Regolamento (UE) 2024/3173
Regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione, del 27 agosto 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e il suo funzionamento, le informazioni da inserire in tale sistema, i requisiti delle notifiche e i criteri per la valutazione del livello di rischio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato disciplina in modo puntuale il sistema di allarme rapido Safety Gate, precisando chi può notificare, quali tipologie di notifica esistono, quali informazioni devono essere inserite e come la Commissione verifica, convalida e pubblica le notifiche. Stabilisce inoltre criteri uniformi per la valutazione del livello di rischio, così da garantire continuità con il precedente sistema RAPEX e coerenza tra Stati membri. Le norme si applicano dal 13 dicembre 2024 e sono direttamente obbligatorie in tutti gli Stati membri.
Regole dettagliate per il funzionamento del sistema di allarme rapido Safety Gate, per il contenuto e la gestione delle notifiche e per i criteri di valutazione del livello di rischio dei prodotti.
Ambito di applicazione
Si applica alle notifiche trasmesse dagli Stati membri tramite il sistema Safety Gate riguardanti prodotti rientranti nel regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti e nel regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti. Copre i rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utilizzatori finali, nonché, per i prodotti soggetti al regolamento (UE) 2019/1020, i rischi per altri interessi pubblici protetti dalla normativa di armonizzazione dell’Unione. Include anche le notifiche di follow-up e le segnalazioni della Commissione; non introduce un regime separato per prodotti fuori da tali ambiti.
Regolamento delegato (UE) 2024/3173: Safety Gate e criteri di rischio
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti e coordina il sistema di allarme rapido Safety Gate con le esigenze di vigilanza del mercato previste dal regolamento (UE) 2019/1020. La finalità è assicurare un flusso informativo uniforme, completo e tempestivo sulle misure correttive riguardanti prodotti pericolosi, nonché una metodologia comune per la valutazione del rischio, in continuità con l’esperienza RAPEX richiamata nei considerando.
Ambito di applicazione
Il regolamento disciplina le notifiche degli Stati membri tramite Safety Gate relative a prodotti che presentano rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori o degli utilizzatori finali, nonché, per i prodotti soggetti al regolamento (UE) 2019/1020, rischi per altri interessi pubblici protetti dalla normativa di armonizzazione dell’Unione. Le norme coprono sia misure correttive adottate sia misure previste, incluse quelle riguardanti prodotti con rischio non grave, e si estendono alle notifiche di follow-up e alle segnalazioni della Commissione.
Tipologie di notifiche nel sistema Safety Gate
L’allegato I distingue cinque categorie operative:
- notifica di rischio grave, quando uno Stato membro notifica una misura correttiva adottata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/988 o dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020;
- notifica di rischio di altro tipo, per le misure correttive di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/988;
- notifica per informazione, per misure correttive previste ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/988, quando l’urgenza del rischio lo giustifica;
- notifiche di follow-up, trasmesse dagli altri Stati membri ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/988;
- segnalazioni della Commissione, utilizzate per informare gli Stati membri ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/988.
Contenuto delle notifiche
Le notifiche presentate dalle autorità nazionali devono essere il più possibile complete. Se alcune informazioni non sono disponibili al momento della trasmissione, lo Stato membro deve segnalarlo e spiegare il motivo, aggiornando poi la notifica quando i dati diventano disponibili.
