L.R. Liguria 18/2014
DISPOSIZIONI URGENTI DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 (RIFORMA DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Liguria, la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale fino alla conclusione delle procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2017, imponendo agli operatori la continuità del servizio alle condizioni contrattuali vigenti. Stabilisce inoltre che il riparto delle risorse resti regolato dalla l.r. 33/2013 fino all’operatività del nuovo modello del Fondo regionale trasporti.
Proroga della continuità del trasporto pubblico locale e del regime di riparto delle risorse
Disposizioni urgenti per la continuità del trasporto pubblico locale
La legge regionale della Liguria interviene come misura di prima applicazione della riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale, con l’obiettivo di garantire la continuità del servizio e l’assetto provvisorio di finanziamento fino all’operatività del nuovo sistema di affidamento e riparto delle risorse.
Continuità del servizio fino alla conclusione delle procedure di affidamento
I soggetti che già esercitano il servizio di trasporto pubblico locale devono proseguirne integralmente e regolarmente l’esercizio fino alla conclusione delle procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2017. La prosecuzione deve avvenire senza interruzioni e nel rispetto:
- degli obblighi di servizio pubblico locale;
- degli standard minimi del servizio;
- delle condizioni previste nei contratti in scadenza;
- di eventuali successivi atti che regolino il rapporto contrattuale.
Regime di riparto delle risorse
Per i servizi interessati dalla disciplina transitoria, le modalità di riparto delle risorse continuano a essere regolate dall’articolo 29 della legge regionale 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni. Questo regime resta in vigore fino a quando diventa operativo il nuovo modello di distribuzione del Fondo regionale trasporti previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria n. 7 del 27 giugno 2017.
Ambito temporale e disciplina transitoria
La norma ha natura transitoria e opera in funzione del completamento delle procedure di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale avviate entro il 31 dicembre 2017, nonché fino all’entrata in operatività del nuovo modello di distribuzione del Fondo regionale trasporti. Una volta raggiunti tali passaggi, la disciplina speciale di continuità e il richiamo al regime provvisorio di riparto cessano di avere la medesima funzione.
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