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Legge

L.R. Liguria 22/2014

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007, N. 37 (DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA, DEL PESCATURISMO E ITTITURISMO)

Normativa regionaleL.R. Liguria 22/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna la disciplina ligure del pescaturismo e dell’ittiturismo, adeguandola al d.lgs. 4/2012, ridefinendo l’ittiturismo e i fabbricati utilizzabili, sopprimendo alcuni limiti e precisando i criteri della legge attuativa. Attribuisce inoltre alla Regione le funzioni su concessione, controlli e revoca dei contributi per le attività previste.

Modifiche alla disciplina di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo

Modifiche alla disciplina di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo

La legge regionale della Liguria 7 agosto 2014, n. 22 interviene sulla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37, aggiornando in particolare la normativa su pescaturismo e ittiturismo. Il provvedimento coordina i richiami alla disciplina statale sopravvenuta e ridefinisce alcuni aspetti operativi e amministrativi della materia.

Pescaturismo: definizione e riferimenti normativi

La nozione di pescaturismo viene riformulata come attività svolta dagli imprenditori ittici consistente nell’imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a fini turistico-ricreativi. Viene inoltre eliminato il riferimento alla precedente formulazione che qualificava l’attività come connessa alla pesca principale e aggiornato il rinvio normativo alla disciplina statale vigente, sostituendo il riferimento al d.lgs. 154/2004 con quello al d.lgs. 4/2012.

Ittiturismo: requisiti strutturali e modalità di esercizio

Per l’esercizio dell’ittiturismo è previsto che l’attività si svolga mediante l’utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse nella disponibilità dell’imprenditore ittico, oppure mediante l’uso della propria abitazione. Restano quindi disciplinate le modalità materiali con cui l’attività può essere svolta, con una formulazione più ampia e aderente alla disponibilità dell’operatore.

Interventi sulla disciplina attuativa e sui limiti dell’attività

La legge elimina alcuni passaggi della disciplina attuativa previsti dall’articolo 12 della l.r. 37/2007 e sostituisce la previsione relativa ai limiti massimi di ospitalità e ristorazione. Tali limiti devono essere stabiliti nel rispetto delle norme sulla libera concorrenza con le imprese che, a diverso titolo, possono svolgere attività analoghe. Viene così rafforzato il criterio concorrenziale nella definizione della capacità ricettiva e di somministrazione.

Contributi: competenze amministrative della Regione

Le funzioni amministrative relative alla concessione, ai controlli e alla revoca dei contributi previsti dalla disciplina di settore sono attribuite alla Regione. La competenza regionale è richiamata in coerenza con la normativa di riordino delle funzioni già svolte dalle comunità montane soppresse.

Portata e attualità della norma

Si tratta di una legge di modifica puntuale della disciplina regionale vigente, senza un termine finale di efficacia indicato nel testo. Non contiene disposizioni transitorie o finanziarie autonome, ma aggiorna la normativa applicabile in materia di attività agrituristiche, pescaturismo e ittiturismo nel territorio della Liguria.

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