Regolamento (UE) 2024/2201
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2201 della Commissione, del 28 agosto 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione nel registro UE della DOP "Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı". La Commissione applica ancora il regolamento (UE) n. 1151/2012, perché la domanda era stata ricevuta e pubblicata a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024, secondo il regime transitorio introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143. Non essendo stata presentata alcuna opposizione, il nome viene registrato e il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, nell’Unione europea, di una denominazione di origine protetta (DOP) relativa al nome "Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı". Riguarda quindi i prodotti agricoli e alimentari oggetto della domanda presentata dalla Turchia e incide sull’intero territorio dell’Unione, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Si colloca nel quadro transitorio per le domande pubblicate prima del 13 maggio 2024, per le quali continua ad applicarsi il regolamento (UE) n. 1151/2012.
Registrazione della DOP "Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2201 della Commissione registra nel sistema UE la denominazione di origine protetta "Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı". L’atto si inserisce nella disciplina unionale delle indicazioni geografiche e si fonda sul quadro transitorio che consente di applicare ancora il regolamento (UE) n. 1151/2012 alle domande già ricevute e pubblicate prima del 13 maggio 2024.
Contesto normativo e regime transitorio
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2024/1143, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, ma ne conserva l’applicazione per le domande di registrazione delle indicazioni geografiche pubblicate a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024. In questo contesto, la domanda presentata dalla Turchia per "Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı" è stata trattata secondo il previgente regolamento n. 1151/2012.
Domanda pubblicata e mancata opposizione
Secondo il considerando rilevante, la domanda di registrazione del nome come DOP era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione rileva inoltre che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento; per tale ragione, il nome deve essere registrato.
Effetti normativi
L’articolo 1 dispone in modo diretto la registrazione del nome "Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı" come denominazione di origine protetta. L’effetto pratico è l’inserimento del nome nel registro delle DOP e delle IGP, con le conseguenti tutele previste dal diritto UE per i prodotti registrati.
Entrata in vigore e efficacia nell’Unione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Base giuridica e regime transitorio
La Commissione fonda l’atto sull’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. I considerando chiariscono che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il regolamento (UE) n. 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute e pubblicate nella Gazzetta ufficiale prima del 13 maggio 2024.
Domanda di registrazione e assenza di opposizioni
La domanda di registrazione del nome "Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı" come denominazione di origine protetta, presentata dalla Turchia, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, il nome è registrato.
Registrazione della DOP
L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı" come DOP nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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