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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16923/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di merito deducendo: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per la realizzazione, in concorso, del reato di tentata rapina; 2) erronea applicazione della legge penale perché la qualificazione giuridica sarebbe dovuta essere ricondotta, secondo la prospettazione difensiva, a una diversa ipotesi di tentata rapina rispetto a quella ritenuta; 3) erronea applicazione della legge penale con riferimento alla dosimetria della pena. La Corte di cassazione osserva che i primi due motivi mirano in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e una lettura alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità, mentre il terzo motivo è ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione sulla pena richiama in modo congruo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano, per la parte relativa alla ricostruzione del fatto e alla qualificazione giuridica, diretti a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa alla Cassazione; quanto al trattamento sanzionatorio, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata e conforme ai parametri legali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato in relazione alla fattispecie di tentata rapina contestata nel giudizio di merito.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato contestato.

  • art. 628 c.p.

    Norma incriminatrice della rapina, richiamata per la tentata rapina oggetto di contestazione.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico, senza consentire una nuova valutazione delle acquisizioni processuali.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di commisurazione, con adeguata motivazione sugli elementi ritenuti rilevanti.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione del trattamento sanzionatorio deve essere ancorata ai parametri relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196

    Disposto l'oscuramento dei dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una nuova ricostruzione dei fatti attraverso una diversa valutazione del materiale probatorio quando la sentenza di merito presenti una motivazione logica e priva di aporie.
  • La censura di vizio motivazionale è inammissibile se si traduce nella richiesta di sostituire al ragionamento del giudice di merito una lettura alternativa degli elementi di fatto.
  • La qualificazione giuridica della condotta e la responsabilità concorsuale non possono essere rimesse in discussione in cassazione quando il ricorso mira solo a contestare l'apprezzamento fattuale compiuto dai giudici di merito.
  • La graduazione della pena è correttamente motivata quando il giudice richiama, anche sinteticamente ma in modo congruo, gli elementi decisivi valorizzati alla luce dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • La verifica di legittimità sulla motivazione non si estende alla corrispondenza tra motivazione e acquisizioni processuali, ma resta circoscritta alla coerenza logico-argomentativa del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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