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Ordinanza

Ordinanza n. 446/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento della delibera ARERA 28.2.2023, n. 68/2023/E/eel, avente a oggetto “Decisione del reclamo presentato da Spiteri Carmelo Costruzioni s.r.l. unipersonale nei confronti di E-Distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 257849569”, notificata via PEC in data 6.3.2023, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente, con istanza di riunione o comunque trattazione congiunta con il ricorso R.G. n. 721/2019.

Giustizia amministrativa202300884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera ARERA relativa alla decisione di un reclamo concernente una pratica di connessione alla rete elettrica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

E-Distribuzione S.p.A. ha impugnato la delibera ARERA 28 febbraio 2023, n. 68/2023/E/eel, con la quale l’Autorità ha deciso il reclamo presentato da una società costruttrice nei confronti dell’operatore di rete in relazione a una pratica di connessione elettrica. È stata inoltre chiesta la riunione o la trattazione congiunta con altro ricorso. Dall’ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti contro la delibera. Il Collegio ha rilevato la necessità di verificare se permanga l’interesse alla decisione nel merito e di acquisire l’aggiornamento della vicenda, inclusi eventuali fatti, provvedimenti o atti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha disposto incombenti istruttori rivolti a E-Distribuzione S.p.A. e ad ARERA. La ricorrente deve dichiarare motivatamente se permane l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione della controversia, riferire su eventuali sopravvenienze e indicare se ritenga necessaria ulteriore istruttoria. ARERA deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti, sugli eventuali atti sopravvenuti e sulla loro incidenza sull’interesse alla decisione e sull’esito del giudizio. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 20 maggio 2026 tramite PAT. Il TAR ha avvertito che l’inerzia della parte sulla dichiarazione relativa alla permanenza dell’interesse potrà essere valutata ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Le spese non sono state disciplinate.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valorizzazione della mancata collaborazione processuale ai fini della decisione sulla permanenza dell’interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicate nell’adozione degli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l’inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell’interesse quale elemento implicito ma inequivoco di disinteresse attuale, potenzialmente conducente all’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate all’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo necessita di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, può ordinare alla parte ricorrente di rendere una dichiarazione motivata e di aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicando anche l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria.
  • Il giudice può richiedere all’amministrazione resistente chiarimenti documentati e aggiornati su fatti, atti o provvedimenti sopravvenuti potenzialmente incidenti sull’interesse alla decisione o sull’esito del giudizio.
  • La mancata ottemperanza all’ordine di dichiarare la permanenza dell’interesse può essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di attuale disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Istruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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