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Legge

L.R. Liguria 23/2014

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2009, N. 40 (TESTO UNICO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPORT)

Normativa regionaleL.R. Liguria 23/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica il testo unico regionale sullo sport (l.r. 40/2009) introducendo la distinzione tra impianti sportivi con o senza rilevanza economica, regolando in modo differenziato l’affidamento della gestione e ampliando gli strumenti di concertazione per eventi sportivi di particolare rilievo. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR del 13 agosto 2014.

Modifiche al testo unico regionale sullo sport: impianti sportivi, affidamenti e accordi di programma per eventi sportivi

Modifiche al testo unico regionale sullo sport

La legge regionale della Toscana 7 agosto 2014, n. 23 interviene sul testo unico della normativa in materia di sport (l.r. 40/2009), riorganizzando la disciplina degli impianti sportivi e introducendo uno specifico strumento di accordo per eventi sportivi di particolare rilievo ed eccezionalità. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale toscano.

Definizione di impianti sportivi e ambito di esclusione

Viene introdotta una distinzione espressa tra:

  • impianti senza rilevanza economica, cioè quelli che, per caratteristiche, dimensioni e ubicazione, sono improduttivi di utili di gestione;
  • impianti aventi rilevanza economica, cioè quelli idonei a produrre utili di gestione e a incidere sull’assetto concorrenziale del mercato del settore.

Sono esclusi dall’applicazione del Capo III gli impianti sportivi che fanno parte del patrimonio regionale e che siano affidati in gestione direttamente a enti pubblici.

Affidamento della gestione degli impianti sportivi

Gli enti territoriali proprietari degli impianti sportivi non gestiti direttamente devono individuare, nel rispetto della normativa nazionale sui contratti pubblici, quali impianti abbiano rilevanza economica e quali no. Da tale qualificazione dipende la differenziazione delle procedure di selezione per l’affidamento della gestione.

La disciplina conferma che gli enti territoriali affidano comunque la gestione degli impianti sportivi tenendo conto dei criteri già previsti dalla normativa regionale, ma tale affidamento deve avvenire in coerenza con la distinzione tra le due categorie di impianti e con le procedure richiamate dall’articolo 20, comma 1.

Attività concertativa e di programmazione

La rubrica del Titolo IV viene integrata per ricomprendere anche l’attività concertativa, oltre a quella già prevista. Ciò segnala il rafforzamento della dimensione di coordinamento tra soggetti pubblici e altri attori coinvolti nella promozione e organizzazione di iniziative sportive.

Accordi di programma per eventi sportivi

Viene introdotto l’articolo 30-bis, dedicato agli accordi di programma per eventi sportivi. Per interventi di particolare rilevanza ed eccezionalità connessi alle iniziative di cui all’articolo 22, comma 1, la Regione può stipulare specifici accordi di programma con i soggetti indicati dalla disciplina richiamata, anche prevedendo un contributo finanziario per l’organizzazione.

Tali accordi sono ammessi solo se vi partecipano anche:

  • almeno un’amministrazione comunale;
  • uno dei soggetti indicati dall’articolo 22, comma 2, lettera d).

Per questi accordi non si applicano le procedure del Programma regionale di promozione sportiva previste dall’articolo 7 per le manifestazioni di cui all’articolo 22, comma 1.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, pubblicata il 13 agosto 2014.

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