Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2190

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2190 della Commissione, del 27 agosto 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Hüyük Çileği (DOP)

Normativa europea32024R2190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione dispone la registrazione del nome «Hüyük Çileği» come DOP nel registro dell’Unione. L’atto si colloca nel regime transitorio previsto dal regolamento (UE) 2024/1143, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012 ma continua ad applicarsi alle domande pubblicate per opposizione prima del 13 maggio 2024. Poiché non è stata notificata alcuna opposizione alla Commissione, la registrazione viene confermata con effetto vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta «Hüyük Çileği».

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda la registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome «Hüyük Çileği» come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi della disciplina UE sulle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La registrazione deriva da una domanda presentata dalla Turchia e pubblicata ai fini dell’opposizione; non risultando opposizioni nei termini, il nome viene iscritto nel registro. Il testo non disciplina altri prodotti, settori o esclusioni specifiche.

Registrazione della DOP «Hüyük Çileği"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2190 della Commissione dispone l’iscrizione del nome «Hüyük Çileği» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Si tratta di un atto puntuale di registrazione di una singola denominazione, adottato a seguito della procedura prevista dalla normativa UE sulle indicazioni geografiche.

Contesto normativo e regime transitorio

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale base giuridica dell’iscrizione. Nei considerando viene però precisato che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il regolamento abrogato continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai fini dell’opposizione prima del 13 maggio 2024. La domanda per «Hüyük Çileği», presentata dalla Turchia, rientra in tale disciplina transitoria.

Procedura seguita e assenza di opposizioni

La domanda di registrazione del nome «Hüyük Çileği» come DOP era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione afferma inoltre di non aver ricevuto alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento; per tale ragione conclude che il nome deve essere registrato.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 contiene la previsione sostanziale e si limita a stabilire che il nome «Hüyük Çileği» è registrato come DOP. Non sono previste ulteriori condizioni, deroghe o misure applicative nel testo pubblicato.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la natura tipica del regolamento UE: esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP «Hüyük Çileği»

L’articolo 1 stabilisce che il nome «Hüyük Çileği» è registrato come denominazione di origine protetta (DOP).

Base normativa e regime applicabile alla domanda

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, e precisa che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il vecchio regolamento continua ad applicarsi alle domande di registrazione ricevute e pubblicate per opposizione prima del 13 maggio 2024. La domanda relativa a «Hüyük Çileği» era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012; per questo motivo il nome deve essere registrato.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentaridenominazioni di origine protettequalità dei prodotti agricolidiritto alimentare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.