Cassazione Penale, Sentenza n. 15346/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per due episodi di furto aggravato dalla violenza sulle cose (riqualificati in primo grado da furto in abitazione aggravato). Il motivo unico dedotto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della configurabilità del reato come furto in abitazione e, soprattutto, l'asserito difetto della condizione di procedibilità (querela) alla luce della modifica normativa intervenuta con il d.lgs. 10/10/2022 n.150.
La decisione
Parziale accoglimento: la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo nella parte relativa al capo 1) dell'imputazione, perché per tale fatto non risulta presentata una valida querela e, dopo la riforma (d.lgs.150/2022) il reato è perseguibile a querela della persona offesa; la novella, essendo favorevole, trova applicazione anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. Perciò l'azione penale in relazione al capo 1) è improcedibile e la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente a quel capo, con eliminazione della pena relativa (mesi 2 e giorni 20 di reclusione). Quanto al capo 2) l'esistenza di una querela è invece provata (la persona offesa aveva manifestato la volontà di perseguire), pertanto la condanna relativa a quel fatto è stata confermata; le ulteriori doglianze risultano inammissibili o manifestamente infondate.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma procedibilità art.624 c.p.)
Ha modificato il regime di procedibilità del reato di furto (art.624 c.p.), rendendolo punibile a querela di parte; tale novità è stata ritenuta norma di favore e applicabile anche ai fatti anteriori all'entrata in vigore.
art. 624, ultimo comma, cod. pen.
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)"
La norma stabilisce il regime di procedibilità del delitto di furto e le eccezioni che legittimano la procedibilità d'ufficio; la Corte ha applicato questa formulazione risultante dalla novella al caso in esame.
art. 625, numeri 7 e 7-bis, cod. pen.
Richiamato come elenco di circostanze che, se presenti, consentono la procedibilità d'ufficio nonostante il generale regime a querela.
art. 2, comma 4, cod. pen. (principio di rapporto tra leggi penali nel tempo)
Richiamato per fondare l'applicazione retroattiva della norma più favorevole (novella sulla procedibilità) anche a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Richiamato nel contesto della ricomposizione del trattamento sanzionatorio (aumento per reato satellite) e della conseguente rideterminazione in sede di parziale annullamento.
Cass. Sez. 2, n. 40399/2008 (Calabrò) Rv. 241862
Giurisprudenza citata per il principio secondo cui il giudice deve verificare l'esistenza della condizione di procedibilità anche per reati commessi anteriormente a modifiche legislative favorevoli.
Cass. Sez. 5, n. 44390/2015 Rv. 265999 e Cass. Sez. 3, n. 2733/1997 Rv. 209188
Precedenti richiamati che delineano l'orientamento sulla (non) retroattività delle modifiche al regime di procedibilità quando la novella è sfavorevole; qui utilizzati per argomentare in senso contrario (cioè per applicare la norma più favorevole).
Cass. Sez. U, n. 40150/2018 (Salatino) Rv. 273552-01
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul rapporto tra modifiche legislative del regime di procedibilità e fatti antecedenti, confermando la possibile applicazione della novella favorevole.
Massime di principio
- Se una norma modifica il regime di procedibilità rendendo un reato perseguibile a querela e la modifica è favorevole all'imputato, la novella può trovare applicazione anche per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore.
- In presenza di una riforma favorevole della procedibilità, il giudice deve verificare d'ufficio l'esistenza della querela anche per fatti antecedenti, e in mancanza l'azione penale è improcedibile e la relativa condanna deve essere annullata.
- La valutazione della procedibilità va compiuta separatamente per ciascun capo di imputazione: l'assenza di querela su un capo non invalida automaticamente gli altri capi per i quali la querela è stata presentata.
- Le eccezioni che giustificano la procedibilità d'ufficio (es. vittima incapace, circostanze di cui all'art.625) devono essere verificate e provate se invocate per superare il regime a querela.
- Il difensore deve sollevare tempestivamente il vizio di procedibilità, ma il giudice ha comunque il dovere di controllare la sussistenza della condizione di procedibilità quando la legge lo richiede.
- In caso di annullamento parziale per improcedibilità di un capo, il giudice della cassazione può, se possibile, rideterminare il trattamento sanzionatorio residuo quando il reato sopravvissuto è quello più grave e ciò consente la decisione senza rinvio.
- Occorre sempre verificare la validità formale e temporale della querela (chi l'ha presentata, modalità, termini) perché carenze formali possono determinare l'improcedibilità.
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