Sentenza del 04/03/2015 n. 4343 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Istituto religioso ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2004, sostenendo di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi per beneficiare dell'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i). In particolare, ha dedotto che gli immobili erano destinati ad attività di religione e culto, cura delle anime e formazione dei membri dell'istituto. In Cassazione ha inoltre invocato il giudicato esterno e contestato l'applicazione della formulazione originaria della norma, anziché delle modifiche introdotte nel 2005.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, per l'anno d'imposta 2004, l'esenzione ICI era applicabile solo agli immobili destinati in via esclusiva alle attività di religione e culto indicate dalla L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a). Le modifiche normative del 2005-2006, che hanno ampliato l'ambito dell'esenzione anche rispetto alla natura commerciale delle attività, hanno carattere innovativo e non interpretativo e quindi non si applicano retroattivamente. È stato inoltre escluso che potesse operare il giudicato esterno, poiché le precedenti decisioni riguardavano annualità o atti diversi e, comunque, non può formarsi giudicato sull'interpretazione giuridica di una norma. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)
Esenzione ICI per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione e culto.
Per l'anno 2004 l'esenzione è stata interpretata restrittivamente: l'immobile doveva essere destinato in via esclusiva a una delle attività agevolate. Non era sufficiente che l'ente fosse religioso o che destinasse gli utili a finalità religiose o sociali.
L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a)
Attività di religione o di culto.
La norma individua le attività propriamente religiose o di culto rilevanti ai fini dell'esenzione, distinguendole dalle attività commerciali o comunque diverse, anche se svolte da enti ecclesiastici.
D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. n. 248 del 2005, e successive modifiche
A prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse; successivamente, che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
Le modifiche hanno ampliato l'ambito dell'esenzione, ma sono state considerate innovative e non interpretative; pertanto non possono essere applicate a periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111-bis
La disciplina sulla perdita della qualifica di ente non commerciale incide sulla natura soggettiva dell'ente, ma non elimina il requisito oggettivo relativo alla tipologia dell'attività concretamente svolta nell'immobile.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
È ammissibile un motivo di ricorso per Cassazione che cumuli la violazione o falsa applicazione di legge e il vizio di motivazione, purché le due censure siano esposte in modo specifico e distinguibile.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
L'obbligo del momento di sintesi per i motivi relativi al vizio di motivazione non era applicabile nel caso concreto, essendo stato abrogato prima della proposizione o trattazione rilevante del ricorso.
Massime di principio
- Per usufruire di un'esenzione fiscale collegata alla destinazione dell'immobile, non è sufficiente la natura religiosa o non commerciale del proprietario: occorre dimostrare concretamente che l'immobile era destinato all'attività prevista dalla norma e, per la disciplina allora vigente, in via esclusiva.
- La destinazione degli eventuali utili a finalità religiose, sociali o benefiche non trasforma automaticamente un'attività commerciale in attività agevolata e non elimina il requisito oggettivo richiesto per l'esenzione.
- Le modifiche normative che ampliano un'agevolazione fiscale si applicano retroattivamente solo se hanno natura realmente interpretativa; quando introducono una disciplina più favorevole o nuovi requisiti, sono normalmente innovative e valgono per il futuro.
- Il giudicato formatosi su un'altra annualità, su una cartella o su un diverso atto impositivo non si estende automaticamente al nuovo accertamento, soprattutto quando la precedente decisione riguarda una diversa questione processuale.
- Non si forma giudicato sulla semplice interpretazione astratta di una norma o sulla qualificazione di una disposizione come innovativa o interpretativa; tali questioni possono essere nuovamente valutate nel giudizio relativo a un diverso periodo d'imposta.
- Ai fini delle agevolazioni immobiliari, è essenziale distinguere il requisito soggettivo relativo all'ente proprietario dal requisito oggettivo relativo all'uso effettivo dell'immobile.
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