Cassazione Penale, Ordinanza n. 12593/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 4 aprile 2025. Per un ricorrente, il primo motivo deduceva violazione di legge penale e processuale nella valutazione della prova a fondamento della responsabilità, lamentando la mancata trasmissione degli atti del primo grado che la corte d'appello avrebbe dovuto esaminare; il secondo motivo censurava, sempre per violazione di legge e vizio di motivazione, la mancata sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità. Per l'altro ricorrente, i due motivi deducevano mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge sia sul giudizio di responsabilità sia sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo del primo ricorrente manifestamente infondato perché gli atti del primo grado erano stati ritualmente ricostruiti nel contraddittorio delle parti e con il loro consenso, senza eccezioni di incompletezza; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato e comunque non confrontato con la reale decisione, poiché la corte d'appello aveva accolto l'istanza di sostituzione della pena disponendo la detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro, ma non il lavoro di pubblica utilità; ha ritenuto infine i motivi dell'altro ricorrente generici e privi di specificità, perché non correlati alle ragioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha osservato, per il primo ricorrente, che le censure sulla prova e sulla sostituzione della pena non colpivano la reale motivazione della sentenza d'appello, la quale aveva già accolto la richiesta difensiva di sostituzione con detenzione domiciliare, escludendo soltanto il lavoro di pubblica utilità. Per il secondo ricorrente, ha rilevato la genericità dei motivi per indeterminatezza e per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., mancando la correlazione tra le doglianze e la motivazione della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alla decisione impugnata; la mancanza di specificità e l'indeterminatezza comportano inammissibilità.
art. 62-bis c.p.
Richiamato implicitamente attraverso la doglianza sulle circostanze attenuanti generiche, senza che la Corte entri nel merito per difetto di specificità del motivo.
art. 53, L. 689/1981
Richiamato implicitamente nella censura sulla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; la Corte rileva però che la questione non era decisiva perché la sostituzione era stata accolta con diversa misura.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con il reale contenuto della decisione impugnata e sviluppa censure riferite a un diverso esito processuale.
- La specificità del ricorso per cassazione richiede una correlazione puntuale tra le ragioni della sentenza impugnata e le doglianze dedotte; la mancanza di tale correlazione integra genericità e inammissibilità.
- La deduzione di vizi di motivazione o violazione di legge non consente un riesame astratto della vicenda se la censura non individua l'effettivo errore della decisione e non evidenzia un vizio scrutinabile nei limiti del giudizio di legittimità.
- Quando la decisione di merito accoglie la richiesta difensiva sulla sostituzione della pena, la doglianza che presuppone un rigetto di tale istanza è priva di specificità e non può essere esaminata nel merito.
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