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Sentenza

Sentenza del 04/12/2017 n. 220 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento IVA TIA030100069/2012 e TIA030100043/2013, relativi agli anni 2007 e 2008. L'Amministrazione riteneva che la società avesse rivenduto energia elettrica alle imprese insediate nello stabilimento di Porcia, dovendo quindi assolvere le accise e la relativa IVA. La ricorrente sosteneva invece che l'energia fosse ricompresa in contratti unitari di locazione e servizi, senza autonoma rivendita o addebito separato, e che lo stabilimento costituisse un unico complesso industriale avente diritto all'esenzione dalle accise. Contestava inoltre l'applicazione delle sanzioni per violazione del cumulo giuridico.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto entrambi i ricorsi, annullando gli avvisi e disponendo la restituzione delle somme eventualmente versate, oltre agli interessi. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente tali decisioni. Ha ritenuto che i contratti di service avessero causa unitaria e comprendessero servizi accessori, tra cui l'energia elettrica, senza configurare una vera attività professionale di rivendita o somministrazione di energia. Ha inoltre valorizzato il collegamento funzionale delle imprese operanti nel comprensorio con il ciclo produttivo e il fatto che l'accisa non fosse stata separatamente addebitata. Le questioni sulle sanzioni sono state assorbite. Le spese del grado d'appello sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 52 del D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise)

    Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi consumi superiori alla soglia prevista dalla norma.

    La Commissione ha ritenuto applicabile l'esenzione, considerando unitariamente il complesso industriale e riconoscendo che la società non svolgeva un'attività professionale e preminente di vendita o distribuzione di energia.

  • Art. 53 del D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise)

    Sono obbligati al pagamento dell'accisa i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori, indicati come venditori.

    La disposizione è stata interpretata nel senso che l'obbligo riguarda il venditore o il soggetto che fattura autonomamente l'energia, non necessariamente chi la include in un contratto complesso di locazione e servizi.

  • Art. 56, comma 1, del D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise)

    Le società obbligate hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali.

    Il diritto di rivalsa è stato considerato rilevante per escludere che l'accisa potesse essere nuovamente pretesa dal soggetto che non l'aveva addebitata separatamente ai beneficiari del service.

  • Art. 13 del D.P.R. 633/1972

    La base imponibile IVA comprende i corrispettivi e gli oneri o debiti verso terzi accollati al cessionario.

    La Commissione ha ritenuto che, non essendo l'accisa dovuta né separatamente accollata ai destinatari, mancasse la base per includerla nel corrispettivo imponibile IVA.

  • Art. 11 della direttiva 77/388/CEE

    Nella base imponibile sono comprese le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione dell'IVA.

    La norma è stata richiamata per affermare che le accise concorrono alla base IVA solo quando siano effettivamente dovute e costituiscano parte del corrispettivo.

  • Direttiva 2003/96/CE

    Disciplina la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità e le relative agevolazioni.

    La decisione ha valorizzato la finalità di agevolare gli impieghi industriali dell'energia, pur riconoscendo rilievo decisivo alla concreta disciplina nazionale dell'esenzione.

  • Art. 12 del D.Lgs. 472/1997

    Disciplina il cumulo giuridico delle sanzioni tributarie.

    La questione sanzionatoria è stata dichiarata assorbita poiché l'annullamento degli avvisi ha eliminato il presupposto delle sanzioni.

  • Art. 1559 del Codice civile

    Disciplina il contratto di somministrazione.

    L'Agenzia lo aveva richiamato per qualificare il contratto di service come somministrazione periodica di energia; la Commissione ha invece privilegiato la causa unitaria e complessa del contratto.

Massime di principio

  • La fornitura di energia inclusa in un contratto unitario di locazione e servizi non costituisce automaticamente una rivendita autonoma: occorre verificare la causa concreta del contratto, la prevalenza economica delle prestazioni e le modalità di fatturazione.
  • La qualificazione come venditore o grossista di energia dipende dall'effettiva attività svolta e non soltanto dal fatto materiale che l'energia venga utilizzata da soggetti diversi dal titolare della fornitura.
  • L'esenzione dalle accise può essere valutata considerando l'unitarietà funzionale di un complesso industriale, quando le imprese insediate siano effettivamente collegate al ciclo produttivo o forniscano servizi ausiliari essenziali; la mera condivisione degli spazi, però, non è di per sé sufficiente.
  • Se l'accisa non è dovuta dal soggetto e non è stata separatamente addebitata o accollata al destinatario, può mancare anche il presupposto per includerla nella base imponibile IVA.
  • Per sostenere una simile tesi è importante documentare la natura unitaria del contratto, l'assenza di misurazione o fatturazione separata dei consumi, il collegamento funzionale delle imprese e la prevalenza dell'attività industriale nel complesso.
  • L'esito dipende dai fatti concreti e dalla normativa vigente nel periodo considerato: la decisione non stabilisce che ogni riaddebito di energia sia escluso dalle accise o dall'IVA.

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