Le notifiche iniziali devono includere, tra l’altro:
- riferimenti alla normativa applicabile e, se pertinenti, alle norme dell’Unione e nazionali;
- prova di conformità e certificati, ove disponibili;
- descrizione dettagliata del rischio, comprensiva del difetto del prodotto, della categoria e del livello di rischio, dei risultati di prove o esami, dei verbali di prova e della valutazione del rischio secondo l’allegato II;
- informazioni sugli incidenti noti, se pertinenti;
- dati sulle misure correttive, indicando se siano obbligatorie o volontarie, la loro categoria, estensione geografica, data di efficacia e durata, e l’eventuale URL dell’avviso di richiamo;
- indicazioni sulla riservatezza e, se del caso, una richiesta motivata di trattamento riservato;
- elementi identificativi del prodotto, come nome, marca, modello, codice a barre, lotto o serie, codice doganale, descrizione del prodotto e dell’imballaggio, quantità, eventuale contraffazione e ulteriori dati utili all’identificazione;
- dati di tracciabilità, inclusi origine, fabbricante, importatori, distributori, dettaglianti, responsabile nell’Unione, documenti commerciali e doganali, luogo di messa a disposizione, URL di vendita online e informazioni sulla catena di fornitura;
- eventuali riferimenti ad altre informazioni già trasmesse nel sistema, inclusi incidenti segnalati e misure dell’operatore economico;
- contesto della notifica, ad esempio se la misura deriva da un’azione coordinata europea, da un reclamo o da informazioni inviate ai sensi degli articoli 33, paragrafo 4, e 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/988.
Per l’identificazione del prodotto, la notifica deve specificare, se possibile, se i dati identificativi sono apposti dal fabbricante sul prodotto o sull’imballaggio, oppure se provengono da etichette apposte da importatore o distributore. Deve inoltre essere allegata documentazione fotografica ad alta risoluzione e a colori del prodotto e del suo imballaggio, comprese le etichette.
Notifiche di follow-up
Le notifiche di follow-up devono contenere informazioni non presenti nella notifica iniziale, oppure dati da aggiornare o integrare, nonché le misure o attività di follow-up svolte dallo Stato membro. Se lo Stato membro che trasmette il follow-up arriva a una conclusione diversa sul livello di rischio, deve fornire una valutazione dettagliata che spieghi la differenza rispetto alla notifica originaria.
Sono previste, in particolare, notifiche di follow-up quando uno Stato membro:
- svolge un’azione specifica di vigilanza del mercato ma non trova il prodotto;
- trova il prodotto sul proprio mercato e adotta misure correttive;
- trova il prodotto ma non adotta misure correttive, indicando in tal caso i motivi della mancata azione;
- intraprende altre azioni o acquisisce informazioni supplementari.
Verifica, convalida e pubblicazione da parte della Commissione
La Commissione verifica la completezza delle notifiche sulla base dei requisiti dell’allegato I. Se la notifica appare completa, il termine di quattro giorni lavorativi di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/988 decorre dal momento del ricevimento. Se invece sono necessarie integrazioni o correzioni, la Commissione può richiederle fissando un termine; il termine dei quattro giorni inizia solo dopo aver ricevuto informazioni sufficienti o la correzione richiesta.
Se il termine assegnato decorre senza che le informazioni aggiuntive siano state fornite, o se quanto trasmesso resta insufficiente, la Commissione decide se convalidare la notifica sulla base dei dati disponibili. In sede di convalida può anche cambiare il tipo di notifica, informandone lo Stato membro notificante. Dopo la convalida, la Commissione pubblica sul portale Safety Gate informazioni selezionate tratte dalla notifica. È espressamente previsto che la Commissione non sia responsabile della correttezza e dell’accuratezza delle informazioni fornite dalle autorità nazionali.
Aggiornamento, modifica, revoca e archiviazione
Gli Stati membri devono comunicare senza indebito ritardo ogni aggiornamento, modifica o revoca delle misure correttive tramite Safety Gate. La Commissione recepisce tali cambiamenti nel sistema e, se opportuno, aggiorna anche il portale pubblico.
In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono chiedere il ritiro delle notifiche dal sistema; se la richiesta è accolta, la Commissione rimuove anche la notifica dal portale. Trascorsi 10 anni dalla convalida, la Commissione rende disponibili al pubblico le informazioni selezionate in una sezione distinta di archiviazione del portale Safety Gate.
