Sentenza del 25/06/2020 n. 1942 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Impugnazione - Appello - Produzione di documenti preesistenti - Ammissibilità - Art. 58 d.lgs 546/1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ affermato il principio che, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, in appello è possibile produrre documenti anche se preesistenti al giudizio di primo grado. Il testo fornito non riporta ulteriori statuizioni, l’esito complessivo della causa o decisioni sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’ammissibilità, nel giudizio tributario di appello, della produzione di documenti che esistevano già durante il giudizio di primo grado. Il testo non identifica le parti né specifica l’atto impugnato, le ragioni concrete dell’impugnazione o l’esito del giudizio di merito.
Norme richiamate
Art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, è prevista la possibilità di produrre documenti pur se preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.
La norma consente di produrre in appello documenti già esistenti durante il primo grado; la loro preesistenza, da sola, non ne determina l’inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione in appello di documenti non è esclusa per il solo fatto che i documenti fossero già disponibili o esistessero durante il primo grado.
- Il principio riguarda l’ammissibilità della produzione documentale e non comporta, da solo, che il documento sia decisivo o che la parte che lo deposita debba vincere la controversia.
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