L.R. Liguria 17/2014
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 17/2014 regola raccolta, limiti quantitativi, periodi, divieti, consorzi e commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Prevede sanzioni amministrative e confisca per le violazioni. Restano fermi i riferimenti alla normativa statale e la disciplina locale; alcune disposizioni su autorizzazioni e adempimenti degli enti gestori sono state aggiornate nel 2022.
Disciplina della raccolta, tutela, controllo micologico e commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Liguria
Disciplina regionale della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei
La legge disciplina, nel territorio della Regione Liguria, la raccolta, la gestione, il controllo micologico e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei. L’obiettivo è tutelare il patrimonio naturale, favorire il mantenimento e lo sviluppo delle economie dei territori montani e coordinare la normativa regionale con la disciplina statale di riferimento.
Ambito di raccolta e definizioni
La raccolta dei funghi è libera, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, nei boschi naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura, secondo gli usi. Sono considerati “comuni montani” i comuni già appartenenti alle soppresse comunità montane.
La legge individua anche gli “enti preposti alla gestione della raccolta” o “enti gestori”, comprendendo gli enti pubblici autorizzati, i consorzi che abbiano regolamentato la raccolta nel proprio territorio e le associazioni previste dalla stessa disciplina.
Regole per l’accesso alla raccolta e riserve dei proprietari
Gli enti parco e i comuni montani, previa autorizzazione regionale, possono subordinare l’esercizio della raccolta nel proprio territorio al pagamento di un corrispettivo monetario, purché sia adottato uno specifico regolamento e almeno il 50% delle somme sia destinato a interventi di salvaguardia e miglioramento boschivo. La stessa facoltà è prevista, per la durata della concessione, per i gestori pubblici e privati di foreste di proprietà pubblica.
Il proprietario, singolo o associato anche tramite consorzi, può riservare la raccolta a fini economici mediante apposizione di cartelli e tabelle lungo il confine dei terreni. I cartelli devono essere ben visibili e recare la dicitura “Proprietà privata” oppure il nome del consorzio o dell’ente con l’indicazione, ben leggibile da terra, “Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del bosco riservata”. Restano salvi gli usi civici minori.
Limiti quantitativi di raccolta
In tutto il territorio regionale la raccolta è consentita solo per specie commestibili e nei limiti giornalieri seguenti:
- porcini: fino a 3 kg per persona;
- ovoli: fino a 1 kg per persona;
- altre specie: fino a 3 kg per persona, con esclusione dei chiodini, la cui raccolta non è soggetta a limiti.
Ferme le quantità per singola specie, il limite complessivo giornaliero per persona non può superare 3 kg, salvo deroghe. I proprietari dei fondi, i soggetti che ne hanno il godimento, i loro familiari e i dipendenti regolarmente assunti possono raccogliere sul fondo senza limiti temporali e quantitativi.
Deroghe e specie particolari
Gli enti preposti alla gestione della raccolta possono stabilire deroghe ai limiti quantitativi a favore degli imprenditori agricoli titolari di aziende operanti nel territorio di competenza, ma solo per integrare il reddito normalmente percepito. La Regione può inoltre individuare, con deliberazione della Giunta, specie per le quali sia ammessa una deroga ai limiti di raccolta.
Apertura e chiusura della stagione di raccolta
I sindaci dei comuni liguri possono fissare, con provvedimento da pubblicare all’albo comunale e da rendere noto anche con pubblici proclami lungo strade e perimetri dei fondi, le date di inizio e di chiusura della raccolta dalla stagione primaverile a quella autunnale. Il provvedimento è adottato sentita l’autorità competente e i consorzi eventualmente costituiti. Se il sindaco non provvede, la raccolta si intende comunque consentita.
Limitazioni speciali, divieti e autorizzazioni scientifiche/didattiche
I comuni, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, possono:
- limitare o vietare la raccolta in aree dove si prevedano profonde modificazioni dell’ecosistema forestale;
- disporre limitazioni temporali per periodi definiti e consecutivi;
- vietare per periodi limitati la raccolta di una o più specie in pericolo di estinzione.
Prima di adottare tali limitazioni devono sentire i consorzi, ove costituiti. Per documentati scopi scientifici o didattici la Regione Liguria, tramite l’Ispettorato agrario regionale, può rilasciare speciali autorizzazioni alla raccolta di qualsiasi specie di fungo.
Associazioni dei raccoglitori
I raccoglitori possono costituirsi in associazioni o gruppi micologici per contribuire alla salvaguardia e al miglioramento degli ecosistemi locali. Tali associazioni possono svolgere attività didattiche, di studio, promozione, tutela e valorizzazione turistica e commerciale del fungo, anche in collaborazione con consorzi ed enti pubblici e con eventuale patrocinio regionale.
Modalità di raccolta e divieti operativi
La raccolta deve avvenire prelevando esemplari interi e completi delle parti necessarie alla determinazione della specie. È ammesso l’uso del bastone durante la ricerca, purché non sia impiegato per danneggiare o svellere i funghi. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei alla diffusione delle spore.
Sono vietati, tra l’altro:
- l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che danneggino suolo, micelio o radici;
- l’uso di sacchetti di plastica o contenitori stagni;
- la raccolta o il danneggiamento di funghi non commestibili o velenosi;
- la raccolta dell’Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso;
- la raccolta o il trasporto senza tesserino di autorizzazione, quando richiesto dall’ente gestore.
La ricerca è vietata dal tramonto alla levata del sole. La raccolta è inoltre vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione, nelle riserve naturali integrali, in specifiche aree di parchi nazionali, riserve e parchi regionali, in aree interdette dalla Giunta per motivi selvicolturali e in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico individuate dalla Giunta su proposta degli enti locali. È vietata anche nelle aree recuperate da discarica, nelle zone industriali e nelle aree urbane a verde pubblico.
Consorzi per ricerca, raccolta e vendita
Comuni montani, proprietari di boschi o terreni incolti, imprenditori agricoli e forestali, proprietari coltivatori diretti, mezzadri e affittuari possono promuovere, previa autorizzazione regionale, consorzi volontari per ricerca, raccolta, vendita dei funghi e produzione agricola connessa.
Nei territori consorziati la ricerca e raccolta sono riservate ai soci o a persone da essi autorizzate tramite tesserini a pagamento. I consorzi possono imporre che i soggetti autorizzati non raccolgano funghi per due giorni alla settimana, al fine di preservare l’ecosistema boschivo.
I proventi dei tesserini, dedotti oneri generali, sorveglianza e custodia, devono essere impiegati per almeno il 50% in interventi boschivi e territoriali. La delimitazione dei confini del consorzio avviene mediante cartelli ben visibili recanti il nome del consorzio e l’indicazione di proprietà privata con la dicitura di riserva della raccolta.
I comuni montani che hanno subordinato la raccolta al pagamento di un corrispettivo possono stipulare accordi con i consorzi per unificare il rilascio dei tesserini, armonizzare i corrispettivi e coordinare i giorni di sospensione della raccolta.
Agevolazioni per i proprietari aderenti al consorzio
Ai proprietari di terreni con superficie superiore a mezzo ettaro, anche non contigui, e ai loro congiunti aderenti al consorzio è garantito l’accesso gratuito su tutto il territorio del consorzio. Il consorzio deve consegnare tre tesserini gratuiti ai soggetti aventi diritto. Gli statuti consortili possono estendere l’agevolazione anche agli affini di primo grado.
Adempimenti degli enti gestori
Gli enti preposti alla gestione della raccolta devono essere autorizzati dalla Regione e, entro tre mesi dall’omologazione dell’atto costitutivo o dall’entrata in vigore della legge, devono trasmettere alla Regione copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
Entro il mese di settembre di ogni anno devono inviare una relazione sui proventi dell’anno precedente, limitatamente a quelli derivanti dal rilascio dei tesserini, e sugli oneri di gestione.
Le risorse vincolate derivanti dai tesserini devono essere destinate a interventi di trattamento e governo del bosco per migliorare la produzione fungina, al ripristino e miglioramento di strade e opere funzionali al governo del bosco e alla prevenzione incendi, alla promozione di marchi di qualità e origine dei prodotti del sottobosco, all’informazione su conservazione e tutela ambientale, all’organizzazione di eventi e manifestazioni legate alla produzione fungina e a misure di prevenzione degli incendi boschivi.
Per alcuni interventi è richiesto un progetto, che può essere pluriennale e includere ricerca e sperimentazione. Il progetto va trasmesso all’Assessorato regionale all’Agricoltura entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario; la Regione può formulare osservazioni entro trenta giorni, decorso inutilmente il termine il progetto può essere eseguito.
Controllo micologico e professionalità richieste
In ogni Azienda sanitaria locale è istituito un Ispettorato micologico, organizzato utilizzando strutture e personale già esistenti, con possibilità di avvalersi di esperti iscritti nel registro nazionale dei micologi. Gli operatori del Servizio sanitario nazionale conservano comunque le proprie funzioni di vigilanza e controllo.
L’Ispettorato micologico svolge funzioni di certificazione dei funghi freschi destinati alla vendita, pareri di idoneità per l’abilitazione alla vendita, consulenza alle strutture di emergenza in caso di sospette intossicazioni, interventi epidemiologici e ispettivi nei casi di intossicazione da funghi del circuito commerciale, formazione degli operatori del settore alimentare, consulenza ai privati e rilascio di certificati di commestibilità per funghi raccolti per uso proprio, attività educative e controlli a campione su funghi importati.
