Sentenza del 04/12/2017 n. 5100 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Applicazione dell'imposta - Divisioni - Riqualificazione come divisione con conguaglio - Tassabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di qualificare, ai fini dell'imposta di registro, una divisione formalmente senza conguaglio come divisione con conguaglio. L'Amministrazione aveva attribuito ai beni, in particolare ai terreni, valori diversi da quelli indicati nell'atto e aveva rilevato che a un condividente erano stati assegnati beni di valore superiore alla quota spettante sulla massa comune. Tale eccedenza è stata considerata un conguaglio presuntivamente corrisposto e, quindi, fiscalmente tassabile. La riqualificazione è stata fondata sugli artt. 20 e 34 del d.P.R. 131/1986.
La decisione
La riqualificazione dell'atto come divisione con conguaglio è stata ritenuta legittima. Il conguaglio risultante dalla sproporzione tra il valore dei beni assegnati e la quota di diritto del condividente è stato considerato tassabile ai fini dell'imposta di registro. La divisione è equiparata a una vendita limitatamente alla parte eccedente la quota spettante. Ha inoltre rilevato il fatto che il contribuente non avesse contestato il conguaglio nel giudizio di primo grado.
Norme richiamate
Art. 34 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
La divisione con la quale a uno dei condividenti sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente.
La norma consente di tassare come trasferimento oneroso la parte di valore attribuita a un condividente oltre la sua quota sulla massa comune. Lo squilibrio dei valori può integrare un conguaglio anche se non espressamente indicato nell'atto.
Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
L'atto può essere riqualificato considerando il suo contenuto effettivo e gli effetti giuridici prodotti, anziché la sola denominazione formale utilizzata dalle parti. Nel caso esaminato, ciò ha consentito di qualificare la divisione come divisione con conguaglio.
Cassazione, sentenza n. 9166/2014
È richiamato il principio secondo cui la divisione che attribuisce a un condividente beni di valore superiore alla quota spettante è assimilata a una vendita limitatamente all'eccedenza, soggetta all'imposta di registro.
Massime di principio
- Per determinare la tassazione di una divisione non è sufficiente considerare la qualificazione formale dell'atto: occorre confrontare il valore effettivo dei beni assegnati con la quota spettante a ciascun condividente.
- Se un condividente riceve beni di valore superiore alla propria quota, l'eccedenza può essere trattata come conguaglio o trasferimento oneroso e assoggettata all'imposta di registro, anche quando il conguaglio non è espressamente indicato nell'atto.
- L'Amministrazione finanziaria può rideterminare il valore dei beni oggetto della divisione sulla base dei criteri fiscali applicabili e utilizzare tale rideterminazione per accertare uno squilibrio tra quote di fatto e quote di diritto.
- La mancata contestazione tempestiva, soprattutto nel primo grado di giudizio, dell'esistenza o dell'ammontare del conguaglio può indebolire significativamente la posizione del contribuente.
- In una divisione con attribuzioni non proporzionali, è opportuno documentare i valori dei beni, la composizione della massa comune, le quote di diritto e l'eventuale effettivo pagamento dei conguagli, così da evitare che l'eccedenza venga presunta e tassata.
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