Cassazione Penale, Ordinanza n. 16923/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di merito deducendo: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per la realizzazione, in concorso, del reato di tentata rapina; 2) erronea applicazione della legge penale perché la qualificazione giuridica sarebbe dovuta essere ricondotta, secondo la prospettazione difensiva, a una diversa ipotesi di tentata rapina rispetto a quella ritenuta; 3) erronea applicazione della legge penale con riferimento alla dosimetria della pena. La Corte di cassazione osserva che i primi due motivi mirano in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e una lettura alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità, mentre il terzo motivo è ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione sulla pena richiama in modo congruo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano, per la parte relativa alla ricostruzione del fatto e alla qualificazione giuridica, diretti a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa alla Cassazione; quanto al trattamento sanzionatorio, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata e conforme ai parametri legali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato in relazione alla fattispecie di tentata rapina contestata nel giudizio di merito.
art. 110 c.p.
Richiamato per il concorso di persone nel reato contestato.
art. 628 c.p.
Norma incriminatrice della rapina, richiamata per la tentata rapina oggetto di contestazione.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico, senza consentire una nuova valutazione delle acquisizioni processuali.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di commisurazione, con adeguata motivazione sugli elementi ritenuti rilevanti.
art. 133 c.p.
La determinazione del trattamento sanzionatorio deve essere ancorata ai parametri relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Disposto l'oscuramento dei dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una nuova ricostruzione dei fatti attraverso una diversa valutazione del materiale probatorio quando la sentenza di merito presenti una motivazione logica e priva di aporie.
- La censura di vizio motivazionale è inammissibile se si traduce nella richiesta di sostituire al ragionamento del giudice di merito una lettura alternativa degli elementi di fatto.
- La qualificazione giuridica della condotta e la responsabilità concorsuale non possono essere rimesse in discussione in cassazione quando il ricorso mira solo a contestare l'apprezzamento fattuale compiuto dai giudici di merito.
- La graduazione della pena è correttamente motivata quando il giudice richiama, anche sinteticamente ma in modo congruo, gli elementi decisivi valorizzati alla luce dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- La verifica di legittimità sulla motivazione non si estende alla corrispondenza tra motivazione e acquisizioni processuali, ma resta circoscritta alla coerenza logico-argomentativa del provvedimento impugnato.
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