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Legge

L.R. Sardegna 11/2026

Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2025, n. 28 (Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 11/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Sardegna n. 28/2025 su mobilità interna al Sistema dell’amministrazione pubblica della Sardegna e sulla legittimazione alla contrattazione dell’ARAN Sardegna. Non prevede nuovi oneri per il bilancio regionale ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BURAS (16 aprile 2026).

Modifiche alla disciplina del comparto unico di contrattazione collettiva regionale e degli enti locali

Modifiche alla disciplina del comparto unico di contrattazione collettiva

La legge regionale Sardegna 9 aprile 2026, n. 11 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 9 ottobre 2025, n. 28, che disciplina l’attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali. Le modifiche riguardano in particolare i criteri di mobilità interna e i requisiti delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione.

Mobilità all’interno del Sistema dell’amministrazione pubblica della Sardegna

La disciplina sostitutiva introdotta nella legge del 2025 stabilisce che i criteri per la mobilità all’interno del Sistema dell’amministrazione pubblica della Sardegna sono deliberati dalla Giunta regionale, previo ascolto delle organizzazioni sindacali rappresentative. La determinazione dei criteri deve avvenire in conformità all’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dello statuto e delle relative norme di attuazione.

Requisiti per l’ammissione alla contrattazione da parte di ARAN Sardegna

La legge sostituisce anche la previsione relativa all’ARAN Sardegna, precisando che l’agenzia ammette alla contrattazione le organizzazioni sindacali che possiedono i requisiti previsti dall’articolo 43, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. La norma rinvia quindi ai criteri generali statali per la rappresentatività sindacale nel pubblico impiego.

Regime finanziario

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). Considerata la sua natura di modifica puntuale di una disciplina recente e tuttora operativa, l’atto non è da considerarsi obsoleto.

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