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Sentenza

Sentenza n. 16370/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202506307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di pagare le spese di lite liquidate dalla sentenza definitiva del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 13154/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocato creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 13154/2024, pubblicata il 19 dicembre 2024 e non impugnata, che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite in suo favore quale avvocato antistatario. La sentenza era stata notificata al Ministero, ma le somme liquidate non erano state pagate. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha depositato la relazione sui fatti richiesta dal TAR.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire il giudicato, corrispondendo le somme liquidate nel titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, che, su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni; il commissario non ha diritto a compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato entro il termine assegnato e predisporre la nomina del commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.

Massime di principio

  • Quando risulta che l’amministrazione non ha pagato le somme dovute in forza di un titolo giurisdizionale definitivo, il giudice dell’ottemperanza può dichiararne l’obbligo di esecuzione, fissando un termine per adempiere.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e all’istanza del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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