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Legge

L.R. Sardegna 8/2026

Disciplina regionale in materia di istituzione del Reddito di studio (REST)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 8/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Sardegna il Reddito di studio (REST), un sussidio mensile personale per chi frequenta percorsi di istruzione per conseguire un titolo superiore rispetto a quello di partenza. Definisce requisiti, doveri, sospensione e revoca, demanda alla Giunta le linee guida attuative entro 60 giorni e istituisce il fondo FREST. Efficacia dalla pubblicazione nel BURAS (19 marzo 2026).

Istituzione del Reddito di studio (REST) in Sardegna

Istituzione del Reddito di studio (REST) in Sardegna

La legge regionale disciplina una nuova misura di sostegno al reddito finalizzata a favorire il rientro nei percorsi di istruzione e il conseguimento di un titolo di studio ulteriore rispetto a quello posseduto inizialmente. L’intervento è rivolto esclusivamente al territorio della Regione autonoma della Sardegna.

Finalità della misura

La Regione riconosce sapere, cultura e istruzione come strumenti essenziali per l’uguaglianza sostanziale e per la piena realizzazione della persona. In questa prospettiva istituisce il Reddito di studio (REST), destinato a sostenere la frequenza di un percorso formativo volto ad accrescere il livello di scolarizzazione.

Caratteristiche del beneficio e requisiti di accesso

Il REST è un sussidio economico:

  • erogato mensilmente;
  • personale;
  • non alienabile.

Possono presentare domanda i soggetti che, cumulativamente:

  • possiedono i requisiti per l’accesso al Reddito di inclusione sociale (REIS);
  • sono residenti o domiciliati in Sardegna, oppure titolari di un permesso di soggiorno;
  • hanno l’età minima richiesta in relazione al percorso: 18 anni per il conseguimento del titolo della scuola primaria o secondaria di primo grado; 25 anni per il titolo di scuola secondaria di secondo grado; 30 anni per percorsi universitari, di formazione tecnica superiore e ITS;
  • non beneficiano di altri contributi pubblici in materia di diritto allo studio, salvo impegno a rinunciarvi in caso di ammissione al REST;
  • dispongono di un reddito inferiore alla soglia definita dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dall’articolo 4.

Percorsi formativi ammessi e durata del sussidio

L’erogazione del REST è subordinata alla frequenza con profitto di uno dei seguenti percorsi:

  • istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione;
  • istruzione secondaria di secondo grado degli adulti;
  • istruzione e formazione tecnica superiore e istituti tecnici superiori;
  • istruzione universitaria.

La durata del beneficio segue quella del percorso di istruzione ed è condizionata al rispetto dei doveri previsti per i beneficiari.

Doveri del beneficiario, sospensione e revoca

Il beneficiario deve frequentare il percorso e conseguire gli obiettivi intermedi e finali stabiliti nel patto formativo personalizzato.

Il REST è revocato con effetto immediato in caso di:

  • mancata frequenza del percorso;
  • mancato conseguimento dei livelli formativi previsti o del titolo di studio correlato;
  • salvo giustificati motivi valutati dall’ente erogatore.

Se la mancata frequenza dipende da cause non imputabili al beneficiario, il REST può essere sospeso al massimo due volte; dopo due sospensioni la misura è revocata.

Se il percorso cessa per responsabilità del soggetto erogatore, il REST è sospeso per il tempo necessario a individuare un percorso equipollente che consenta il raggiungimento dei medesimi obiettivi formativi.

Attuazione amministrativa e patto formativo

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di politiche sociali e di istruzione, deve adottare una deliberazione contenente le linee guida attuative del REST. Le linee guida disciplinano, tra l’altro, finanziamento, criteri di accesso, importo, sospensione e revoca, caratteristiche dei percorsi, contenuti del patto formativo e verifiche della frequenza e dei risultati.

La deliberazione è adottata previo parere delle Commissioni consiliari competenti, che devono esprimersi entro 20 giorni; decorso tale termine, il parere si intende favorevole.

La domanda di sussidio si presenta al comune di residenza o domicilio competente. Il patto formativo personalizzato è stipulato tra beneficiario e istituzione scolastica presso cui si svolge il percorso.

Fondo regionale reddito di studio (FREST)

Per finanziare la misura è istituito il Fondo regionale reddito di studio (FREST), alimentato da risorse regionali, nazionali ed europee coerenti con le finalità della legge. Non vi confluiscono le somme di cui alla specifica disposizione finanziaria sulla copertura degli oneri.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale adotta anche i provvedimenti attuativi per la gestione del fondo.

Rapporti con REIS e altre misure di sostegno al reddito

Il REST è cumulabile con il REIS e con altre forme di sostegno al reddito non collegate al diritto allo studio. Fa eccezione la quota finanziata con le risorse indicate nella norma finanziaria, che non è cumulabile con il REIS perché legata alla frequenza e al conseguimento del titolo di studio.

Le modalità di cumulo e di interazione con il REIS e con le altre misure sono demandate alla deliberazione della Giunta regionale sulle linee guida attuative.

Copertura finanziaria e riprogrammazione delle risorse

Gli oneri sono quantificati in 3 milioni di euro e sono coperti, a decorrere dal 2026, mediante le risorse annualmente stanziate nel bilancio regionale sulla missione 12, programma 04, titolo 1, destinate agli interventi della legge regionale n. 18 del 2016.

Se il monitoraggio evidenzia minori spese rispetto al fabbisogno stimato, le eventuali economie possono essere riprogrammate nel corso dell’esercizio, con deliberazione della Giunta su proposta dell’Assessore competente, nel rispetto della disciplina contabile richiamata.

Possono concorrere ulteriori risorse europee, statali e regionali coerenti con le finalità della legge.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS. Poiché è una disciplina di recente introduzione e operativa per interventi correnti, non è da considerarsi obsoleta.

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