L.R. Liguria 22/2014
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007, N. 37 (DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA, DEL PESCATURISMO E ITTITURISMO)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale aggiorna la disciplina ligure del pescaturismo e dell’ittiturismo, adeguandola al d.lgs. 4/2012, ridefinendo l’ittiturismo e i fabbricati utilizzabili, sopprimendo alcuni limiti e precisando i criteri della legge attuativa. Attribuisce inoltre alla Regione le funzioni su concessione, controlli e revoca dei contributi per le attività previste.
Modifiche alla disciplina di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo
Modifiche alla disciplina di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo
La legge regionale della Liguria 7 agosto 2014, n. 22 interviene sulla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37, aggiornando in particolare la normativa su pescaturismo e ittiturismo. Il provvedimento coordina i richiami alla disciplina statale sopravvenuta e ridefinisce alcuni aspetti operativi e amministrativi della materia.
Pescaturismo: definizione e riferimenti normativi
La nozione di pescaturismo viene riformulata come attività svolta dagli imprenditori ittici consistente nell’imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a fini turistico-ricreativi. Viene inoltre eliminato il riferimento alla precedente formulazione che qualificava l’attività come connessa alla pesca principale e aggiornato il rinvio normativo alla disciplina statale vigente, sostituendo il riferimento al d.lgs. 154/2004 con quello al d.lgs. 4/2012.
Ittiturismo: requisiti strutturali e modalità di esercizio
Per l’esercizio dell’ittiturismo è previsto che l’attività si svolga mediante l’utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse nella disponibilità dell’imprenditore ittico, oppure mediante l’uso della propria abitazione. Restano quindi disciplinate le modalità materiali con cui l’attività può essere svolta, con una formulazione più ampia e aderente alla disponibilità dell’operatore.
Interventi sulla disciplina attuativa e sui limiti dell’attività
La legge elimina alcuni passaggi della disciplina attuativa previsti dall’articolo 12 della l.r. 37/2007 e sostituisce la previsione relativa ai limiti massimi di ospitalità e ristorazione. Tali limiti devono essere stabiliti nel rispetto delle norme sulla libera concorrenza con le imprese che, a diverso titolo, possono svolgere attività analoghe. Viene così rafforzato il criterio concorrenziale nella definizione della capacità ricettiva e di somministrazione.
Contributi: competenze amministrative della Regione
Le funzioni amministrative relative alla concessione, ai controlli e alla revoca dei contributi previsti dalla disciplina di settore sono attribuite alla Regione. La competenza regionale è richiamata in coerenza con la normativa di riordino delle funzioni già svolte dalle comunità montane soppresse.
Portata e attualità della norma
Si tratta di una legge di modifica puntuale della disciplina regionale vigente, senza un termine finale di efficacia indicato nel testo. Non contiene disposizioni transitorie o finanziarie autonome, ma aggiorna la normativa applicabile in materia di attività agrituristiche, pescaturismo e ittiturismo nel territorio della Liguria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 7 ago 2014L.R. Liguria 23/2014
- Legge · 5 ago 2014L.R. Liguria 18/2014
- Legge · 5 ago 2014L.R. Liguria 19/2014
- Legge · 5 ago 2014L.R. Liguria 20/2014
- Legge · 5 ago 2014L.R. Liguria 21/2014
- Legge · 11 lug 2014L.R. Liguria 17/2014
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →