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Ordinanza

Ordinanza n. 281/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - dell’ordinanza dirigenziale -OMISSIS- del 2025, notificata in data 26 novembre 2025, con la quale si ordina all’odierna ricorrente di lasciare libero e vuoto da persone e cose, entro 15 (quindici) giorni dalla data della notifica del medesimo provvedimento l’immobile di proprietà comunale, come indentificato al catasto, sito in -OMISSIS- -OMISSIS- in -OMISSIS- -OMISSIS- e la si avverte che decorso il termine intimato si procederà in via amministrativa e senza ulteriore comunicazione allo sgombero coatto del locale in questione ed alla segnalazione dei medesimi fatti all’Autorità giurisdizionale; - nei limiti dell’interesse, del verbale di sopralluogo della Polizia locale del Comune di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- P.L. del 2 ottobre 2025, richiesto con istanza di accesso agli atti del 18 dicembre 2025 ed allo stato non conosciuto; - ove occorrer possa, della nota -OMISSIS- del 29 settembre 2025 a firma del Responsabile dell’Area IV richiesto con istanza di accesso agli atti del 18 dicembre 2025, allo stato non conosciuta; - ove occorrer possa e nei limiti dell’interesse, della delibera di Giunta comunale del Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS- del 6 agosto 2025; - di ogni atto e/o parere e/o relazione dell’Ufficio Servizi Sociali in merito alla gestione della posizione della -OMISSIS- e della sua condizione disagio sociale ed abitativo, allo stato non conosciuti; - di tutti gli altri atti presupposti e connessi, anche se non conosciuti, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202600094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale che impone il rilascio e lo sgombero di un immobile di proprietà comunale, con preavviso di sgombero coatto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale notificata il 26 novembre 2025, con cui le è stato ordinato di lasciare libero e vuoto da persone e cose, entro quindici giorni, un immobile comunale, con avvertimento che, decorso il termine, si sarebbe proceduto allo sgombero coatto e alla segnalazione dei fatti all'autorità giudiziaria. Sono stati impugnati, nei limiti dell'interesse e anche in via eventuale, il verbale di sopralluogo della Polizia locale, una nota del responsabile dell'area comunale, una delibera di Giunta e gli atti o pareri dei servizi sociali relativi alla condizione di disagio sociale e abitativo della ricorrente, oltre agli atti presupposti e connessi. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità articolati nel ricorso, ma evidenzia che la controversia cautelare richiede l'acquisizione di elementi sulle tempistiche dei lavori di riqualificazione dell'edilizia residenziale comunale richiamati nell'atto impugnato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario, per decidere sulla domanda cautelare, acquisire dal Comune una breve relazione, corredata da documentazione, sulle tempistiche programmate dei lavori di riqualificazione dell'edilizia residenziale comunale: inizio, durata e conclusione. L'adempimento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura della ricorrente, onerata espressamente di tale notificazione. Nelle more, il Collegio ha sospeso interinalmente gli effetti dell'ordinanza di rilascio e sgombero, confermando il decreto cautelare già adottato il 26 gennaio 2026. È stata fissata per il prosieguo della fase cautelare l'udienza camerale del 13 aprile 2026. Non è stata ancora definita la domanda di annullamento nel merito.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Il TAR li richiama quale base per disporre gli incombenti istruttori necessari alla decisione, acquisendo una relazione e documentazione dall'amministrazione.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata, a tutela dei diritti o della dignità.

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla domanda cautelare dipende da dati fattuali non sufficientemente documentati, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di una relazione dell'amministrazione, corredata dalla documentazione di supporto, indicando specificamente l'oggetto e il termine dell'adempimento.
  • Quando l'atto impugnato ordina il rilascio e preannuncia lo sgombero coattivo di un immobile comunale e la decisione cautelare richiede ulteriori accertamenti sulle tempistiche degli interventi pubblici richiamati dall'amministrazione, il giudice può sospendere interinalmente gli effetti dell'atto nelle more dell'istruttoria, rinviando la decisione cautelare definitiva.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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