Sentenza del 04/12/2017 n. 219 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato sinteticamente il reddito dichiarato, pari a zero per entrambi gli anni, accertandolo in euro 86.311 per il 2007 e in euro 83.060 per il 2008. L’accertamento si fondava sulla disponibilità di una casa, un’autovettura, un motociclo, un’imbarcazione e una polizza assicurativa, oltre che sulla partecipazione in società di persone. Il contribuente ha contestato l’illegittimità costituzionale del redditometro, l’attribuzione a suo carico del 100% dei beni, l’applicazione dei coefficienti, la mancata considerazione di disponibilità finanziarie provenienti da fonti non reddituali, la validità degli atti e la sottoscrizione degli avvisi. Ha inoltre chiesto, in subordine, la riduzione delle imposte o l’inapplicabilità delle sanzioni.
La decisione
La Commissione ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimi gli avvisi di accertamento. Ha escluso l’illegittimità costituzionale del redditometro, ha dichiarato tardiva l’eccezione relativa alla sottoscrizione degli atti e ha ritenuto rispettato il contraddittorio preventivo. Pur qualificando il redditometro come presunzione semplice, ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito documentazione sufficiente a dimostrare non solo l’esistenza delle somme esenti o tassate alla fonte, ma anche la loro entità, la durata del possesso e l’effettivo utilizzo per sostenere le spese dei beni indice. Il contribuente è stato condannato a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del grado d’appello, liquidate in euro 5.000.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4, 5 e 6, D.P.R. n. 600/1973
L'Ufficio ... può determinare sinteticamente il reddito in base ad elementi e circostanze di fatto certi in relazione agli elementi di capacità contributiva individuati con decreto ministeriale.
La norma consente all’Amministrazione di ricostruire sinteticamente il reddito sulla base di beni e spese indicativi della capacità contributiva, quando lo scostamento dal reddito dichiarato supera la soglia prevista per più periodi d’imposta. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando con idonea documentazione che le spese sono state finanziate da redditi esenti, tassati alla fonte o da altre disponibilità non imponibili, provandone entità e durata del possesso.
Art. 23 della Costituzione
Il contribuente ne aveva invocato la violazione per contestare la procedura del redditometro, ma la Commissione ha respinto l’eccezione ritenendo legittima la disciplina applicata.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 21362 del 21 ottobre 2015
Il contribuente è tenuto a dimostrare non solo che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o tassati alla fonte a titolo d'imposta, ma anche che l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
La semplice prova della disponibilità di somme non è sufficiente: occorre documentare l’ammontare, il periodo durante il quale le somme sono state possedute e la loro concreta riferibilità alle spese considerate nell’accertamento.
Sentenze della Corte di Cassazione n. 25104/2014, n. 2224 del 4 febbraio 2016 e n. 3885 del 26 febbraio 2016
Le pronunce confermano che, nel redditometro, il contribuente deve fornire una prova documentale concreta e tracciabile della provenienza e della permanenza delle risorse non imponibili utilizzate per sostenere il tenore di vita.
Massime di principio
- Il redditometro costituisce una presunzione semplice: l’Amministrazione deve partire da elementi certi, come beni, spese e disponibilità, ma il contribuente può fornire prova contraria.
- Per superare l’accertamento non basta dimostrare genericamente di avere avuto denaro disponibile: bisogna documentare provenienza, importo, durata del possesso e collegamento concreto tra le somme e le spese contestate.
- La documentazione bancaria deve consentire di ricostruire i flussi finanziari e, quando necessario, dimostrare che le somme non sono state reinvestite o utilizzate per finalità diverse da quelle dedotte.
- La disponibilità di beni intestati a terzi o utilizzati gratuitamente può essere imputata al contribuente se risulta che egli ne sostiene le spese o ne ha la disponibilità effettiva.
- Il contraddittorio preventivo è un momento essenziale per presentare tempestivamente la documentazione difensiva; la mera consegna parziale di documenti può non essere sufficiente.
- Il richiamo alla congruità e coerenza degli studi di settore delle società partecipate non dimostra, da solo, l’assenza di disponibilità economiche personali del contribuente.
- Le eccezioni relative alla validità formale o alla sottoscrizione dell’atto devono essere sollevate tempestivamente, non per la prima volta in appello.
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