Sentenza del 12/01/2015 n. 63 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Perfezionamento della notifica - Per il notificante al momento della consegna all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato considerato tardivo e quindi inammissibile, poiché il deposito presso la CTP è avvenuto oltre trenta giorni dalla consegna dell'atto all'ufficio postale. Non rileva che, calcolando il termine dalla successiva ricezione della raccomandata da parte dell'Agenzia delle Entrate, i trenta giorni non fossero ancora trascorsi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il momento in cui si perfeziona la notificazione di un ricorso tributario spedito tramite raccomandata e, conseguentemente, da quando decorre il termine di trenta giorni per il deposito presso la CTP. In applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione, per il notificante la notifica si perfeziona quando l'atto viene consegnato all'ufficio postale, mentre per il destinatario si perfeziona al momento della ricezione.
Norme richiamate
Art. 149 del codice di procedura civile
La notificazione produce effetti in momenti distinti per notificante e destinatario: per il notificante si perfeziona con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, mentre per il destinatario con la ricezione dell'atto.
Art. 22 del decreto legislativo n. 546/1992
Il ricorso tributario deve essere depositato entro il termine previsto, decorrente, secondo il principio applicato nella decisione, dalla data in cui il ricorso è stato consegnato all'ufficio postale per la notificazione.
Massime di principio
- Quando una notificazione viene effettuata tramite raccomandata, occorre distinguere il momento rilevante per il notificante da quello rilevante per il destinatario.
- Per verificare la tempestività del deposito di un ricorso, il notificante deve calcolare il termine dalla data di consegna dell'atto all'ufficio postale, non dalla data in cui il destinatario riceve la raccomandata.
- La consegna dell'atto all'ufficio postale costituisce il momento decisivo per interrompere o far decorrere gli effetti a carico del notificante, anche se la controparte riceve l'atto in una data successiva.
- È prudente conservare la ricevuta di spedizione e verificare il computo dei termini a partire da quella data, poiché il superamento del termine può comportare l'inammissibilità del ricorso.
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