Regolamento (UE) 2024/2208
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2208 della Commissione, del 29 agosto 2024, recante la trecentoquarantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/2208 aggiorna l’elenco delle persone fisiche soggette a misure restrittive ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002. In particolare, recepisce la decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 23 agosto 2024 di depennare una voce dall’elenco. La modifica consiste nella soppressione della persona fisica Yassine Chekkouri dall’allegato I.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 mediante soppressione di una voce dall’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ordinamento dell’Unione europea, con effetto diretto in tutti gli Stati membri, alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002 nei confronti di persone, gruppi ed entità associati all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’allegato I, cioè dell’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche, limitatamente alla soppressione di una specifica voce relativa a una persona fisica.
Modifica dell’elenco sanzionatorio del regolamento (CE) n. 881/2002
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2208 della Commissione interviene sul regime restrittivo dell’Unione applicabile a persone, gruppi ed entità associati all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda. La finalità è puramente aggiornativa: adegua l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 alla decisione adottata il 23 agosto 2024 dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Base giuridica e contesto
La Commissione adotta il regolamento richiamando il regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5. I considerando chiariscono che l’allegato I contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche e che, poiché il comitato ONU ha deciso di depennare una voce, è necessario riflettere tale modifica nel diritto dell’Unione.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, viene soppressa la voce relativa a Yassine Chekkouri, identificato con indirizzo in Marocco, data di nascita 6 ottobre 1966, luogo di nascita Safi (Marocco), nazionalità marocchina, passaporto marocchino n. F46947 e numero di identificazione nazionale H-135467.
Effetti pratici per gli operatori
La soppressione dall’allegato I comporta che il nominativo eliminato non rientra più, per effetto di questo atto, nell’elenco UE dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002. Per banche, intermediari e soggetti obbligati che applicano le misure restrittive, ciò implica l’aggiornamento delle verifiche sanzionatorie in coerenza con il nuovo testo dell’allegato.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella cancellazione di una voce dall’elenco delle persone fisiche soggette alle misure restrittive.
Base normativa e presupposto internazionale
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002. Il considerando richiama la decisione del 23 agosto 2024 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU istituito dalle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015), che ha depennato una voce dall’elenco internazionale.
Voce soppressa dall’allegato I
Nell’allegato è soppressa la voce relativa a Yassine Chekkouri, con i dati identificativi indicati nel regolamento: indirizzo in Marocco, data e luogo di nascita, nazionalità marocchina, numero di passaporto e numero di identificazione nazionale, oltre ad altre informazioni di identificazione e alla data di designazione ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), pari al 3 settembre 2002.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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