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Sentenza

Sentenza del 05/12/2017 n. 5081 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Tarsu - Imballaggi - Terziari - Assimilabilità ai rifiuti solidi urbani - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava l'assoggettamento alla TARSU dei rifiuti derivanti dalle proprie attività di logistica, trasporto e stoccaggio, sostenendo che si trattasse di rifiuti speciali prodotti e smaltiti autonomamente. In particolare, i materiali utilizzati erano imballaggi terziari, impiegati per la movimentazione e il trasporto di merci pallettizzate tra operatori industriali e commerciali, e non imballaggi destinati al consumatore finale. La questione riguardava quindi sia la possibilità di assimilare tali rifiuti ai rifiuti solidi urbani, sia la rilevanza dell'eventuale smaltimento effettuato direttamente dalla società.

La decisione

La pretesa tributaria è stata ritenuta fondata. I rifiuti speciali non sono normalmente computabili ai fini della TARSU, salvo quelli non pericolosi che il Comune può assimilare ai rifiuti solidi urbani nei limiti previsti dalla legge e purché sia stato attivato il servizio di raccolta differenziata. Tuttavia, gli imballaggi terziari non possono essere assimilati in alcun caso. La natura terziaria dipende dalla funzione dell'imballaggio, non dal materiale con cui è realizzato: sono terziari gli imballaggi destinati ad agevolare la manipolazione e il trasporto su larga scala. Per i rifiuti effettivamente assimilabili, la TARSU resta dovuta anche quando il produttore provveda autonomamente allo smaltimento. Nel caso descritto, gli imballaggi utilizzati dalla società di logistica, destinati a merci pallettizzate e a rapporti tra operatori economici, rientrano nella categoria degli imballaggi terziari e non sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

Norme richiamate

  • Disciplina della TARSU e dei rifiuti speciali

    I rifiuti speciali prodotti da attività economiche o industriali devono essere smaltiti dal soggetto che li produce e non si computano ai fini della TARSU, salvo assimilazione nei casi consentiti.

    La regola generale esclude dalla TARSU i rifiuti speciali, lasciando ai Comuni una facoltà regolamentare di assimilazione limitata ai rifiuti speciali non pericolosi e subordinata alla presenza del servizio di raccolta differenziata.

  • Normativa sugli imballaggi

    Gli imballaggi secondari possono essere assimilati, purché il Comune abbia attivato il servizio di raccolta differenziata; gli imballaggi terziari non possono in alcun caso essere assimilati.

    La distinzione tra imballaggi secondari e terziari è decisiva: i primi possono rientrare nell'assimilazione alle condizioni previste, mentre i secondi restano esclusi dall'assimilazione indipendentemente dal materiale utilizzato.

  • Classificazione funzionale degli imballaggi

    Primario è l'imballaggio che custodisce la singola unità di prodotto per l'utente finale; secondario è quello che raggruppa più unità; terziario è quello destinato ad agevolare la manipolazione e il trasporto su più ampia scala.

    La qualificazione dell'imballaggio dipende dalla funzione concretamente svolta e dalla destinazione d'uso, non dalla sua composizione materiale.

Massime di principio

  • Per stabilire se un rifiuto prodotto da un'impresa è soggetto a TARSU, occorre prima qualificarlo come rifiuto urbano, assimilato oppure speciale; i rifiuti speciali sono, in via generale, esclusi dalla tassazione.
  • L'assimilazione comunale non è automatica: deve essere prevista secondo le condizioni normative applicabili e presuppone, per le categorie rilevanti, l'effettiva attivazione del servizio di raccolta differenziata.
  • Gli imballaggi terziari, tipici delle attività industriali, logistiche e di trasporto tra operatori economici, non sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e non devono essere inclusi nella superficie imponibile TARSU per la loro produzione.
  • La classificazione dell'imballaggio deve basarsi sulla sua funzione nella catena distributiva: protezione del singolo prodotto, raggruppamento per la vendita oppure movimentazione e trasporto su larga scala.
  • Lo smaltimento autonomo da parte del contribuente non esclude automaticamente la TARSU quando i rifiuti siano validamente assimilati e il servizio pubblico sia disponibile; tale principio non supera però il divieto di assimilazione previsto per gli imballaggi terziari.
  • In una controversia analoga, il contribuente dovrebbe documentare la tipologia funzionale degli imballaggi, la loro destinazione a operatori non finali, le modalità di produzione e stoccaggio e l'eventuale contratto di smaltimento autonomo.

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