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Legge

L.R. Sardegna 7/2026

Disposizioni per il sostegno alla fruizione dei centri estivi

Normativa regionaleL.R. Sardegna 7/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce per il 2026-2028 un programma di contributi regionali a favore delle famiglie residenti in Sardegna per ridurre o coprire le rette dei centri estivi per minori 3-17 anni, con priorità alle fasce ISEE più basse, alle famiglie numerose e con figli disabili. Dal 2029 gli interventi proseguono solo nei limiti delle risorse annualmente stanziate.

Sostegno regionale ai centri estivi per minori residenti in Sardegna

Sostegno alla fruizione dei centri estivi in Sardegna

La legge regionale disciplina un programma di sostegno economico e organizzativo per favorire la partecipazione dei minori residenti in Sardegna ai centri estivi durante la sospensione delle attività scolastiche. Il provvedimento mira a ridurre le disuguaglianze di accesso e a rafforzare il ruolo dei comuni nella programmazione dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza.

Finalità dell’intervento

La Regione riconosce ai centri estivi una funzione educativa, sociale e di supporto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Le finalità dichiarate sono:

  • favorire l’accesso dei minori ai centri estivi a prezzi equi;
  • sostenere economicamente e organizzativamente le famiglie sarde nel periodo di sospensione delle attività didattiche;
  • promuovere sviluppo educativo, ricreativo e di socializzazione in ambienti sicuri e qualificati;
  • rafforzare il ruolo degli enti locali nella programmazione e nell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza.

Definizione di centro estivo e requisiti

Ai fini della legge, il centro estivo è la struttura in cui si organizzano attività diurne ludico-ricreative ed educative rivolte a minori tra 3 e 17 anni. I centri possono essere gestiti direttamente dai comuni oppure da soggetti accreditati presso gli stessi. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, definisce con propria deliberazione i requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture, che devono garantire almeno:

  • rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
  • presenza di personale preparato e adeguato al numero e all’età dei minori;
  • offerta di attività educative, ricreative e sportive qualificate e diversificate;
  • inclusività per i minori con disabilità, con idoneità strutturale e personale di supporto necessario.

Beneficiari e criteri di accesso ai contributi

I contributi sono destinati alle famiglie residenti in Sardegna per coprire, in tutto o in parte, le rette di frequenza dei centri estivi. L’accesso è modulato in base all’ISEE del nucleo familiare, con una copertura maggiore per:

  • le fasce ISEE più basse;
  • le famiglie con più figli;
  • le famiglie con figli disabili.

Riparto, gestione e modalità di erogazione

La Regione sostiene l’intervento attraverso un programma di finanziamento a favore dei comuni o degli ambiti plus (piani locali unitari dei servizi). La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri per l’erogazione dei contributi, con particolare riferimento a:

  • fasce ISEE;
  • criteri di ripartizione delle risorse tra i comuni, tenendo conto del numero dei minori residenti e delle effettive esigenze territoriali;
  • modalità di erogazione delle risorse. I contributi devono essere erogati in anticipo rispetto alla scadenza dell’iscrizione alle attività dei centri estivi. I comuni gestiscono i finanziamenti, verificano il corretto utilizzo da parte dei beneficiari e assicurano ampia pubblicità alle iniziative e alle modalità di accesso.

Monitoraggio e valutazione

La Regione effettua una verifica annuale sull’attuazione della legge, con attenzione a:

  • partecipazione dei minori;
  • entità dei contributi erogati;
  • qualità dei servizi offerti. Sulla base di tale verifica, viene predisposta una relazione da inviare al Consiglio regionale, con eventuali criticità e proposte di adeguamento o miglioramento.

Copertura finanziaria e orizzonte temporale

Per l’attuazione della legge sono autorizzate spese pari a:

  • 1.000.000 euro per il 2026;
  • 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. La copertura è assicurata mediante riduzione di specifiche autorizzazioni di spesa per il 2026 e 2027 e mediante utilizzo del Fondo speciale per il 2028. Dal 2029 gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse annualmente stanziate in bilancio per tali finalità.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, quindi dal 19 marzo 2026.

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