Salta al contenuto
Legge

L.R. Sardegna 9/2026

Disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d'appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale

Normativa regionaleL.R. Sardegna 9/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge sarda introduce regole per migliorare qualità del lavoro, salute e sicurezza, contrastare il dumping contrattuale e rafforzare la stabilità occupazionale negli appalti e nelle concessioni affidati da Regione, enti locali e organismi strumentali sul territorio regionale. Prevede criteri premiali, una soglia salariale minima di 9 euro lordi/ora e un Comitato regionale di monitoraggio. In vigore dalla pubblicazione sul BURAS del 16 aprile 2026.

Qualità e sicurezza del lavoro negli appalti pubblici regionali sardi

Qualità e sicurezza del lavoro negli appalti pubblici regionali

La legge della Regione autonoma della Sardegna disciplina gli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture eseguiti sul territorio regionale, con l’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro, la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contrastare il dumping contrattuale e favorire la stabilità occupazionale.

Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano ai contratti di appalto e di concessione aventi a oggetto servizi, forniture, opere o lavori, con particolare attenzione agli appalti ad alta intensità di manodopera. I destinatari sono la Regione, gli enti locali del territorio regionale e i rispettivi enti e organismi strumentali, incluse le aziende sanitarie locali e le società controllate, quando operano come amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori.

Programmazione e preparazione delle procedure

L’acquisto di servizi e forniture e l’esecuzione di lavori e opere devono essere oggetto di programmazione secondo il Codice dei contratti pubblici. È inoltre consentito, nei limiti in cui non alteri la concorrenza e non violi i principi di non discriminazione e trasparenza, ricorrere a consultazioni di mercato per preparare la procedura e informare gli operatori economici sugli appalti programmati e sui relativi requisiti.

Criteri premiali e qualità dell’offerta

Nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte, le stazioni appaltanti devono introdurre elementi premiali orientati al miglioramento della qualità, del benessere nei luoghi di lavoro, della salute e sicurezza. Negli appalti ad alta intensità di manodopera possono anche essere richieste relazioni descrittive sull’organizzazione dell’impresa, sul personale, sui mezzi e sulle attrezzature, sul contratto collettivo applicato e, in caso di subappalto o rete d’impresa, sugli schemi contrattuali che garantiscono parità di trattamento economico e normativo.

Criteri qualitativi premiali specifici

Per gli affidamenti fondati sull’offerta economicamente più vantaggiosa, la legge individua una serie di elementi che possono essere valorizzati:

  • organizzazione del lavoro improntata a benessere, salute, sicurezza e qualità, anche in relazione a ore effettive e personale impiegato;
  • percorsi di certificazione sull’organizzazione del lavoro e sulla gestione dei rischi;
  • formazione in materia di salute e sicurezza con gli organismi paritetici;
  • misure di sostenibilità energetica e ambientale;
  • misure per occupazione femminile, pari opportunità e assunzione di giovani fino a 36 anni;
  • rating di legalità;
  • applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale coerente con l’attività prevalente;
  • assorbimento del personale nei cambi appalto;
  • mantenimento di condizioni economiche, normative e orarie più favorevoli al lavoratore. La Giunta regionale può approvare linee guida e capitolati tipo per specifiche tipologie di appalto.

Soglia salariale minima

Le stazioni appaltanti devono verificare che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro lordi l’ora.

Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro

È istituito presso la struttura regionale competente in materia di lavoro il Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro, con funzioni di monitoraggio e promozione dei principi di qualità, tutela e sicurezza del lavoro nei contratti pubblici disciplinati dalla legge. Il Comitato dura in carica quattro anni, si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e può riunirsi più spesso per appalti di particolare rilevanza economica.

Composizione e funzioni del Comitato

Il Comitato è composto da rappresentanti politici, amministrativi, sindacali, datoriali e di enti territoriali, oltre che da soggetti delle camere di commercio, delle aziende sanitarie e degli ordini professionali interessati. Esso acquisisce dati e informazioni sulle procedure, monitora l’uso del subappalto, redige annualmente un rapporto di sintesi sugli appalti e sul costo della manodopera, elabora un report annuale sulla sicurezza aziendale e predispone atti di indirizzo per coordinare le procedure e mettere in rete le stazioni appaltanti.

Regime economico, atti attuativi ed entrata in vigore

La partecipazione al Comitato è gratuita e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. La Giunta regionale deve disciplinarne le modalità operative entro 60 giorni dall’entrata in vigore. La legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS, avvenuta il 16 aprile 2026.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.