Cassazione Penale, Ordinanza n. 27954/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
La persona detenuta aveva presentato al Tribunale di sorveglianza di Roma, in data 1 maggio 2026, impugnazione contro l'ordinanza n. 2372 del 1 aprile 2026, depositata il 22 aprile 2026, con cui era stata rigettata la richiesta di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 t.u. stupefacenti. Il Tribunale di sorveglianza ha riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti alla Corte. La questione decisa dalla Cassazione riguarda però esclusivamente l'ammissibilità del ricorso, poiché esso era stato proposto personalmente dal detenuto dopo l'entrata in vigore della novella normativa, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede la difesa tecnica per il ricorso per cassazione. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso dovesse essere trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p. condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal detenuto, rilevando il difetto di legittimazione processuale derivante dalla proposizione personale del ricorso per cassazione in un regime che impone l'assistenza difensiva ex art. 613, comma 1, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo emersi elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 94 t.u. stup.
Norma posta a base dell'istanza di affidamento in prova in casi particolari oggetto del provvedimento impugnato.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso per cassazione, riqualificato dal Tribunale di sorveglianza, è stato trattato de plano.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto con il ministero di un difensore; la proposizione personale determina difetto di legittimazione/inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per il criterio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamato solo per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito della difesa tecnica: se è proposto personalmente dalla parte nei casi in cui la legge richiede il ministero del difensore, è inammissibile per difetto di legittimazione.
- Quando l'impugnazione avverso un provvedimento del tribunale di sorveglianza è riqualificata come ricorso per cassazione, la Corte può trattarla de plano nei casi previsti dalla disciplina processuale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo elementi idonei a escludere la colpa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Ai fini della condanna alla Cassa delle ammende, il giudice deve verificare se vi siano elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in mancanza, la condanna consegue automaticamente.
- Le questioni inerenti all'ammissibilità del ricorso possono assorbire integralmente il merito dell'impugnazione, senza che la Corte esamini il provvedimento impugnato nel contenuto sostanziale.
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