Salta al contenuto
Legge

L.R. FVG 7/2005

Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.

Normativa regionaleL.R. FVG 7/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Friuli Venezia Giulia promuove prevenzione, informazione, sostegno e ricerca contro le molestie morali e psico-fisiche nei luoghi di lavoro. Prevede progetti finanziabili, Punti di Ascolto e assistenza, compiti di una commissione regionale e dell’Osservatorio sul mercato del lavoro, con una prima disciplina finanziaria riferita al solo anno 2005.

Interventi regionali contro le molestie morali e psico-fisiche sul lavoro (mobbing)

Interventi regionali contro le molestie morali e psico-fisiche sul lavoro

La legge del Friuli Venezia Giulia istituisce un sistema di prevenzione, informazione, sostegno e monitoraggio del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro, denominate anche mobbing. L’intervento è limitato al territorio regionale e mira a tutelare l’integrità psico-fisica delle lavoratrici e dei lavoratori, migliorando anche la qualità delle relazioni nei luoghi di lavoro.

Finalità e obiettivi generali

La Regione persegue la diffusione di una cultura del rispetto dei diritti della persona, la tutela dell’integrità psico-fisica, il miglioramento della qualità della vita lavorativa e il contrasto dell’esclusione sociale. In concreto, la legge intende aumentare la conoscenza del fenomeno, ridurne incidenza e frequenza e promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno per chi ritenga di subire condotte discriminatorie e vessatorie protratte nel tempo.

Progetti regionali e soggetti proponenti

L’Amministrazione regionale promuove progetti contro le molestie sul lavoro, che possono essere presentati da:

  • enti locali, singoli o associati, anche in convenzione con associazioni di volontariato e ONLUS con comprovata esperienza;
  • associazioni di volontariato, associazioni senza fini di lucro e di utilità sociale, organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali di categoria operanti in Regione, purché dotate di competenze specifiche e personale qualificato con esperienza pluriennale e documentata.

I progetti possono prevedere l’attivazione di centri di sostegno e aiuto per lavoratrici e lavoratori, denominati “Punti di Ascolto”.

Punti di Ascolto: accreditamento, funzioni e assistenza sanitaria

I Punti di Ascolto sono accreditati dalla Regione sulla base di un regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente.

Essi devono garantire:

  • personale con le qualifiche professionali previste;
  • rapporti costanti con le strutture pubbliche competenti in prevenzione e sicurezza sul lavoro e con l’INAIL;
  • trasmissione di informazioni utili alla Commissione regionale integrata.

Le attività dei Punti di Ascolto comprendono:

  • colloqui con lavoratrici e lavoratori in disagio per verificare l’eventuale sussistenza di situazioni di malessere psico-fisico riconducibili a molestie o pressioni psicologiche;
  • particolare attenzione ai casi emersi in contesti caratterizzati da infortuni sul lavoro;
  • promozione di corsi di formazione e aggiornamento per operatori qualificati;
  • fornitura di dati e rilevazioni all’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

La legge istituisce inoltre, presso ciascuna Azienda sanitaria e nell’ambito dei rispettivi SPSAL, un Punto di Ascolto e assistenza composto almeno da:

  • un medico specialista in medicina del lavoro;
  • un medico specialista in medicina legale;
  • uno psicologo o uno psichiatra;
  • un giuslavorista esperto in materia di lavoro.

Tale struttura può essere formata da personale dipendente dell’Azienda sanitaria o da personale convenzionato.

Commissione regionale integrata: funzioni

La Commissione regionale per le politiche attive del lavoro, integrata da ulteriori componenti istituzionali e tecnici, svolge le principali funzioni di indirizzo e coordinamento in materia. In particolare:

  • esamina e valuta i progetti da finanziare;
  • promuove studi e ricerche sul fenomeno, anche alla luce della letteratura scientifica, della giurisprudenza e delle esperienze di altri Paesi;
  • promuove campagne di informazione e sensibilizzazione, anche in collaborazione con enti e associazioni no profit;
  • propone programmi di formazione per operatori dei Punti di Ascolto, lavoratori, dirigenti e responsabili del personale di aziende pubbliche e private;
  • fornisce consulenza a organi regionali e soggetti pubblici o privati interessati a progetti o iniziative preventive.

La Commissione può costituire gruppi di lavoro interni per specifiche problematiche.

Composizione della Commissione integrata

Per le funzioni in materia di molestie sul lavoro, la Commissione è integrata da:

  • il direttore centrale competente in materia di lavoro o un delegato;
  • il direttore centrale competente in materia di sanità o un delegato;
  • la Presidente della Commissione per le pari opportunità o una delegata;
  • il Difensore civico o un delegato;
  • un rappresentante della Direzione regionale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • figure tecniche e professionali: un medico del lavoro, un sociologo, uno psicologo o psicoterapeuta del lavoro, un avvocato giuslavorista, scelti dall’Amministrazione regionale tra personale del Servizio sanitario regionale e nominativi indicati dagli ordini o associazioni professionali.

Ruolo dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro

La legge amplia le funzioni dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, che deve:

  • svolgere attività di conoscenza delle problematiche che determinano il fenomeno delle molestie e di individuazione di misure di prevenzione, secondo gli indirizzi della Commissione integrata;
  • effettuare studi e ricerche sul fenomeno;
  • raccogliere i dati sui casi trattati dai Punti di Ascolto e dai Punti di Ascolto e assistenza;
  • svolgere studi su possibili correlazioni con gli infortuni sul lavoro.

Per tali funzioni l’Osservatorio può avvalersi di esperti, di centri di ricerca pubblici e privati e del personale esperto utilizzabile anche dai Punti di Ascolto in convenzione.

Finanziamenti e attuazione

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro e sentita la Commissione consiliare competente, deve approvare il regolamento che disciplina il finanziamento dei progetti, definendo modalità attuative e criteri di selezione, con particolare riguardo ai progetti che attivano anche Punti di Ascolto.

Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi sono attribuiti al direttore centrale competente in materia di lavoro.

Clausola valutativa

La Giunta regionale deve informare il Consiglio regionale con cadenza biennale, avvalendosi dell’Osservatorio, sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti. La relazione deve documentare:

  • gli interventi realizzati sul territorio e i risultati qualitativi raggiunti;
  • l’utilizzo dei Punti di Ascolto e gli esiti delle rilevazioni su percezioni e atteggiamenti di lavoratori e datori di lavoro;
  • il grado di attività e collaborazione dei soggetti coinvolti nella materia.

Disposizioni finanziarie

Per gli interventi previsti dalla legge è autorizzata una spesa di 100.000 euro per l’anno 2005, con copertura mediante storno di pari importo da altra unità previsionale di base. Sono inoltre imputati ai relativi capitoli di bilancio:

  • i costi di funzionamento della Commissione regionale integrata;
  • gli oneri connessi alle nuove funzioni dell’Osservatorio.

Le previsioni finanziarie riportate nel testo hanno rilievo per l’esercizio 2005 e per il bilancio pluriennale 2005-2007.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.