Sentenza del 13/03/2015 n. 5039 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE - Soggetto passivo - Individuazione - Criteri - Disponibilità del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario - Rilevanza - Natura reale o obbligatoria del titolo di tale disponibilità - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'imposta comunale sulla pubblicità relativa ai messaggi esposti nello Stadio Olimpico durante le partite di Serie A degli anni 2004 e 2005. A.S. Roma contestava di essere responsabile del tributo, sostenendo che la gestione e la disponibilità degli impianti pubblicitari spettassero alla società DLS Media, operatore del settore pubblicitario, e che l'art. 6 del d.lgs. n. 507/1993 non prevedesse una sua responsabilità sussidiaria. La società sosteneva inoltre che i soggetti beneficiari dei messaggi pubblicitari fossero gli inserzionisti, quali TIM, Mazda e Il Tempo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale di A.S. Roma e accolto il ricorso incidentale del Comune di Roma. Ha chiarito che la disponibilità del mezzo pubblicitario, rilevante per individuare il soggetto passivo, può derivare da qualsiasi titolo, inclusi i contratti obbligatori, e non necessariamente dalla proprietà o da un diritto reale. Nel caso concreto, A.S. Roma è stata ritenuta soggetto passivo almeno in via solidale, mentre la precedente qualificazione della sua responsabilità come meramente sussidiaria è stata corretta. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario contro gli avvisi di accertamento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 6, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
colui che dispone "a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso"
Il soggetto passivo principale dell'imposta è chi dispone del mezzo pubblicitario, indipendentemente dal fatto che tale disponibilità derivi dalla proprietà, da un diritto reale o da un contratto obbligatorio.
Art. 6, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità
Il produttore, venditore o prestatore del servizio pubblicizzato può essere chiamato a rispondere solidalmente del pagamento dell'imposta, poiché non è estraneo al rapporto tributario e trae beneficio dalla pubblicità.
Art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
È stato richiamato dalla ricorrente per contestare l'estensione della responsabilità tributaria, ma la Corte ha ritenuto fondata la responsabilità solidale prevista dalla disciplina speciale dell'imposta sulla pubblicità.
Massime di principio
- Per l'imposta comunale sulla pubblicità, il soggetto passivo principale è normalmente chi dispone concretamente del mezzo pubblicitario, anche se tale disponibilità deriva da un contratto e non dalla proprietà dell'impianto.
- La proprietà dell'impianto non è indispensabile: rilevano la disponibilità giuridica o contrattuale e il potere di gestione o utilizzo del mezzo attraverso cui il messaggio viene diffuso.
- Il soggetto che beneficia direttamente della pubblicità, come il produttore, venditore o prestatore del servizio reclamizzato, può essere responsabile in solido anche se non gestisce materialmente l'impianto.
- La responsabilità dell'utilizzatore o beneficiario della pubblicità non è necessariamente sussidiaria: l'amministrazione può rivolgersi in via solidale ai soggetti individuati dalla legge.
- I contratti che disciplinano la gestione degli spazi pubblicitari sono decisivi per individuare il soggetto passivo e dovrebbero essere resi disponibili all'amministrazione già nella fase amministrativa o di accertamento.
- In una situazione analoga, occorre distinguere tra chi dispone del mezzo pubblicitario, chi gestisce la vendita degli spazi e chi beneficia del messaggio: più soggetti possono essere contemporaneamente obbligati o solidalmente responsabili secondo l'art. 6 del d.lgs. n. 507/1993.
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