Cassazione Penale, Sentenza n. 20409/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Matera, aveva escluso la continuazione come unico fatto, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche solo a favore di Concetta Crali e confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p. In cassazione i ricorrenti deducevano in particolare la carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità) e la mancata valutazione della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis fosse formulata in termini meramente assertivi e privi delle specifiche allegazioni fattuali richieste dall'onere di allegazione, e che la richiesta di conversione della pena non fosse nemmeno compiutamente dedotta nell'appello di merito, risultando quindi generica e non superabile. Per tali ragioni la Corte territoriale era esentata dall'esaminare le doglianze. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Indica la partecipazione al reato; la Corte d'appello aveva confermato la responsabilita dei ricorrenti ai sensi di concorso di reato come avverso il quale i ricorrenti impugnavano in cassazione senza efficaci specificazioni.
art. 640 cod. pen.
Riguarda il reato di truffa; la condanna per tale fattispecie era stata confermata dalla Corte d'appello e non efficacemente contestata nella parte decisiva in cassazione.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilita prevista da tale norma non e stata ritenuta applicabile perché la relativa istanza e stata formulata in modo meramente assertivo, senza l'allegazione dei presupposti e degli elementi fattuali necessari; la Corte ha pertanto ritenuto improcedibile la valutazione dell'esimente per difetto di specificita dell'allegazione.
art. 163 cod. pen.
Norma sulla sospensione dell'esecuzione della pena; la sentenza di appello aveva sospeso la pena solo nei confronti di Concetta Crali, elemento che rendeva la richiesta generica di conversione della pena non adeguatamente distinta tra i due imputati.
Massime di principio
- Perche una richiesta di non punibilita ex art. 131-bis sia esaminata il difensore deve allegare i presupposti di fatto e gli elementi utili a dimostrarla; mere affermazioni generiche sono inammissibili.
- Le domande di conversione della pena devono essere esposte in modo specifico e, se ci sono piu imputati, occorre distinguere le posizioni di ciascuno; un cenno sommario in calce all'impugnazione non e sufficiente.
- Se un motivo di gravame e formulato con genericita nel gravame di merito, la Corte territoriale e la Corte di cassazione possono dichiararlo inammissibile senza entrare nel merito; il difetto di specificita e onere di allegazione e causa di preclusione.
- L'impugnazione in cassazione richiede il rispetto dell'onere di allegazione e motivazione: doglianze prive di dati concreti o indicazioni normative precise non superano il vaglio di ammissibilita.
- In situazioni analoghe e consigliabile, prima di proporre ricorso, documentare e circostanziare la richiesta di applicazione di esimenti o misure alternative, e inserire nel provvedimento di impugnazione argomentazioni giuridiche e fatti specifici atti a dimostrare i presupposti invocati.
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