L.R. FVG 8/2005
Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale FVG 8/2005 modifica numerose norme su personale regionale, comparto unico e SSR: disciplina accesso alla dirigenza, mobilità, incarichi e trattamenti economici, oltre a regole transitorie per inquadramenti e concorsi. Molte previsioni sono legate al bilancio 2005-2007 o a procedure da svolgere entro termini ormai scaduti.
Disposizioni su personale regionale, comparto unico e personale sanitario
Disposizioni su personale regionale, comparto unico e personale sanitario della Friuli Venezia Giulia
La legge interviene in modo ampio sulla disciplina del personale della Regione Friuli Venezia Giulia, del comparto unico del pubblico impiego regionale e del personale del Servizio sanitario regionale. Accanto a modifiche permanenti a leggi previgenti, contiene numerose norme transitorie e finanziarie legate al bilancio 2005-2007 e a procedure concorsuali o di inquadramento ormai esaurite.
Interventi sul personale regionale e sugli organi regionali
La legge modifica varie disposizioni sul personale regionale e sull’organizzazione degli uffici regionali e consiliari. Tra le principali previsioni:
- aggiorna le dotazioni di personale per i gruppi consiliari;
- estende il comando presso l’Amministrazione regionale anche a personale proveniente da enti pubblici economici di competenza regionale;
- attribuisce alla Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la ridefinizione di alcune indennità del personale funzionalmente dipendente da Consiglio e Giunta, con possibilità di ricomprendere il lavoro straordinario nelle indennità stesse;
- ridefinisce la presidenza di alcuni organi collegiali interni, attribuendola al Direttore centrale competente o a un suo delegato.
Viene inoltre stabilito che il Fondo di cui alla legge finanziaria 1994 è amministrato dal Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, eventualmente delegabile a un altro dirigente della stessa direzione.
Disciplina dell’incompatibilità e accesso alla dirigenza regionale
La legge interviene sulla riforma dell’impiego regionale introducendo alcune precisazioni rilevanti:
- il divieto di svolgere altre attività lavorative non opera, previa verifica di compatibilità, per i dipendenti regionali a tempo parziale con prestazione non superiore al 50% di quella a tempo pieno;
- l’accesso alla categoria dirigenziale avviene mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami;
- sono ammessi al concorso i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni con laurea specialistica o diploma di laurea previgente e con almeno cinque anni di anzianità effettiva di ruolo in posizioni che richiedono il possesso della laurea;
- per il personale regionale è prevista una riserva del 50% dei posti, riferita anche agli eventuali idonei.
La legge modifica anche criteri di valutazione delle graduatorie, la disciplina del nucleo di valutazione e la composizione di commissioni e delegazioni negoziali.
Regime delle graduatorie, mobilità e utilizzazione degli idonei
La disciplina del comparto unico viene rafforzata in tema di utilizzo delle graduatorie concorsuali e mobilità:
- le amministrazioni del comparto unico possono coprire i posti vacanti usando idonei di graduatorie approvate da altre amministrazioni del comparto, con intesa tra le amministrazioni, rispetto dello scorrimento e corrispondenza di categoria e profilo;
- la stessa regola si applica anche agli enti e alle amministrazioni esterni al comparto che applicano lo stato giuridico ed economico del personale regionale;
- la mobilità individuale verso e dall’AReRaN è definita come passaggio consensuale di personale tra amministrazioni del comparto unico, altre amministrazioni pubbliche e l’Agenzia, con mantenimento di categoria, posizione economica ed eventuali assegni ad personam;
- al personale inquadrato in AReRaN e al personale neoassunto si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.
Organizzazione del lavoro e orario
In attuazione della disciplina sull’orario di lavoro, la legge prevede che alcune norme del d.lgs. 66/2003 non si applichino al personale regionale la cui durata dell’orario non è predeterminabile per caratteristiche dell’attività svolta. In attesa di una disciplina contrattuale, restano operative le previgenti norme regionali sui limiti orari per individuare il personale interessato.