Criteri di valutazione del livello di rischio
L’allegato II introduce una metodologia comune in più fasi. In primo luogo, gli Stati membri devono costruire uno scenario di danno, ossia la sequenza di eventi che trasforma un pericolo in un danno concreto. Lo scenario deve descrivere come il difetto del prodotto conduce al danno e quale sia la sua gravità. Se un prodotto presenta più pericoli, vanno analizzati più scenari; qualora emergano più livelli di rischio, ai fini dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2023/988 rileva il livello più elevato.
La gravità del danno è classificata in quattro livelli:
- livello 4: danno mortale o molto grave, compresi decesso, perdita grave di parti del corpo o funzioni, invalidità superiore a circa il 10%;
- livello 3: danno grave, normalmente con ricovero o perdita di funzione permanente;
- livello 2: danno moderato, con eventuale visita ospedaliera e recupero pressoché totale entro sei mesi;
- livello 1: danno minore, generalmente reversibile dopo un trattamento di base.
In casi eccezionali, anche per specificità culturali o climatiche, è possibile discostarsi dalla classificazione standard, ma la deroga deve essere motivata nella valutazione del rischio allegata alla notifica. Per gli altri interessi pubblici protetti dalla normativa di armonizzazione dell’Unione, la classificazione segue una progressione analoga ma più astratta, tenendo conto della natura del pericolo e della probabilità che si materializzi.
La probabilità del danno va determinata assegnando a ciascuna tappa dello scenario una probabilità specifica e combinandole in una probabilità complessiva. Il regolamento usa una scala qualitativa e quantitativa che va da "molto frequente" a "estremamente raro", corrispondente a fasce probabilistiche che vanno da almeno il 50% fino a meno di 1/1 000 000.
Il livello di rischio è poi ricavato combinando gravità e probabilità mediante una griglia che conduce a quattro esiti: rischio grave, elevato, medio o basso. La valutazione deve essere documentata e inserita nella notifica, salvo i casi di presunzione di rischio grave.
Presunzione di rischio grave
Il regolamento consente di prescindere dalla singola valutazione del rischio quando il rischio è presumibile come grave in situazioni tipiche. Ciò avviene, in particolare, se:
- il prodotto presenta livelli di danno probabili corrispondenti alla gravità 3 o 4 e non è ragionevole ritenere che i consumatori possano proteggersi adeguatamente, oppure non sono stati informati in modo sufficiente dall’operatore economico;
- l’operatore economico o il fornitore del marketplace indica espressamente che il prodotto è gravemente rischioso;
- il prodotto è stato oggetto di richiamo, ritiro o rimozione di contenuti online in base a misure volontarie;
- contiene una sostanza chimica vietata o al di sopra dei limiti fissati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione;
- vi sono prove ben documentate che determinate caratteristiche comportano sistematicamente un rischio grave, come piccole parti in giocattoli o prodotti di puericultura per bambini sotto i 36 mesi, abiti da travestimento o indumenti da notte altamente infiammabili per bambini, articoli di puericultura con rischio di annegamento, cordini pericolosi nell’abbigliamento per bambini o prodotti elettrici con componenti difettosi suscettibili di causare scosse o incendi.
Nei casi di presunzione di rischio grave, le autorità nazionali possono trasmettere la notifica tramite Safety Gate senza una valutazione individuale del rischio.
Decorrenza
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 13 dicembre 2024. Da tale data le regole dell’allegato I e dell’allegato II costituiscono il quadro operativo di riferimento per notifiche, follow-up, pubblicazione e valutazione del rischio nel sistema Safety Gate.
Disposizioni principali
Accesso e funzionamento di Safety Gate
L’articolo 1 rinvia all’allegato I per le norme relative all’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate, al suo funzionamento, alle informazioni da inserire e ai requisiti delle notifiche.
