Sentenza del 30/09/2019 n. 24285 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Roma Capitale ha impugnato la decisione che aveva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo perfezionata la definizione agevolata della lite mediante il versamento di due somme di 5.000 euro. L'Amministrazione ha sostenuto che la contribuente aveva presentato soltanto un'istanza generica, riferita a più controversie, senza indicare specificamente la singola lite, gli atti impugnati, l'importo dovuto e le relative modalità di pagamento. Ha inoltre dedotto che i versamenti non potevano essere considerati pagamento della prima rata, poiché non erano stati collegati a una specifica istanza previamente istruita e accolta. Sono state denunciate la violazione delle norme sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove, nonché della deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 31 del 2009, in particolare dell'articolo 6, comma 2.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Roma Capitale, ritenendo che la definizione agevolata richiedesse una procedura specifica per ciascuna lite e una verifica da parte degli uffici comunali circa la regolarità dell'istanza e dei pagamenti. La mera presentazione di un'istanza generica e il versamento di somme non riferite a una specifica controversia non erano sufficienti a perfezionare la definizione né a determinare automaticamente l'estinzione del giudizio. La sentenza della CTR Lazio è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinché verifichi il corretto svolgimento della procedura di definizione agevolata e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, articolo 33
La norma è richiamata in relazione alla proposizione del ricorso tributario e alla richiesta di trattazione della controversia.
Codice civile, articolo 2697
Chi intende far valere l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, inclusa la presentazione di un'istanza valida e il corretto pagamento delle somme dovute.
Codice di procedura civile, articolo 115
Il giudice deve decidere sulla base delle prove dedotte dalle parti; non può presumere il perfezionamento della procedura in assenza della documentazione necessaria.
Codice di procedura civile, articolo 116
Le prove devono essere valutate secondo il prudente apprezzamento del giudice, tenendo conto anche delle contestazioni dell'Amministrazione.
Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 31 del 2009, articolo 3, comma 4
I soggetti interessati devono presentare all'Amministrazione, a pena di decadenza, entro la data del 30 giugno 2009, apposita istanza, redatta su modello con la quale si chiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato e l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
L'istanza deve essere formalmente corretta, tempestiva e riferita all'atto impositivo oggetto della definizione; deve inoltre contenere l'indicazione e la prova dei versamenti.
Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 31 del 2009, articolo 4, comma 1
La definizione della lite pendente comporta la conclusione del procedimento giurisdizionale con la possibilità in capo al contribuente di definire la questione con l'Amministrazione Comunale con il pagamento della somma ridotta ai sensi del precedente art. 3, senza l'applicazione di interessi e sanzioni.
L'estinzione della controversia consegue soltanto a una definizione validamente perfezionata, non alla mera manifestazione di volontà del contribuente.
Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 31 del 2009, articolo 5, comma 1
La presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale [...] nonchè la sospensione delle procedure esecutive [...] fino alla data del 30 settembre 2009 nel caso di perfezionamento della definizione agevolata mediante pagamento in unica soluzione.
La presentazione dell'istanza produce innanzitutto un effetto sospensivo; non determina automaticamente la chiusura del giudizio, che dipende dal successivo perfezionamento della definizione.
Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 31 del 2009, articolo 6, comma 2
La disciplina dei pagamenti rateali deve essere applicata nell'ambito di una procedura correttamente instaurata e riferita alla singola lite; il pagamento della prima rata non è sufficiente se manca una valida istanza e l'individuazione dell'importo dovuto.
Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 31 del 2009, articolo 7
Spetta agli uffici comunali verificare la correttezza dei versamenti e la veridicità dei dati indicati nelle istanze. In caso di omissione o insufficienza del pagamento unico o della prima rata, l'Amministrazione può rigettare l'istanza.
Massime di principio
- Nelle procedure di definizione agevolata dei contenziosi tributari, la volontà generica di aderire e i pagamenti non specificamente imputati non bastano: occorre rispettare puntualmente forma, termini e contenuti previsti dalla disciplina applicabile.
- La definizione deve normalmente essere verificata con riferimento a ciascuna singola lite o atto impositivo; un'istanza cumulativa o indeterminata può non produrre l'estinzione dei giudizi.
- La presentazione dell'istanza può sospendere il processo o le procedure esecutive, ma non equivale necessariamente alla definizione della controversia né alla cessazione della materia del contendere.
- Il pagamento della prima rata produce effetti perfezionativi solo quando è inserito in una procedura valida, con importo correttamente determinato e riferibile alla specifica controversia.
- L'estinzione del giudizio non dovrebbe essere dichiarata automaticamente dal giudice sulla base dei soli versamenti: è necessario verificare la regolarità complessiva della procedura e, ove previsto, l'esito dell'istruttoria dell'Amministrazione.
- Chi invoca l'avvenuta definizione agevolata deve conservare e produrre la documentazione relativa all'istanza, all'identificazione della lite, alla determinazione dell'importo e ai pagamenti effettuati.
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