Regolamento (UE) 2024/2190
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2190 della Commissione, del 27 agosto 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Hüyük Çileği (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione dispone la registrazione del nome «Hüyük Çileği» come DOP nel registro dell’Unione. L’atto si colloca nel regime transitorio previsto dal regolamento (UE) 2024/1143, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012 ma continua ad applicarsi alle domande pubblicate per opposizione prima del 13 maggio 2024. Poiché non è stata notificata alcuna opposizione alla Commissione, la registrazione viene confermata con effetto vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta «Hüyük Çileği».
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda la registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome «Hüyük Çileği» come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi della disciplina UE sulle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La registrazione deriva da una domanda presentata dalla Turchia e pubblicata ai fini dell’opposizione; non risultando opposizioni nei termini, il nome viene iscritto nel registro. Il testo non disciplina altri prodotti, settori o esclusioni specifiche.
Registrazione della DOP «Hüyük Çileği"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2190 della Commissione dispone l’iscrizione del nome «Hüyük Çileği» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Si tratta di un atto puntuale di registrazione di una singola denominazione, adottato a seguito della procedura prevista dalla normativa UE sulle indicazioni geografiche.
Contesto normativo e regime transitorio
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale base giuridica dell’iscrizione. Nei considerando viene però precisato che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il regolamento abrogato continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai fini dell’opposizione prima del 13 maggio 2024. La domanda per «Hüyük Çileği», presentata dalla Turchia, rientra in tale disciplina transitoria.
Procedura seguita e assenza di opposizioni
La domanda di registrazione del nome «Hüyük Çileği» come DOP era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione afferma inoltre di non aver ricevuto alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento; per tale ragione conclude che il nome deve essere registrato.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 contiene la previsione sostanziale e si limita a stabilire che il nome «Hüyük Çileği» è registrato come DOP. Non sono previste ulteriori condizioni, deroghe o misure applicative nel testo pubblicato.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la natura tipica del regolamento UE: esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP «Hüyük Çileği»
L’articolo 1 stabilisce che il nome «Hüyük Çileği» è registrato come denominazione di origine protetta (DOP).
Base normativa e regime applicabile alla domanda
Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, e precisa che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il vecchio regolamento continua ad applicarsi alle domande di registrazione ricevute e pubblicate per opposizione prima del 13 maggio 2024. La domanda relativa a «Hüyük Çileği» era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Assenza di opposizioni
La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012; per questo motivo il nome deve essere registrato.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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