L.R. FVG 10/2005
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 <<Tutela e valorizzazione dei locali storici>>.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia 15 aprile 2005, n. 10 modifica l’art. 4 della l.r. 22/2004 sui locali storici. Introduce la competenza della Soprintendenza per l’approvazione dei progetti quando i locali siano dichiarati di interesse storico-artistico, e coordina poi l’autorizzazione comunale e la verifica finale degli interventi, rilevante anche ai fini dei contributi.
Modifiche alla disciplina dei locali storici in Friuli Venezia Giulia
Modifiche alla disciplina dei locali storici
La legge regionale Friuli Venezia Giulia 15 aprile 2005, n. 10 interviene sulla legge regionale 5 agosto 2004, n. 22, che tutela e valorizza i locali storici. Il provvedimento non introduce una disciplina autonoma, ma adegua il procedimento autorizzatorio per gli interventi di tutela, restauro e valorizzazione quando il locale sia anche soggetto a tutela culturale statale.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda i locali storici disciplinati dalla l.r. 22/2004 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. Le nuove regole operano solo per i casi in cui i locali siano stati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi del d.lgs. 42/2004.
Procedura per l’approvazione dei progetti
Nei casi in cui il locale sia sottoposto a dichiarazione di interesse storico o artistico:
- il progetto degli interventi di tutela, restauro e valorizzazione deve essere approvato dalla competente Soprintendenza;
- solo dopo tale approvazione il Comune rilascia l’autorizzazione agli interventi;
- il Comune deve inoltre dare adeguata informazione alle associazioni interessate.
Verifica degli interventi eseguiti
Per gli interventi realizzati:
- la verifica della conformità tra opere eseguite e progetto autorizzato spetta al Comune;
- nei casi soggetti al comma 1-bis, tale verifica avviene d’intesa con la competente Soprintendenza;
- la conformità verificata è vincolante ai fini della concessione dei contributi.
Effetti sui contributi
La legge collega espressamente il rispetto del progetto autorizzato alla possibilità di ottenere i contributi previsti dalla normativa sui locali storici. La conformità degli interventi rispetto a quanto approvato e autorizzato costituisce quindi un presupposto necessario per il riconoscimento del sostegno pubblico.
Decorrenza
La legge entra in vigore il 19 maggio 2005. Non prevede termini transitori o limiti temporali di applicazione, ma opera come modifica permanente della disciplina regionale dei locali storici.
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