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Legge

L.R. FVG 11/2005

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004).

Normativa regionaleL.R. FVG 11/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 11/2005 recepisce tre direttive UE: valutazione ambientale strategica di piani e programmi, accesso del pubblico all’informazione ambientale e metodi di campionamento/analisi per la patulina nei prodotti alimentari. Parte delle regole sulla VAS richiede regolamenti attuativi entro 180 giorni; in fase transitoria opera la Giunta. La disciplina sulla patulina resta legata al controllo ufficiale dei tenori nei prodotti alimentari.

Attuazione VAS, accesso all’informazione ambientale e controlli sulla patulina

Attuazione di direttive UE su VAS, informazione ambientale e patulina

La legge disciplina, per la Regione Friuli Venezia Giulia, il recepimento di tre direttive europee: valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, accesso del pubblico all’informazione ambientale e metodi di campionamento/analisi per il controllo della patulina nei prodotti alimentari. Si tratta di una legge di coordinamento comunitario, con norme sia di principio sia di attuazione organizzativa.

Valutazione ambientale strategica dei piani e programmi

La disciplina regionale impone la valutazione ambientale strategica (VAS) ai piani e programmi elaborati dalla Regione, dagli enti locali e dagli enti pubblici, anche economici, che operano sul territorio regionale, quando possano produrre effetti significativi sull’ambiente. L’obiettivo è promuovere uno sviluppo sostenibile e garantire un elevato livello di protezione ambientale.

Sono ricompresi, in via generale, i piani e programmi dei settori agricolo, forestale, pesca, energia, industria, trasporti, rifiuti e acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale e destinazione dei suoli, se costituiscono quadro di riferimento per autorizzare progetti rilevanti ai sensi della disciplina VIA o se richiedono valutazione d’incidenza. Anche piani o programmi relativi a piccole aree locali o modifiche minori, così come altri piani che definiscono quadro di riferimento per progetti, sono assoggettati a VAS solo se la verifica caso per caso accerta effetti significativi sull’ambiente.

Restano esclusi i casi previsti dalla direttiva 2001/42/CE relativi ai piani e programmi sottratti all’applicazione della procedura.

Regolamenti attuativi e criteri procedurali

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge devono essere emanati uno o più regolamenti regionali per definire:

  • le procedure di VAS e di verifica;
  • le tipologie di piani e programmi da assoggettare alle procedure.

I criteri di selezione richiamano quelli dell’allegato II della direttiva 2001/42/CE, con attenzione alle caratteristiche del piano o programma, agli effetti, alla loro durata, cumulatività, reversibilità, dimensione territoriale, rischi per la salute e incidenza su aree protette o vulnerabili. I regolamenti devono inoltre rispettare principi di omogeneità, trasparenza, semplificazione, collaborazione tra soggetti coinvolti, pubblicità, unicità della valutazione e coordinamento delle procedure.

I regolamenti sono adottati con decreto del Presidente della Regione, previa approvazione della Giunta, su proposta dell’assessore competente in materia di ambiente, di concerto con gli altri assessori interessati, e previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, che si pronuncia entro 60 giorni.

Procedura di verifica e procedura di VAS

La procedura di verifica è basata sui criteri dell’allegato II della direttiva, sul contenuto del rapporto ambientale e sui pareri delle autorità ambientali interessate. Se dall’esito emerge l’esclusione dalla VAS, il relativo provvedimento deve essere reso disponibile ai soggetti individuati dalla disciplina sulla informazione e consultazione.

La VAS si svolge:

  • nella fase preparatoria del piano o programma, comprensiva di predisposizione, consultazione e adozione;
  • nella fase di approvazione;
  • nella fase attuativa e gestionale.

La procedura deve coordinarsi con la normativa europea richiamata in materia di valutazione di impatto ambientale, habitat, uccelli selvatici e acque.

Elaborazione, consultazione e adozione dei piani

Nella fase di definizione degli obiettivi del piano o programma devono essere svolte analisi del contesto programmatico e ambientale e valutazione degli effetti significativi sull’ambiente, anche per confrontare la sostenibilità delle alternative.

Deve essere predisposto un rapporto ambientale con informazioni idonee a identificare, descrivere e valutare, in termini qualitativi e quantitativi, i possibili effetti ambientali significativi, tenendo conto di obiettivi, ambito territoriale, alternative e misure di mitigazione. Contenuti, livello di approfondimento e indicatori per il monitoraggio devono rispettare la disciplina regionale e l’allegato I della direttiva.

Per definire contenuti e dettaglio del rapporto ambientale devono essere consultate le autorità potenzialmente interessate dagli effetti ambientali del piano o programma.

Gli atti di adozione e approvazione devono fondarsi sulle risultanze istruttorie, sui pareri e sulle consultazioni. Deve essere data informazione dell’adozione e dell’approvazione con modalità che facilitino la conoscenza dei documenti, accompagnati da una relazione di sintesi che illustri come i risultati della valutazione siano stati integrati nel piano o programma e quali attività di monitoraggio siano previste.

