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Sentenza

Sentenza n. 997/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento - provvedimento del Comune di Ghisalba, Responsabile dell’Area Ing. Cosimo Magistà, datato 01.12.2022, protocollo n. 11132, notificato al signor Zambetti Omar in data 11.01.2023, di diniego della domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata da quest''ultimo in data 04.11.2022, protocollo n. 10186; - di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e, comunque, connesso.

Giustizia amministrativa202300157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo all’ampliamento di una piscina interrata realizzato in difformità dalla DIA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di sanatoria dell’ampliamento di una piscina completamente interrata, realizzato in difformità dalla DIA del 4 aprile 2007. Ha dedotto, anzitutto, la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Ha inoltre dedotto la violazione della disciplina civilistica sulle distanze, sostenendo che l’art. 889 c.c. non fosse applicabile alle piscine completamente interrate, poiché la ratio della disposizione sarebbe riferita a esigenze di igiene, aerazione e luminosità proprie delle intercapedini tra costruzioni. Con memoria di replica il ricorrente ha altresì prospettato l’omissione, da parte dell’amministrazione, di una valutazione concreta sull’eventuale potenzialità dannosa dell’opera, censura dichiarata inammissibile perché dedotta tardivamente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura partecipativa, affermando che la natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi e di sanatoria esclude, quando i presupposti fattuali non siano controversi e venga in rilievo l’applicazione di una norma sulle distanze, la necessità del preavviso di rigetto, non potendo il privato apportare elementi utili a modificare l’esito vincolato. Ha respinto anche la censura relativa alle distanze, chiarendo che alla piscina interrata non si applica l’art. 873 c.c., relativo alle distanze tra costruzioni, bensì l’art. 889 c.c., applicabile anche alle opere non espressamente nominate ma assimilabili a pozzi, cisterne e fosse. In assenza di una disciplina specifica del regolamento edilizio comunale, deve essere rispettata la distanza minima di due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno dell’opera. La ratio dell’art. 889 c.c., per le opere completamente interrate, è impedire infiltrazioni dannose nel fondo vicino, non evitare intercapedini. La censura concernente la mancata verifica concreta della potenzialità dannosa dell’opera è stata dichiarata inammissibile perché proposta soltanto con la memoria di replica. Le spese di lite sono state compensate per la natura interpretativa delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non è necessario per determinazioni vincolate in materia di abusi edilizi e sanatoria, quando non siano configurabili apporti partecipativi utili.

  • art. 889 c.c.

    almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette

    La disposizione si applica, in assenza di una specifica disciplina del regolamento edilizio locale, alle opere interrate assimilabili a pozzi, cisterne e fosse, comprese le piscine interrate; la distanza minima è funzionale a prevenire infiltrazioni dannose nel fondo vicino.

  • art. 873 c.c.

    La disciplina sulle distanze tra costruzioni non è quella applicabile alle piscine completamente interrate oggetto della controversia.

  • art. 88 c.p.a.

    Il ricorso è stato trattato nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato secondo il rito camerale richiamato nel provvedimento.

Massime di principio

  • Le determinazioni amministrative in materia di abuso edilizio e di sanatoria hanno natura vincolata; quando i fatti rilevanti non siano controversi e l’esito dipenda dall’applicazione di una norma sulle distanze, non è necessario comunicare previamente i motivi ostativi, perché non sono configurabili apporti partecipativi utili del privato.
  • In assenza di una specifica disciplina del regolamento edilizio comunale, l’art. 889 c.c. si applica anche alle opere interrate non espressamente nominate dalla disposizione ma assimilabili a pozzi, cisterne e fosse.
  • Per le opere completamente interrate, la distanza prevista dall’art. 889 c.c. persegue la finalità di prevenire infiltrazioni dannose nel fondo vicino e non quella, propria della disciplina sulle distanze tra costruzioni, di evitare intercapedini pregiudizievoli sotto il profilo dell’igiene, dell’aerazione e della luminosità.
  • La contestazione relativa alla mancata valutazione concreta della potenzialità dannosa di un’opera assimilabile a quelle contemplate dall’art. 889 c.c. è inammissibile se introdotta per la prima volta con la memoria di replica, oltre i termini e le modalità proprie della proposizione dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioDistanze, altezze e volumiPartecipazione al procedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

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