L.R. Liguria 20/2014
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA REGIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina e razionalizza le partecipazioni societarie della Regione Liguria, definendo le società da mantenere, quelle da dismettere o liquidare, regole su organi, personale, affidamenti e società in perdita. Prevede anche la trasformazione di Datasiel e disposizioni transitorie e abrogative, con alcuni termini applicabili dal 2015 e dal 2017.
Riordino delle partecipazioni societarie della Regione Liguria
Riordino delle partecipazioni societarie della Regione Liguria
La legge disciplina il riordino e la razionalizzazione delle partecipazioni della Regione Liguria in società e altri soggetti di diritto privato. L’obiettivo è mantenere solo le partecipazioni coerenti con le funzioni istituzionali regionali e con i principi di finanza pubblica, concorrenza e semplificazione organizzativa.
Ambito e criteri generali di intervento
La Regione può mantenere o assumere il controllo di società in house che svolgano servizi di interesse generale, funzioni di centrale di committenza o servizi finanziari per la Regione, nonché partecipazioni, anche di minoranza, quando necessarie per interessi di rilievo regionale connessi alle finalità istituzionali. Per le società controllate che non rientrano in tali ipotesi è prevista la dismissione della partecipazione o la liquidazione; eventuali rami di attività coerenti con le finalità regionali devono essere trasferiti alle società più analoghe. La Giunta regionale aggiorna annualmente l’elenco delle partecipazioni da dismettere.
Definizioni rilevanti
Ai fini della disciplina, sono definiti in modo specifico:
- i servizi di interesse generale, anche a rilevanza economica, come servizi di mercato o non di mercato destinati a soddisfare bisogni diffusi di cittadini, enti locali o imprese, secondo continuità e parità di accesso;
- le centrali di committenza, come società-amministrazioni aggiudicatrici che svolgono le attività previste dal codice dei contratti pubblici;
- i servizi finanziari per la Regione, comprendenti partecipazioni, gestione fondi, finanziamenti e agevolazioni, emissione di strumenti finanziari, garanzie e altre operazioni finanziarie finalizzate a interessi regionali.
Partecipazioni confermate dalla Regione
La Regione conferma il controllo diretto o indiretto su un elenco di società strategiche, tra cui FI.L.S.E. S.p.A., Datasiel S.p.A., Liguria International, I.R.E. S.p.A., Ligurcapital S.p.A., I.P.S. S.c.p.A. e Liguria Ricerche S.p.A. La disciplina si fonda sull’idea di concentrare le partecipazioni su soggetti funzionali alle politiche regionali.
Organi societari e organizzazione
Per le società in house e per quelle totalmente partecipate pubblicamente, se è previsto un consiglio di amministrazione, composizione e compensi sono regolati dalla normativa statale vigente. La Giunta regionale può impartire indirizzi per modificare gli statuti delle società in house al fine di prevedere un amministratore unico.
Reclutamento e gestione del personale
Le società in house e quelle controllate dalla Regione devono adottare criteri e modalità di reclutamento e conferimento incarichi basati su capacità professionale e sui principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. La Regione può emanare indirizzi per favorire, prima di nuove assunzioni, l’acquisizione di personale tramite mobilità tra società partecipate, specie in caso di riorganizzazione, razionalizzazione della spesa o piani di risanamento.
Limitazioni sul personale e controlli
Le società partecipate devono attenersi ai principi di riduzione dei costi del personale, con contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni secondo la normativa nazionale. La Giunta definisce criteri e modalità di attuazione dei vincoli e le società devono recepirli, anche in contrattazione di secondo livello. La Regione verifica il rispetto dei vincoli; in caso di violazione si applicano le conseguenze previste dalla normativa statale richiamata.
Affidamenti diretti tra società partecipate
Le società regionali che possiedano il requisito di organismi di diritto pubblico possono affidarsi direttamente incarichi fra loro, previa comunicazione alla Regione.
Regole per le società in perdita
La Regione non può effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o garanzie a favore di società partecipate non quotate che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi o abbiano usato riserve disponibili per ripianare perdite, salvo i casi di programmi di investimento sostenuti da piani di risanamento approvati dalla Regione.
Penalità e revoca degli amministratori
Dal 2015, per le società in house e per quelle controllate dalla Regione con affidamenti diretti pubblici superiori all’80% del valore della produzione, il cui risultato economico sia stato negativo nei tre esercizi precedenti, il compenso degli amministratori è ridotto del 30%. Il risultato negativo per due anni consecutivi costituisce giusta causa di revoca degli amministratori, salvo che il risultato sia coerente con un piano di risanamento approvato dall’ente controllante.
Liquidazione delle società in perdita
Dal 2017, le società in house e quelle controllate dalla Regione che abbiano registrato risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti devono essere poste in liquidazione entro sei mesi dall’approvazione del bilancio o rendiconto dell’ultimo esercizio. Se la liquidazione non viene avviata nel termine, gli atti di gestione successivi sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale. Per le società partecipate di cui la Regione non abbia la maggioranza azionaria, la Regione promuove la liquidazione oppure la cessione delle quote.
Trasformazione di Datasiel e operazioni collegate
La legge dispone la trasformazione di Datasiel S.p.A. in Consorzio o Società consortile. Alla nuova forma partecipano gli enti del Sistema Informativo Regionale Integrato e possono aderire altri enti pubblici previsti dalla normativa di settore. L’operazione coinvolge anche la confluenza di Tetig S.r.l., con applicazione delle garanzie di legge per il trasferimento di azienda e la prosecuzione dei rapporti di lavoro. Dalla data di efficacia della trasformazione, il nuovo soggetto esercita le funzioni già attribuite a Datasiel S.p.A.
Estensione della trasformazione ad altre società
La Giunta regionale può prevedere, sulla base di un apposito piano industriale, la confluenza nel nuovo Consorzio o nella Società consortile di altre società in house. Può inoltre disporre, con gli indirizzi necessari per le società a controllo indiretto, la trasformazione in Consorzio o Società consortile anche di altre società regionali, al fine di semplificare, razionalizzare e contenere costi e spese generali.
Relazione previsionale annuale
Dal 2022, le società a partecipazione regionale devono presentare ogni anno, entro il 31 gennaio, alla Giunta regionale una relazione previsionale sui programmi di attività e sull’andamento delle variabili economiche, coerente con gli indirizzi dei documenti di programmazione contabile regionali.
Disposizioni transitorie e finali
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale e l’Azienda sanitaria locale n. 4 - Chiavarese devono adottare i provvedimenti attuativi necessari alla trasformazione di Datasiel e alla confluenza di Tetig. Le denominazioni Datasiel S.p.A. e Tetig S.r.l. negli atti si intendono riferite al nuovo Consorzio o alla Società consortile. Per quanto non disciplinato dalla legge si applica la normativa nazionale sulle società partecipate pubbliche, ferme restando le esclusioni previste dalla legge di stabilità 2014.
Abrogazioni
È abrogato l’articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48. Inoltre, la legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 è abrogata dal 1° gennaio 2015.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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