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Legge

L.R. FVG 9/2005

Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.

Normativa regionaleL.R. FVG 9/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, nel territorio della pianura del Friuli Venezia Giulia, la tutela dei prati stabili naturali: ne definisce l’ambito, vieta trasformazioni e alterazioni, prevede deroghe autorizzate con compensazioni, istituisce l’inventario regionale e introduce sanzioni, contributi e interventi di ricerca. Prevede anche misure finanziarie e attuative legate al 2006 e alla programmazione 2007-2013.

Tutela dei prati stabili naturali nel Friuli Venezia Giulia

Tutela dei prati stabili naturali nel Friuli Venezia Giulia

La legge regionale disciplina la conservazione dei prati stabili naturali nelle aree di pianura del Friuli Venezia Giulia, con finalità di tutela della biodiversità, degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche. Il provvedimento combina regole di protezione, deroghe autorizzate, inventario regionale, misure di sostegno economico e sanzioni.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina si applica ai prati stabili naturali delle aree regionali di pianura individuate per i Comuni elencati nell’allegato B. Sono considerati prati stabili naturali le formazioni vegetali appartenenti alle alleanze Phragmition communis, Magnocaricion elatae e Arrhenatherion elatioris, secondo le tipologie dell’allegato A, nonché alcune formazioni erbacee ricomprese nell’allegato I della direttiva 92/43/CEE, incluse quelle dei gruppi 6 e 7 e il codice 5130.

Rientrano nella nozione di prato stabile naturale anche:

  • formazioni su terreni mai dissodati mediante aratura o erpicatura, mantenute con sfalcio ed eventuale concimazione;
  • formazioni derivate da precedente coltivazione ma corrispondenti alla composizione floristica delle tipologie dell’allegato A, punti A) e C);
  • formazioni parzialmente manomesse che conservano comunque gran parte delle specie tipiche;
  • prati derivanti da trapianto di zolle erbose, anche in esito a interventi compensativi.

La presenza di specie delle famiglie Orchidacee, Amarillidacee e Iridacee costituisce un elemento sufficiente, ma non necessario, per qualificare una formazione come prato stabile naturale.

Regime di tutela e divieti

Dalla data di pubblicazione dell’inventario regionale dei prati stabili naturali sono vietate, sui prati di pianura tutelati:

  • la riduzione di superficie;
  • qualsiasi trasformazione colturale, modificazione del suolo o livellamento, compresi scavi, riporti e depositi;
  • dissodamento, alterazione del cotico o semina di specie estranee all’associazione vegetale;
  • piantagione di specie arboree o arbustive;
  • l’irrigazione, limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacee naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell’allegato A.

La concimazione è consentita solo secondo le modalità dell’allegato C. Inoltre è prescritta l’estirpazione del novellame di specie arboree e dei rovi almeno una volta ogni tre anni per evitare la colonizzazione da infestanti. È ammesso il pascolo, purché non determini degrado o alterazione della tipologia del prato.

Deroghe e compensazioni

La riduzione delle superfici a prato stabile naturale o altre manomissioni può essere autorizzata in deroga soltanto dal competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, nei casi di:

  • eccezionali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, in assenza di soluzioni alternative;
  • interventi su terreni situati fuori dalle zone E e F dei PRG comunali e dei programmi di fabbricazione.

L’autorizzazione impone interventi compensativi secondo le modalità e le superfici previste dall’allegato C e può richiedere un deposito cauzionale o una fideiussione a garanzia della corretta esecuzione delle opere.

Inventario regionale dei prati stabili naturali

La Regione, d’intesa con gli enti locali, deve realizzare entro il 31 dicembre 2006 l’inventario dei prati stabili naturali della pianura. Possono proporre l’inserimento di terreni nell’inventario i Comuni, le associazioni ambientaliste riconosciute, le comunioni familiari e montane, gli istituti assimilabili e i privati cittadini, mediante domanda alla Direzione centrale competente.

La Giunta adotta il progetto di inventario, che viene pubblicato sul BUR con indicazione di tempi, luoghi e modalità di deposito per la visione pubblica. Le osservazioni possono essere presentate entro trenta giorni dalla scadenza della consultazione. L’approvazione definitiva avviene entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni. L’inventario è aggiornato con la stessa procedura ogni tre anni e pubblicato sul Bollettino ufficiale.

