso IVA.
La decisione
La sottoscrizione dell’accertamento è stata ritenuta legittima: l’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 consente la firma del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza richiedere necessariamente la qualifica dirigenziale. La declaratoria di illegittimità delle nomine dirigenziali disposta dalla Corte costituzionale n. 37/2015 non ha quindi travolto automaticamente gli atti già emessi, in applicazione dei principi di continuità dell’azione amministrativa e conservazione degli atti. Quanto al rimborso IVA, è stato ritenuto sufficiente che il bene sia ammortizzabile e strumentale all’attività d’impresa, anche se detenuto in locazione o comodato e realizzato su fondo altrui; non è necessario che sia materialmente asportabile né che il concedente detragga le relative quote di ammortamento. In base ai principi riportati, la pretesa dell’Amministrazione sulla validità dell’accertamento risulta accolta, mentre il contribuente può ottenere il rimborso se dimostra i requisiti sostanziali dei beni.
Norme richiamate
Art. 42 D.P.R. n. 600/1973
L’atto deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La norma non impone che il funzionario firmatario o delegato abbia necessariamente la qualifica dirigenziale; è sufficiente che rientri tra i soggetti abilitati e che vi sia una valida delega.
Sentenza Corte costituzionale n. 37/2015
La declaratoria di illegittimità delle nomine dirigenziali senza concorso pubblico non determina automaticamente l’invalidità degli atti già emessi dai funzionari interessati, in ragione della continuità dell’azione amministrativa e della conservazione degli atti.
Art. 30, comma 3, lettera c), D.P.R. n. 633/1972
Ai fini del rimborso IVA è sufficiente che i beni siano ammortizzabili e strumentali all’attività d’impresa; non occorre che siano materialmente asportabili né che siano di proprietà del contribuente.
Art. 12, comma 1, disposizioni preliminari al codice civile
L’interpretazione letterale costituisce il primo criterio ermeneutico; sulla base del testo dell’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 non possono essere aggiunti requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti.
Massime di principio
- La validità di un avviso di accertamento non dipende automaticamente dalla qualifica dirigenziale del firmatario: occorre verificare se il soggetto rientra tra quelli abilitati dall’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e se esiste una delega valida.
- L’illegittimità della nomina di un dirigente non comporta necessariamente la nullità degli atti già sottoscritti, poiché possono operare i principi di continuità dell’azione amministrativa e conservazione degli atti.
- Le cause di nullità degli atti tributari sono tassative e non possono essere ampliate mediante requisiti non previsti espressamente dalla legge.
- Per il rimborso IVA relativo a beni strumentali, possono essere sufficienti la strumentalità all’attività d’impresa e l’ammortizzabilità del bene; la proprietà del bene, la sua materiale asportabilità e la proprietà del terreno non sono necessariamente decisive.
- In caso di beni detenuti in locazione o comodato, il contribuente deve documentare il titolo di disponibilità, l’effettivo impiego nell’attività economica, l’ammortizzabilità e il collegamento con l’oggetto sociale.
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