L’attività di riconoscimento e controllo dei funghi è svolta da soggetti in possesso dell’attestato di micologo e iscritti nel registro dei micologi. La Regione programma i corsi di formazione per il conseguimento dell’attestato secondo il regolamento ministeriale richiamato; gli enti che intendono organizzare i corsi devono ottenere l’approvazione regionale.
Commercializzazione dei funghi freschi e preparazione di alimenti
Per essere commercializzati, i funghi freschi devono essere suddivisi per specie, disposti in un solo strato, contenuti in cassette o imballaggi che garantiscano aerazione, freschi, interi e ben conservati. È consentita la vendita solo delle specie incluse negli elenchi richiamati dalla normativa statale e dalla delibera regionale indicata.
La vendita di funghi freschi e dei funghi secchi sfusi del gruppo edulis richiede, per nuova attività, la presentazione di una SCIA al Comune competente. La vendita al dettaglio di funghi freschi è consentita previa certificazione di avvenuto controllo dell’Ispettorato micologico o, in alternativa, previa certificazione di riconoscimento e commestibilità da parte di micologi abilitati e iscritti nel registro nazionale.
Il titolare dell’attività o un suo delegato deve possedere l’attestato di idoneità al riconoscimento o l’attestato di micologo. È inoltre consentita la vendita di funghi freschi in confezioni singole non manomissibili, certificati singolarmente da un micologo con indicazione in ეტichetta; in tal caso non sono richiesti alcuni ulteriori adempimenti e non è ammesso il frazionamento delle confezioni.
La vendita da parte dei privati è subordinata alla SCIA presso il Comune di residenza. Il commercio può svolgersi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, ma in quest’ultimo caso non in forma itinerante.
L’attività di lavorazione e confezionamento di funghi freschi, secchi o conservati è consentita previa certificazione di micologi abilitati e iscritti nel registro nazionale. Le imprese devono assicurare che tali micologi siano regolarmente iscritti e abbiano svolto l’aggiornamento formativo in igiene alimentare.
Per la somministrazione di alimenti a base di funghi, gli esercizi possono usare esclusivamente le specie previste dalla normativa statale richiamata e dall’elenco regionale integrativo.
Vigilanza, controlli e sanzioni
La vigilanza sul capo relativo alla raccolta è affidata a polizia forestale, organi di vigilanza venatoria e ittica, polizia locale, agenti di polizia giudiziaria, custodi forestali, guardie ecologiche volontarie, guardie venatorie volontarie e agenti giurati volontari con funzioni di tutela ambientale e della pesca. La vigilanza sul capo relativo al controllo micologico e alla commercializzazione spetta alle Aziende sanitarie locali e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria addetti al controllo ufficiale in materia alimentare.
Le associazioni venatorie, pescasportive e di protezione ambientale possono organizzare le proprie guardie particolari giurate. Le guardie particolari giurate dei consorzi devono possedere i requisiti di legge; per le nuove abilitazioni sono richiesti corsi di qualificazione regionali e il superamento di un esame, con possibilità di corsi anche a cura dei consorzi previa autorizzazione e vigilanza della Regione. Le guardie non possono raccogliere funghi durante il servizio né vendere tesserini o autorizzazioni e prestano servizio disarmate.
Le violazioni della disciplina sulla raccolta comportano sanzioni amministrative differenziate per tipo di illecito, tra cui:
- importi per superamento dei limiti quantitativi;
- sanzioni per inosservanza delle aperture/chiusure stagionali;
- sanzioni per violazione di limitazioni speciali e dei divieti di raccolta;
- sanzioni per raccolta notturna, in aree vietate, senza tesserino o nei giorni di sospensione;
- revoca dell’autorizzazione regionale in caso di mancato rispetto degli adempimenti annuali degli enti gestori.
Per le violazioni della disciplina sulla raccolta è prevista anche la confisca dei funghi, salvo prova della legittima provenienza. Il prodotto confiscato è attribuito all’ente gestore, che ne decide la destinazione.
Le violazioni delle norme su commercio, lavorazione e somministrazione dei funghi comportano una sanzione amministrativa da 300 a 1.000 euro. Per l’irrogazione delle sanzioni operano i comuni per il capo sulla raccolta e le Aziende sanitarie locali per il capo su controllo micologico e commercializzazione, secondo le rispettive leggi regionali di procedimento sanzionatorio.
Norme transitorie, finali e abrogazioni
L’autorizzazione regionale prevista per enti gestori e consorzi si intende già concessa per gli enti esistenti alla data di entrata in vigore della legge. Per quanto non previsto, si applicano la legge statale n. 352/1993 e il d.p.r. n. 376/1995, con le rispettive modifiche.
Sono abrogate le precedenti leggi regionali liguri in materia di commercializzazione e raccolta dei funghi epigei spontanei, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la nuova disciplina.
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