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Ordinanza

Ordinanza n. 13204/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della Graduatoria nazionale di merito relativa alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, pubblicata in data 8 gennaio 2026 e aggiornata con lo scorrimento del 21 gennaio 2026; - del Decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, nella parte in cui introduce un bonus di 100 punti per i candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 18 in almeno una delle materie oggetto d’esame e non abbiano rifiutato alcun voto; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso e per l’accertamento del diritto della ricorrente alla corretta rideterminazione del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria e, quindi, all’ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026;

Giustizia amministrativa202603226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria nazionale di merito per l'ammissione ai corsi di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, decreto ministeriale sul bonus di 100 punti e successiva graduatoria del 28 gennaio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria nazionale di merito relativa alla prova di ammissione ai corsi di Medicina e Chirurgia e il decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, nella parte relativa all'attribuzione di un bonus di 100 punti ai candidati che avessero conseguito almeno 18 punti in una materia e non avessero rifiutato voti. Ha chiesto la rideterminazione del punteggio e della posizione in graduatoria, nonché l'ammissione al corso. Ha dedotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, concernenti gli esiti della selezione svolta al termine del semestre-filtro e le regole di accesso e assegnazione delle sedi. In via pregiudiziale, il Collegio aveva dubitato della procedibilità del ricorso per la mancata impugnazione della graduatoria del 28 gennaio 2026, ritenuta dall'Amministrazione atto conclusivo della procedura. La ricorrente ha sostenuto che tale atto fosse soltanto un elenco riepilogativo degli studenti immatricolati, privo di autonoma lesività, e di non averne avuto conoscenza, poiché pubblicato esclusivamente nell'area riservata del portale Universitaly accessibile ai candidati già immatricolati. Dopo aver appreso dell'atto dalla memoria delle Amministrazioni dell'11 aprile 2026, ha comunque proposto motivi aggiunti. Ha inoltre formulato istanza cautelare di ammissione con riserva o in sovrannumero.

La decisione

Il TAR ha dichiarato superata la questione pregiudiziale e, conseguentemente, procedibile il ricorso. Ha rilevato che la prima applicazione del nuovo sistema del semestre-filtro, disciplinato da una pluralità di fonti e caratterizzato da una sequenza di graduatorie, rendeva oggettivamente complessa l'individuazione dell'atto lesivo e del termine di impugnazione. L'Amministrazione non ha provato né la comunicazione individuale né la piena conoscenza della graduatoria del 28 gennaio 2026 prima del deposito della memoria dell'11 aprile 2026; i motivi aggiunti sono stati quindi ritenuti tempestivi. Nel merito cautelare, l'istanza è stata rigettata per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora. La Sezione ha richiamato i propri precedenti cautelari, nei quali censure analoghe erano state ritenute non assistite da fumus, pur con riserva degli approfondimenti di merito e nonostante orientamenti non uniformi del Consiglio di Stato. Il Collegio ha escluso l'ammissione con riserva o in sovrannumero, ritenendola misura idonea a produrre effetti irreversibili sul consolidamento delle carriere e sull'assetto delle selezioni, da concedere soltanto in presenza di ragioni di fondatezza particolarmente pregnanti. Ha inoltre ritenuto che l'ammissione presso la sede di prima scelta in sovrannumero contrasterebbe con le regole di assegnazione delle sedi previste dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 71/2025. La ricorrente non aveva specificamente motivato il periculum. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, con indicazione nominativa dei controinteressati e ulteriori modalità stabilite in motivazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente per complessivi 500 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio; nel caso concreto ha fondato il rilievo sulla possibile improcedibilità derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria del 28 gennaio 2026.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025

    In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.

    La norma individua come criterio ordinario l'immatricolazione presso una delle sedi indicate dal candidato, secondo l'ordine di preferenza, prevedendo il ricorso ad altre sedi soltanto in caso di indisponibilità di quelle optate.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione alle istanze di accesso documentale a fini difensivi pendenti nell'ambito del contenzioso seriale.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della notificazione per pubblici proclami e dell'esigenza di assicurare l'effettività del contraddittorio.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato in materia di integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

  • D.Lgs. n. 71/2025

    Indicato tra le fonti del nuovo sistema di accesso mediante semestre-filtro.

  • L. n. 26/2025

    Indicata tra le fonti normative stratificate che disciplinano il nuovo sistema di accesso.

  • D.M. n. 418/2025

    Indicato tra le fonti regolamentari del sistema di accesso mediante semestre-filtro.

  • D.M. n. 1115/2025

    Impugnato nella parte relativa al bonus di 100 punti per determinati candidati.

Massime di principio

  • Quando una procedura selettiva nuova e articolata prevede una sequenza di graduatorie provvisorie, definitive e funzionali a successive riassegnazioni, l'erronea individuazione dell'atto conclusivo e del termine di impugnazione può essere considerata scusabile, soprattutto se l'Amministrazione non dimostra la conoscibilità effettiva dell'atto da parte dell'interessato e questi lo impugna tempestivamente dopo averne acquisito conoscenza.
  • L'onere di provare la comunicazione individuale del provvedimento lesivo al destinatario, o la sua piena conoscenza prima della scadenza del termine di impugnazione, grava sull'Amministrazione; in mancanza di tale prova non può essere dichiarata l'improcedibilità o l'inammissibilità per omessa impugnazione dell'atto.
  • In sede cautelare, l'ammissione con riserva o in sovrannumero a un corso universitario a numero programmato è misura da concedere soltanto quando il fumus boni iuris risulti particolarmente pregnante, poiché il consolidamento della carriera può produrre effetti irreversibili e alterare i meccanismi selettivi, mentre un successivo rigetto può incidere su scelte di vita ormai consolidate.
  • La concessione della tutela cautelare richiede la specifica allegazione e dimostrazione sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; la mancata specifica argomentazione del periculum è sufficiente a impedire l'accoglimento dell'istanza.
  • Quando la legge stabilisce che l'immatricolazione debba avvenire presso una delle sedi indicate dal candidato secondo l'ordine di preferenza, con assegnazione ad altra sede soltanto in caso di indisponibilità delle sedi prescelte, l'ammissione cautelare in sovrannumero presso la sede di prima scelta non può prescindere dal rispetto di tale criterio normativo.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, la notifica per pubblici proclami può essere autorizzata quando la notifica ordinaria sia oggettivamente sommamente difficile, ma la pubblicazione deve indicare nominativamente i destinatari e non può ridursi a una mera forma generica di pubblicità.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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