Inquadramenti straordinari e trattamento economico del personale di supporto politico
Sono previste due importanti misure di carattere transitorio:
- alcuni lavoratori assunti a tempo determinato tramite procedure selettive pubbliche e specifici recuperi da graduatorie possono essere inquadrati nel ruolo unico regionale nella categoria D, posizione economica D5, solo se in servizio sia alla data di entrata in vigore della legge sia in quella dell’inquadramento; la domanda doveva essere presentata entro 30 giorni dall’entrata in vigore;
- al personale di supporto agli organi politici già in servizio alla data di entrata in vigore della legge e già impiegato nelle legislature precedenti viene riconosciuto, per il periodo di incarico, il trattamento economico della categoria e posizione previste dalle nuove regole, se più favorevole, con effetti solo economici e senza incidere sui limiti numerici e di categoria per le assegnazioni.
Personale del Servizio sanitario regionale
Per il personale trasferito alle aziende per i servizi sanitari ai sensi della normativa sulle persone con handicap, la legge stabilisce che:
- si applica il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali del Servizio sanitario nazionale;
- il trattamento decorre dalla data di inquadramento nell’azienda sanitaria di destinazione;
- l’anzianità maturata presso l’amministrazione di provenienza è riconosciuta nei limiti in cui sia riferibile ad attività funzionali alla prevenzione, diagnosi prenatale e precoce, cura e riabilitazione;
- per le posizioni dirigenziali rilevano anche l’incarico svolto e le funzioni effettivamente esercitate, ai fini di specifiche voci retributive.
Norme transitorie su concorsi e graduatorie
Per l’applicazione del nuovo accesso alla dirigenza, la legge prevede una disciplina speciale per il primo concorso pubblico per titoli ed esami, con criteri dettagliati di valutazione dei titoli, riserva del 50% per il personale regionale, validità biennale della graduatoria e competenza della Giunta regionale nell’approvazione delle graduatorie e nella dichiarazione dei vincitori.
La stessa legge dispone inoltre che alcune nuove regole sulle graduatorie e sull’utilizzo degli idonei si applichino anche a graduatorie già approvate alla data di entrata in vigore.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri derivanti dalle diverse misure sono imputati a specifiche unità previsionali di base e capitoli del bilancio regionale 2005-2007 e del bilancio 2005, in particolare per:
- gruppi consiliari e personale regionale;
- indennità e trattamenti connessi alle nuove regole sulle indennità;
- inquadramenti del personale;
- supporto agli organi politici;
- funzionamento dell’AReRaN.
È inoltre modificata la denominazione del capitolo relativo all’indennità annua e al rimborso spese per i componenti esterni del nucleo di valutazione.
Abrogazioni
Sono espressamente abrogate alcune disposizioni precedenti, tra cui:
- l’articolo sull’accesso alla qualifica dirigenziale della legge regionale 10/2002;
- una norma sui fabbisogni professionali della legge regionale 4/2004;
- alcune previsioni sulle autonomie locali della legge regionale 17/2004 e della legge regionale 19/2004.
Obsolescenza pratica dell’atto
Gran parte della legge ha natura modificativa o transitoria e riguarda procedure, concorsi, inquadramenti e bilanci riferiti al 2005-2007; per questo, pur contenendo alcune modifiche strutturali permanenti, nel suo complesso risulta oggi in larga misura superata o comunque di limitata utilità pratica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 15 apr 2005L.R. FVG 10/2005
- Legge · 8 apr 2005L.R. FVG 7/2005
- Legge · 29 apr 2005L.R. FVG 9/2005
- Legge · 29 mar 2005L.R. FVG 6/2005
- Legge · 6 mag 2005L.R. FVG 11/2005
- Legge · 23 mag 2005L.R. FVG 12/2005
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →