Cassazione Civile, Ordinanza n. 21100/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento Irpef relativo all'anno d'imposta 2012, per Euro 47.535,00, fondato su indagini bancarie. Il ricorso di primo grado era stato rigettato dalla CTP. In appello la contribuente aveva proposto un atto ritenuto dalla CTR inammissibile perché non conteneva specifiche critiche alla sentenza di primo grado, limitandosi a riprodurre le censure originarie. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: nullità dell'accertamento, carenza di motivazione dell'avviso, illegittimità/infondatezza dell'accertamento e mancata indicazione della categoria di reddito, ma senza confrontarsi con la ratio della sentenza d'appello e senza indicare chiaramente i parametri dell'art. 360 c.p.c. invocati per ciascuna doglianza.
La decisione
La Corte ha rilevato che i motivi di ricorso per cassazione non si confrontavano con la decisione della CTR, la quale aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specifiche censure alla sentenza di primo grado e per mera riproposizione del ricorso originario. Poiché anche il ricorso per cassazione si limitava a ripetere le contestazioni già formulate senza censurare la ratio decidendi della pronuncia impugnata, e senza specificare il vizio ex art. 360, comma 1, c.p.c. cui le doglianze si riferivano, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, c.p.c.
I motivi di ricorso devono essere ricondotti in modo specifico a una delle ipotesi di ricorso per cassazione; la mancata indicazione del vizio denunciato contribuisce all'inammissibilità.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a reiterare le doglianze già formulate nei gradi di merito.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente riproporre le originarie contestazioni contro l'atto amministrativo o impositivo: occorre censurare specificamente l'errore attribuito alla sentenza di appello.
- Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione la specifica ipotesi di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c. cui ciascun motivo si riferisce.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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