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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21647/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a imposte dirette e IVA, riferita ad annualità d'imposta 2001-2006 e conseguente ad avvisi di accertamento divenuti definitivi. Il contribuente aveva dedotto, già in origine, omessa rituale notifica degli avvisi presupposti, violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, decadenza dell'amministrazione dal potere di accertamento e riscossione, nonché difetto di motivazione della cartella. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello il giudice dichiarava l'inammissibilità del gravame per mancata prova dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, ritenuto litisconsorte necessario. In Cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: violazione degli artt. 14 e 49 del d.lgs. n. 546/1992, 102 e 331 c.p.c., sostenendo che il contraddittorio era stato in realtà integrato nel termine con deposito della documentazione, e violazione degli artt. 61, 14, 33 e 34 d.lgs. n. 546/1992 e 87 disp. att. c.p.c., contestando che la CTR avesse ignorato il deposito dell'atto di integrazione e avesse erroneamente affermato la mancanza di prova della notificazione del ricorso d'appello all'agente della riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi denunciassero un errore percettivo degli atti di causa, cioè un vizio revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non un errore di diritto o di valutazione impugnabile in cassazione. Poiché il ricorrente sosteneva che il deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio e della notifica dell'appello all'agente della riscossione fosse avvenuto, mentre la sentenza d'appello aveva affermato il contrario, la censura avrebbe dovuto essere proposta con revocazione e non con ricorso per cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambi i controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per il litisconsorzio necessario nel processo tributario e per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti interessati dalla pretesa tributaria.

  • art. 49 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma del processo tributario asseritamente violata dalla sentenza d'appello.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato in relazione al litisconsorzio necessario.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'integrazione del contraddittorio in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato come parametro formalmente invocato dal ricorrente per dedurre un vizio processuale, ma la Corte qualifica la censura come errore revocatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazione di legge; tuttavia la Corte ritiene che la doglianza investa in realtà un errore di percezione dei fatti.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel secondo motivo in tema di disciplina del processo tributario in appello.

  • art. 33 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel secondo motivo quale norma processuale tributaria asseritamente violata.

  • art. 34 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel secondo motivo quale norma processuale tributaria asseritamente violata.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come disposizione processuale asseritamente mal applicata.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La Corte qualifica le censure come vizio revocatorio per errore di percezione degli atti di causa, quindi non deducibile con ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie illustrative in sede camerale.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato ai fini dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la denuncia in cassazione di un fatto processuale che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto inesistente o non provato integra un errore di percezione degli atti, non un vizio di violazione di legge o di motivazione, e va fatta valere con revocazione quando ne ricorrono i presupposti.
  • Il litisconsorzio necessario e l'integrazione del contraddittorio possono costituire questioni pregiudiziali decisive in appello, ma la loro deduzione in cassazione presuppone che la censura investa una reale violazione di norme processuali e non la mera contestazione del contenuto percettivo della sentenza sulle risultanze documentali.
  • Quando la parte lamenta che il giudice abbia affermato l'assenza di un deposito o di una notificazione invece risultanti dagli atti, la doglianza non è ammissibile in cassazione se ciò che si contesta è la falsa rappresentazione del fatto processuale e non la sua qualificazione giuridica.
  • Se un ricorso per cassazione è rigettato, il soccombente è condannato alle spese in favore di ciascun controricorrente e può essere tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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