Interventi di recupero, rinverdimento e approvvigionamento di seme

Negli interventi di recupero e rinverdimento di aree alterate da opere stradali, discariche, bacini di laminazione e altre opere pubbliche, deve essere impiegato, ove disponibile, seme proveniente da prati stabili naturali secondo le modalità dell’allegato C.

L’Amministrazione regionale, anche tramite l’ERSA e in collaborazione con i vivai regionali, cura l’approvvigionamento, la raccolta e la preparazione dei semi. L’ERSA può coltivare prati ritenuti idonei per prelevare seme o fieno maturo ricco di seme. La Regione può inoltre sostenere l’acquisto e l’affitto di terreni a prato stabile naturale, nonché l’acquisto di fiorume da raccoglitori privati.

Contributi, ricerca e promozione

Le aree individuate come prati stabili naturali sono considerate prioritarie nella concessione di contributi regionali per la conservazione dei prati, anche nell’ambito di programmi comunitari agricoli. La Regione è inoltre autorizzata a favorire il mantenimento dei prati tramite pagamenti agroambientali previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Sono previste anche attività di sperimentazione, ricerca e divulgazione:

  • contributi a privati e Università per sperimentazioni su tecniche che utilizzano seme di prato stabile naturale;
  • spese per iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, delle strutture pubbliche e delle categorie interessate;
  • contributi a enti locali e associazioni ambientaliste o associazioni con finalità statutarie di valorizzazione, studio e tutela dell’ambiente e del territorio del Friuli Venezia Giulia.

Attuazione amministrativa e regolamenti

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Regione deve adottare un regolamento per definire le modalità di finanziamento delle attività previste per contributi, ricerca e promozione.

La Giunta regionale può, con deliberazione pubblicata sul BUR:

  • integrare l’elenco delle tipologie dell’allegato A e definire superfici minime per l’inserimento nell’inventario;
  • ridelimitare i territori interessati all’interno dei Comuni indicati nell’allegato B;
  • modificare l’allegato C.

Sanzioni, vigilanza e ripristino

La violazione dei divieti di trasformazione e alterazione più gravi è sanzionata con una multa amministrativa da 300 a 3.000 euro per ogni 1.000 mq danneggiati; per superfici inferiori a 1.000 mq si applica il minimo, mentre per habitat prioritari si applica il massimo. Per le violazioni relative a piantagione, irrigazione e concimazione non conforme la sanzione è da 150 a 1.500 euro per ogni 1.000 mq, con le stesse regole su minimo e massimo.

Il trasgressore è comunque tenuto alla riduzione in pristino secondo le modalità tecniche fissate dal direttore del Servizio competente. Il Sindaco dispone l’immediata sospensione dei lavori o dell’attività e ordina il ripristino; se l’obbligato non ottempera dopo diffida, il Comune esegue d’ufficio il ripristino a spese del trasgressore. La determinazione e l’irrogazione delle sanzioni spettano alla Direzione centrale competente. La vigilanza è affidata in via principale al Corpo forestale regionale e ai corpi di vigilanza ambientale provinciali.

Per le eventuali violazioni dell’obbligo di estirpazione del novellame e dei rovi, la Regione deve adottare un regolamento che preveda le relative sanzioni e individui eventuali soggetti sostitutivi del conduttore del fondo.

Abrogazioni e disposizioni finanziarie

Sono abrogati i commi da 43 a 47 dell’articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2. Per l’attuazione dell’inventario e delle attività di sperimentazione e promozione sono autorizzate spese specifiche per l’anno 2006: 70.000 euro per l’inventario e 30.000 euro per le attività di cui all’articolo 9, con copertura mediante storno dal capitolo 6556.

Rapporti con la normativa europea

Il regolamento attuativo previsto per i finanziamenti deve essere comunicato all’Unione europea ai sensi del regolamento CE n. 1/2004 e, ove necessario, notificato ai sensi delle regole sugli aiuti di Stato del Trattato CE.

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