L.R. Liguria 21/2014
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2014, N. 1 (NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale interviene sulla l.r. 1/2014 con correzioni puntuali su funzioni, criteri tariffari, composizione della segreteria tecnica e coordinamento regionale. Abroga inoltre un comma dell’art. 8 e inserisce un nuovo art. 24-bis poi subito abrogato e dichiarato incostituzionale, quindi privo di utilità applicativa.
Modifiche alla disciplina regionale su ambiti ottimali per servizio idrico integrato e rifiuti
Modifiche alla disciplina sugli ambiti ottimali per servizio idrico integrato e rifiuti
La legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 interviene sulla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, che disciplina l’individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti nella Regione Lazio. Il provvedimento apporta modifiche puntuali a diverse disposizioni della legge base, senza riscriverne l’impianto complessivo.
Interventi sull’articolazione delle funzioni e sul coordinamento regionale
La legge sopprime il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 1/2014. Inoltre, integra l’articolo 11 precisando che l’esercizio delle relative funzioni deve avvenire nel rispetto delle competenze dell’Agenzia richiamata dall’articolo 10, comma 14, del decreto-legge n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011.
Criteri tariffari e gestione dei rifiuti
In materia di gestione integrata dei rifiuti, la norma aggiorna l’articolo 15 della l.r. 1/2014. I criteri per la determinazione delle tariffe devono essere definiti sulla base del regolamento previsto dall’articolo 238, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni. Viene inoltre precisato che, per l’affidamento/individuazione degli enti pubblici coinvolti nella gestione dei rifiuti, deve essere rispettata la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza.
Struttura organizzativa di supporto
La legge sostituisce il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 1/2014, stabilendo che la Struttura regionale coordina una Segreteria composta da professionalità tecniche, economiche e finanziarie idonee. La dotazione organica della Segreteria è assicurata da personale messo a disposizione da comuni, province e Regione.
Disposizione successivamente abrogata e dichiarata incostituzionale
La legge introduceva anche l’articolo 24-bis nella l.r. 1/2014, ma tale disposizione è stata poi abrogata dall’articolo 1 della l.r. 19 novembre 2014, n. 35. In seguito, la Corte costituzionale, con sentenza n. 149/2015, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale. Si tratta quindi di una disposizione priva di utilità applicativa attuale.
Attualità della legge
La legge resta rilevante solo come atto modificativo della l.r. 1/2014 per le parti non successivamente superate. Tuttavia, il contenuto relativo all’articolo 24-bis è ormai privo di efficacia pratica per effetto dell’abrogazione e della pronuncia di incostituzionalità.
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