Informazione, consultazione e rapporti con soggetti esterni

I regolamenti attuativi disciplinano le modalità di informazione e consultazione del pubblico e delle autorità interessate, in coerenza con la direttiva 2001/42/CE e con la direttiva 2003/4/CE.

Per piani e programmi con effetti significativi su Regioni o Stati confinanti devono essere previste specifiche modalità di informazione e consultazione.

Monitoraggio e fase transitoria

Dopo l’approvazione, i piani e programmi soggetti a VAS sono sottoposti a monitoraggio degli effetti ambientali significativi, per verificare la corrispondenza con le previsioni del rapporto ambientale e rilevare eventuali effetti negativi imprevisti, così da adottare misure correttive.

In attesa dei regolamenti attuativi, la Giunta regionale si pronuncia con deliberazione sugli effetti ambientali dei piani e programmi regionali, nel rispetto della legge e sulla base dei pareri delle amministrazioni competenti, valutando anche alternative e misure di monitoraggio.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta individua i piani e programmi per i quali, ai sensi della direttiva 2001/42/CE, non si applicano le disposizioni del capo sulla VAS. Gli enti locali e gli enti pubblici devono adottare misure analoghe nell’ambito della propria autonomia organizzativa.

Adeguamento alla normativa statale

La disciplina regionale e i regolamenti attuativi devono essere adeguati ai principi generali che lo Stato potrà successivamente individuare nelle materie di competenza esclusiva e concorrente richiamate dalla Costituzione.

Le norme statali sopravvenute si applicano in luogo delle disposizioni regionali incompatibili fino all’entrata in vigore dell’adeguamento regionale.

Informazione ambientale: definizione e contenuto

L’informazione ambientale è definita in senso ampio e comprende qualsiasi informazione, in qualunque forma disponibile, relativa:

  • allo stato degli elementi ambientali, come aria, acqua, suolo, territorio, paesaggio, siti naturali e biodiversità, inclusi gli organismi geneticamente modificati;
  • ai fattori che incidono sull’ambiente, come sostanze, energia, rumore, radiazioni, rifiuti, emissioni e scarichi;
  • ad atti, piani, programmi, accordi e altre misure o attività che incidono sull’ambiente o servono a proteggerlo;
  • alle relazioni sull’attuazione della normativa ambientale;
  • ad analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nel contesto di tali misure;
  • allo stato della salute e della sicurezza umana, della catena alimentare e dei beni culturali, se influenzati dall’ambiente.

L’informazione deve essere aggiornata, precisa e confrontabile.

Diritto di accesso e diffusione dell’informazione ambientale

È garantito a chiunque il diritto di accesso all’informazione ambientale detenuta dalle amministrazioni pubbliche e dalle persone fisiche e giuridiche qualificate come autorità pubbliche, oppure detenuta per loro conto.

Per l’amministrazione regionale e gli enti regionali l’accesso segue le modalità della legge regionale sul procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti. Gli enti locali e gli altri enti pubblici applicano la disciplina secondo i propri ordinamenti.

L’informazione ambientale deve essere resa disponibile al pubblico, diffusa e aggiornata, con ampia e progressiva fruibilità, anche attraverso strumenti telematici ed elettronici. La legge individua un nucleo minimo di informazioni da rendere accessibili, tra cui trattati e atti normativi ambientali, piani e programmi, relazioni sullo stato di attuazione, relazioni sullo stato dell’ambiente, dati di monitoraggio, autorizzazioni ambientali, accordi in materia ambientale, studi d’impatto e valutazioni dei rischi, oppure il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere reperite.

Controllo ufficiale della patulina nei prodotti alimentari

Il capo dedicato alla patulina stabilisce, per la Regione Friuli Venezia Giulia, i metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari, in conformità alla direttiva 2003/78/CE.

I campioni sono prelevati secondo le modalità tecniche fissate dal regolamento attuativo regionale. Anche la preparazione e i metodi di analisi devono rispettare i criteri stabiliti da tale regolamento.

I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformità al tenore massimo di patulina è determinata in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio secondo il regolamento comunitario sui tenori massimi di contaminanti nelle derrate alimentari.

Il regolamento attuativo è emanato con decreto del Presidente della Regione, previa approvazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di salute e di concerto con gli altri assessori interessati.

Modifiche alla legge regionale 10/2004 e comunicazioni finali

La legge interviene anche sulla legge regionale 10/2004, aggiornando la disciplina del rinvio alle direttive comunitarie e introducendo un obbligo per la Giunta, quando in sede amministrativa sia riconosciuta la necessità di disapplicare norme interne contrastanti con il diritto comunitario, di emanare indirizzi per l’omogeneità dell’azione amministrativa e di presentare tempestivamente un disegno di legge per modificare o abrogare le norme regionali incompatibili.

La legge e i regolamenti attuativi devono essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, ai fini della comunicazione alla Commissione europea.

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