Cassazione Civile, Ordinanza n. 21647/2026 del 24/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a imposte dirette e IVA, riferita ad annualità d'imposta 2001-2006 e conseguente ad avvisi di accertamento divenuti definitivi. Il contribuente aveva dedotto, già in origine, omessa rituale notifica degli avvisi presupposti, violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, decadenza dell'amministrazione dal potere di accertamento e riscossione, nonché difetto di motivazione della cartella. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello il giudice dichiarava l'inammissibilità del gravame per mancata prova dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, ritenuto litisconsorte necessario. In Cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: violazione degli artt. 14 e 49 del d.lgs. n. 546/1992, 102 e 331 c.p.c., sostenendo che il contraddittorio era stato in realtà integrato nel termine con deposito della documentazione, e violazione degli artt. 61, 14, 33 e 34 d.lgs. n. 546/1992 e 87 disp. att. c.p.c., contestando che la CTR avesse ignorato il deposito dell'atto di integrazione e avesse erroneamente affermato la mancanza di prova della notificazione del ricorso d'appello all'agente della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi denunciassero un errore percettivo degli atti di causa, cioè un vizio revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non un errore di diritto o di valutazione impugnabile in cassazione. Poiché il ricorrente sosteneva che il deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio e della notifica dell'appello all'agente della riscossione fosse avvenuto, mentre la sentenza d'appello aveva affermato il contrario, la censura avrebbe dovuto essere proposta con revocazione e non con ricorso per cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambi i controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per il litisconsorzio necessario nel processo tributario e per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti interessati dalla pretesa tributaria.
art. 49 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma del processo tributario asseritamente violata dalla sentenza d'appello.
art. 102 c.p.c.
Richiamato in relazione al litisconsorzio necessario.
art. 331 c.p.c.
Richiamato in relazione all'integrazione del contraddittorio in appello.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come parametro formalmente invocato dal ricorrente per dedurre un vizio processuale, ma la Corte qualifica la censura come errore revocatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazione di legge; tuttavia la Corte ritiene che la doglianza investa in realtà un errore di percezione dei fatti.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo in tema di disciplina del processo tributario in appello.
art. 33 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo quale norma processuale tributaria asseritamente violata.
art. 34 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo quale norma processuale tributaria asseritamente violata.
art. 87 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo come disposizione processuale asseritamente mal applicata.
art. 395, n. 4, c.p.c.
La Corte qualifica le censure come vizio revocatorio per errore di percezione degli atti di causa, quindi non deducibile con ricorso per cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito delle memorie illustrative in sede camerale.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato ai fini dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la denuncia in cassazione di un fatto processuale che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto inesistente o non provato integra un errore di percezione degli atti, non un vizio di violazione di legge o di motivazione, e va fatta valere con revocazione quando ne ricorrono i presupposti.
- Il litisconsorzio necessario e l'integrazione del contraddittorio possono costituire questioni pregiudiziali decisive in appello, ma la loro deduzione in cassazione presuppone che la censura investa una reale violazione di norme processuali e non la mera contestazione del contenuto percettivo della sentenza sulle risultanze documentali.
- Quando la parte lamenta che il giudice abbia affermato l'assenza di un deposito o di una notificazione invece risultanti dagli atti, la doglianza non è ammissibile in cassazione se ciò che si contesta è la falsa rappresentazione del fatto processuale e non la sua qualificazione giuridica.
- Se un ricorso per cassazione è rigettato, il soccombente è condannato alle spese in favore di ciascun controricorrente e può essere tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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