Criteri di valutazione del rischio
L’articolo 2 rinvia all’allegato II, che stabilisce i criteri per valutare il livello di rischio presentato da un prodotto, sia per salute e sicurezza sia, ove applicabile, per altri interessi pubblici protetti.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e l’applicazione dal 13 dicembre 2024. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Tipologie di notifiche
L’allegato I distingue tra notifica di rischio grave, notifica di rischio di altro tipo, notifica per informazione, notifiche di follow-up e segnalazioni della Commissione. La classificazione dipende dal tipo di misura correttiva e dalla base giuridica richiamata negli articoli 26 del regolamento (UE) 2023/988 e 20 del regolamento (UE) 2019/1020.
Contenuto minimo delle notifiche
Le notifiche nazionali devono essere quanto più complete possibile e includere: riferimenti normativi e prove di conformità; descrizione del rischio e sua categoria/livello; risultati di prove e incidenti noti; misure correttive adottate o previste; eventuali profili di riservatezza; elementi di identificazione del prodotto; dati di tracciabilità lungo la catena di fornitura; informazioni su incidenti e misure precedenti; contesto della notifica, incluse attività coordinate o reclami/segna-lazioni ai sensi del regolamento (UE) 2023/988. Devono inoltre essere allegate fotografie ad alta risoluzione e a colori del prodotto e dell’imballaggio.
Verifica, convalida e pubblicazione da parte della Commissione
La Commissione verifica la completezza delle notifiche rispetto ai requisiti dell’allegato I. Se la notifica è completa, decorrono i quattro giorni lavorativi previsti dall’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/988; in caso contrario la Commissione può chiedere integrazioni o correzioni e decidere, allo spirare del termine, se convalidare o meno la notifica. Dopo la convalida, pubblica sul portale Safety Gate informazioni selezionate. La Commissione può anche modificare il tipo di notifica all’atto della convalida e non risponde della correttezza sostanziale dei dati forniti dalle autorità nazionali.
Aggiornamento e revoca delle notifiche
Gli Stati membri devono comunicare senza indebito ritardo ogni aggiornamento, modifica o revoca delle misure correttive notificate; la Commissione aggiorna il sistema e, se del caso, il portale Safety Gate. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono chiedere il ritiro delle notifiche dal sistema e dal portale; dopo 10 anni dalla convalida, la Commissione colloca le informazioni selezionate in una sezione di archiviazione del portale.
Notifiche di follow-up
Gli Stati membri diversi da quello che ha effettuato la notifica originaria di rischio grave devono trasmettere notifiche di follow-up quando svolgono attività di vigilanza, trovano o non trovano il prodotto sul mercato, adottano misure correttive o svolgono altre azioni. Se non adottano misure correttive pur avendo rinvenuto il prodotto, devono indicarne i motivi.
Metodologia di valutazione del rischio
L’allegato II definisce uno schema in fasi: individuazione dello scenario di danno, analisi delle tappe che conducono al danno, classificazione della gravità su quattro livelli, stima della probabilità su una scala da molto frequente a estremamente raro, e combinazione di gravità e probabilità tramite una griglia che determina il rischio grave, elevato, medio o basso. La valutazione va documentata e inserita nella notifica, salvo i casi di presunzione di rischio grave.
Presunzione di rischio grave
Si presume rischio grave, tra l’altro, quando i livelli di danno attesi sono 3 o 4 e non è ragionevole aspettarsi adeguate precauzioni dell’utente; quando l’operatore economico o il fornitore del marketplace indica che il prodotto è gravemente rischioso; quando vi è stato richiamo, ritiro o rimozione online volontaria; quando è presente una sostanza chimica vietata o oltre i limiti; oppure quando esistono prove ben documentate di caratteristiche che comportano sistematicamente un rischio grave (ad esempio piccole parti in prodotti per bambini sotto i 36 mesi, abiti altamente infiammabili, articoli di puericultura con rischio di annegamento, cordini pericolosi o prodotti elettrici difettosi). In tali casi non è necessaria una singola valutazione del rischio.
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