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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2187

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2187 della Commissione, del 27 agosto 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32024R2187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna con urgenza la mappatura delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, sostituendo integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche riflettono la situazione epidemiologica più recente, inclusi nuovi focolai in suini detenuti in Germania, Italia, Lettonia e Polonia, e ridefiniscono le zone I, II e III in numerosi Stati membri. L'atto mira a contenere la diffusione della malattia e a garantire che le misure di gestione del rischio siano proporzionate e territorialmente coerenti. È entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, è destinato anche alla circolazione nell'area SEE. Incide sugli Stati membri e sulle specifiche aree territoriali elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con riguardo a suini detenuti e selvatici, alle misure di controllo della peste suina africana e alla delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III. Le modifiche riguardano in particolare Germania, Italia, Lettonia, Polonia e altri Stati membri/aree elencati negli allegati aggiornati; non introduce esclusioni generali, ma opera per delimitazioni territoriali puntuali e sostituisce integralmente l'allegato I vigente.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2187 della Commissione aggiorna, con effetto immediato, la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e risponde all'evoluzione rapida della situazione epidemiologica nell'Unione, con nuovi focolai in suini detenuti e conseguente necessità di ridefinire le aree di controllo.

Contesto e ratio dell'intervento

I considerando sottolineano che la peste suina africana è una malattia virale altamente impattante, capace di incidere sulla popolazione suina, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione di animali e prodotti. La Commissione richiama inoltre la necessità di basare la delimitazione delle zone su criteri scientifici, sulla situazione epidemiologica locale e generale, sul rischio di ulteriore diffusione e sulle norme WOAH, oltre che sugli orientamenti UE sulla prevenzione e il controllo della PSA.

Base giuridica

L'atto è adottato in attuazione dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è l'atto di riferimento per le misure speciali di controllo della peste suina africana e per l'inserimento delle aree nelle zone I, II e III.

Evoluzione epidemiologica richiamata nel regolamento

La Commissione evidenzia che, dalla precedente modifica dell'allegato I operata dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2167 del 19 agosto 2024, sono stati registrati nuovi focolai in Germania, Italia, Lettonia e Polonia. In particolare, in Italia i focolai di agosto 2024 hanno determinato un aumento del livello di rischio in Piemonte, Lombardia e aree limitrofe; in Lettonia e Polonia la situazione ha reso necessaria la ridefinizione delle zone III e delle interfacce con le zone I e II; in Germania alcuni nuovi focolai hanno richiesto un ulteriore adeguamento delle aree già delimitate.

Struttura dell'allegato aggiornato

L'allegato sostituito dal presente regolamento è articolato in tre parti:

  • Parte I: zone soggette a restrizioni I;
  • Parte II: zone soggette a restrizioni II;
  • Parte III: zone soggette a restrizioni III.

Le delimitazioni sono estremamente dettagliate e si riferiscono, a seconda dello Stato membro, a comuni, frazioni, unità catastali, sezioni di caccia o porzioni di territorio individuate mediante strade, ferrovie, corsi d'acqua e altri riferimenti geografici. Il testo è quindi uno strumento operativo di immediata applicazione per autorità veterinarie, operatori della filiera suinicola e soggetti coinvolti nella movimentazione di animali e prodotti.

Principali aggiornamenti territoriali

Il regolamento aggiorna le zone restrittive per numerosi Stati membri, tra cui Germania, Italia, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Cechia, Grecia, Croazia, Svezia, Lituania, Ungheria, Bulgaria, Romania ed Estonia. In particolare:

  • in Italia vengono ridefinite e ampliate le zone I, II e III in diverse regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Calabria, Basilicata, Campania e altre;
  • in Germania sono aggiornate le delimitazioni nelle aree colpite, con particolare incidenza su Brandeburgo, Sassonia, Assia e Renania-Palatinato;
  • in Lettonia e Polonia si procede a una forte rimodulazione delle zone, in funzione della presenza di nuovi focolai e del rischio di diffusione;
  • in Slovacchia, Cechia, Grecia e Croazia sono individuate o modificate ampie porzioni territoriali soggette a restrizione.

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per i professionisti del settore legale e fiscale che assistono imprese della filiera suinicola, il regolamento è rilevante perché determina in modo puntuale l'area geografica in cui si applicano restrizioni e misure speciali di controllo. La corretta individuazione della zona di appartenenza di un allevamento, di un macello o di un sito di stoccaggio continua a essere essenziale per valutare la liceità dei movimenti, l'osservanza degli obblighi sanitari e l'impatto operativo delle misure UE.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

L'atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3. La finalità è adeguare le misure speciali di controllo della peste suina africana alla situazione epidemiologica aggiornata nell'Unione, tenendo conto dei principi scientifici, degli orientamenti della Commissione e degli standard WOAH.

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/594

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al presente regolamento. L'allegato ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III per numerosi Stati membri, con particolare riferimento a Germania, Italia, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Cechia, Grecia, Croazia, Svezia, Lituania, Ungheria, Bulgaria, Romania ed Estonia.

Motivazione epidemiologica delle nuove delimitazioni

I considerando evidenziano che, dalla precedente modifica del 19 agosto 2024 (regolamento di esecuzione (UE) 2024/2167), sono stati registrati nuovi focolai in Germania, Italia, Lettonia e Polonia. Le nuove delimitazioni tengono conto della situazione epidemiologica nelle aree interessate e circostanti, del rischio di ulteriore diffusione, della continuità territoriale e delle linee guida della Commissione sulla PSA.

Criteri per la delimitazione delle zone

Le modifiche alle zone soggette a restrizioni devono basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree colpite e nello Stato membro interessato, sul rischio di diffusione, sui principi scientificamente validi contenuti negli orientamenti sulla PSA e sulle norme internazionali, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH. Sono inoltre considerate le giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.

Urgenza e applicazione immediata

Dato il carattere dinamico e urgente della situazione epidemiologica, il regolamento prevede che le modifiche producano effetto il prima possibile. L'articolo 2 stabilisce che l'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Contenuto dell'allegato: zone soggette a restrizioni I

La parte I dell'allegato elenca le zone soggette a restrizioni I per Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Svezia e Lituania, con descrizioni territoriali molto dettagliate fino al livello di comune, frazione, sezione catastale o unità di gestione venatoria.

Contenuto dell'allegato: zone soggette a restrizioni II

La parte II dell'allegato elenca le zone soggette a restrizioni II per Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Cechia, Croazia, Svezia e Grecia, aggiornando e ampliando diverse aree rispetto alla situazione precedente, in funzione dell'evoluzione dei focolai.

Contenuto dell'allegato: zone soggette a restrizioni III

La parte III dell'allegato elenca le zone soggette a restrizioni III per Italia, Lituania, Polonia, Romania, Germania, Grecia, Slovacchia, Croazia e Lettonia. Per l'Italia, le zone III comprendono in particolare ampie aree di Sardegna, Calabria, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e altre regioni; per altri Stati membri le delimitazioni sono territorialmente estese e puntuali.

Effetti rispetto al regolamento (UE) 2023/594

L'atto non istituisce un nuovo regime autonomo, ma sostituisce l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che continua a costituire la disciplina di base delle misure speciali di controllo della PSA. Le zone elencate nel nuovo allegato sono quindi le zone ufficialmente valide ai fini dell'applicazione delle misure di restrizione.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrollo delle malattie animaliagricolturamovimentazione di animali e prodotti di origine animalemercato interno

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