L.R. Sardegna 10/2026
Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge sarda impone, per le istanze presentate alla PA per conto di privati o imprese e che richiedono prestazioni professionali, la lettera di incarico e la dichiarazione del professionista sull’avvenuto pagamento. Il procedimento resta sospeso in mancanza dell’attestazione, salvo casi di pagamento differito, contributi pubblici o accordi scritti specifici. Previsti linee guida regionali entro 90 giorni dall’entrata in vigore.
Tutela dei compensi professionali nelle istanze alla PA e contrasto all’evasione fiscale
Tutela dei compensi professionali nelle istanze alla pubblica amministrazione
La legge della Regione autonoma Sardegna disciplina, nell’ambito dei procedimenti amministrativi regionali e locali, la tutela delle prestazioni professionali rese per conto di privati e imprese in relazione a istanze presentate alla pubblica amministrazione. L’obiettivo dichiarato è duplice: garantire la corresponsione dei compensi ai professionisti e contribuire al contrasto dell’evasione fiscale.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica alla presentazione, per conto di privati cittadini o imprese, di istanze comunque denominate, anche autorizzative o concessorie, previste da leggi o regolamenti regionali, provinciali, comunali e delle città metropolitane, quando tali istanze comportino l’espletamento di una prestazione professionale. La normativa ha efficacia nel territorio della Regione autonoma della Sardegna.
Documentazione da allegare all’istanza
L’istanza deve essere corredata, oltre che dalla documentazione già richiesta dalla normativa vigente, anche da:
- lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente;
- copia fotostatica di un documento di identità, in conformità al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Questa prescrizione mira a rendere tracciabile il rapporto professionale già al momento della presentazione dell’istanza.
Attestazione del pagamento del compenso
Prima della conclusione del procedimento amministrativo, l’amministrazione acquisisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal professionista o dai professionisti incaricati, con la quale si certifica l’avvenuto pagamento delle spettanze da parte del committente.
La mancata presentazione di tale attestazione costituisce motivo ostativo al completamento dell’iter amministrativo fino alla sua integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici competenti all’adozione del provvedimento finale.
Pagamento differito e casi esclusi
La dichiarazione sull’avvenuto pagamento può essere resa anche successivamente alla conclusione del procedimento quando il compenso sia posticipato per effetto del previo ottenimento di detrazioni, incentivi o altri benefici previsti dalla legge.
Le disposizioni non si applicano nei seguenti casi:
- procedimenti assistiti da contributi pubblici che coprono le spese professionali;
- presenza di un accordo tra committente e professionista che preveda modalità di corresponsione differenti, compreso il pagamento differito, totale o parziale, successivo alla conclusione del procedimento, purché:
- tale modalità sia espressamente pattuita nella lettera di incarico o in apposito accordo scritto;
- sia oggetto di dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000.
Linee guida attuative e adeguamento delle amministrazioni
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’industria e di concerto con l’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, approva linee guida per assicurare l’uniforme applicazione della legge sul territorio regionale.
Le linee guida devono disciplinare in particolare:
- le modalità di presentazione e acquisizione della documentazione relativa all’incarico e alla dichiarazione di pagamento;
- i criteri applicativi e le modalità operative di integrazione della disciplina nei procedimenti amministrativi, con attenzione ai procedimenti edilizi e a quelli gestiti tramite sportello unico;
- le modalità dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, anche a campione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità.
Le amministrazioni competenti devono adeguare i propri procedimenti e la relativa modulistica alle linee guida.
Regime finanziario ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS, quindi dal 16 aprile 2026.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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